lunedì, agosto 31, 2009

Ci prendono per fessi (ovvero: pacco, doppiopacco e contropaccotto sulla PEC di Stato)

La storia della PEC di Stato sta diventando un pò la mia ossessione, ma mi pare racchiuda in sè il peggio della politica italiana, in uno strano intreccio tra aziende di stato, tecnologie farlocche e sperpero di denaro pubblico.

Provo a ripercorrerne le tappe.

La posta elettronica certificata (PEC) viene introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R 68/2005, a sua volta "attuativo" di una disposizione del 2000 del T.U.D.A., l'articolo 14, comma 3 che così recitava "la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge".

Passano gli anni e la PEC rimane un oggetto misterioso: nessuno la usa, complice la mancanza di interoperabilità con l'email tradizionale. La PEC funziona solo per comunicare con altre caselle PEC. La PEC, inoltre, è una roba solo italiana, negli altri paesi non esiste: un vero controsenso rispetto alla universalità della rete.

Una tecnologia, dunque, destinata a cadere nel dimenticatoio (del resto, la storia dell'informatica ne è piena) finchè qualcuno non decide di resuscitarla nel modo peggiore: imponendola per legge.

Con il Decreto Legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) il Governo prevede che le imprese e i professionisti debbano necessariamente dotarsi di una casella di PEC e, non contento, decide di "regalare" una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'articolo 16-bis della legge 2/2009, infatti, prevede che "per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta"

Fate bene attenzione alle parole: ai cittadini che fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

Nella stessa disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

Il Decreto in questione viene adottato il 6 maggio 2009 e, ancora una volta, specifica che (art. 3)
"Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC".

Lo stesso decreto specifica che l'affidatario del servizio sarà scelto con gara.

Riassumendo: il cittadino ha diritto ad una casella PEC.

Ad inzio agosto, quando tutti sono in vacanza, viene pubblicato il bando per la scelta dell'affidatario del servizio.

E' qui che il gioco delle tre carte si materializza: davanti avevi la PEC, l'avevi vista, era lì, solo che quando allunghi il dito, scopri che sotto la carta che hai indicato non c'è la PEC ma la CEC-PAC, che non si capisce bene cosa sia.

Si capisce solo che si tratta di un sistema ancora più chiuso, diverso dalla PEC, che serve solo per comunicare con la PA e non con il resto del mondo e che costerà a tutti noi (giusto perchè doveva essere gratis!) tra i 25 e i 50 milioni di euro.

Dunque, la legge ci assegnava una casella di PEC (già di per sè una patacca) e Brunetta ha deciso che non la meritavamo e ci ha rifilato la CEC - PAC, con buona pace del diritto.

Pacco, doppio pacco e contropaccotto.

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lunedì, luglio 06, 2009

PEC: il quadro è completo, con buona pace della concorrenza e del mercato

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 152 del 3 luglio 2009) il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante "Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7".

Un provvedimento atteso da un paio d'anni e che, almeno nelle intenzioni, tende a semplificare fortemente la vita a chi intende fare impresa.

Tuttavia, il provvedimento risulta d'interesse anche per altro e diverso aspetto.

L'articolo 8, rubricato "Indirizzo elettronico dell'impresa", chiarisce definitvamente che quello della Posta Elettronica Certificata non sarà un libero mercato concorrenziale ma un duopolio i cui soggetti è facile immaginare.

La disposizione, in questione, così recita:

"1. Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.

2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.

3. La casella dell'impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005."

Ecco, dunque, emergere il primo soggetto... del resto chi è che si attiva una casella di PEC se le camere di commercio sono tenute ad assegnargliela senza costi? E secondo voi quale sarà il gestore PEC in questione? Voglio azzardare una previsione: Infocert, società costituita nel 2007 da Infocamere, società consortile per Azioni delle Camere di Commercio.

Dunque, le imprese avranno (rectius: dovranno avere!) la loro bella casella di Posta Elettronica Certificata. E l'alternativa alla PEC? Quella introdotta dalla legge 2/2009 e di cui le imprese avrebbero diritto di dotarsi e che, dunque, potrebbero usare nel loro dialogo con le camere di commercio? Non ve n'è traccia.

Per il cittadino, invece, ci sarà la PEC di Stato il cui gestore sarà scelto mediante gara pubblica. Anche qui azzardo una previsione: Postecom, società controllata dal gruppo Poste Italiane.

E l'alternativa? Un miraggio di inizio anno... vi sembrava di averla vista, in realtà non c'è mai stata.

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sabato, settembre 04, 2010

La PEC nei concorsi: nuova circolare di Brunetta

L'aveva promessa ed è arrivata.

Dopo il quasi scontro istituzionale di qualche giorno fa tra Ministero dell'Istruzione e quello della Funzione Pubblica sull'uso della PEC nei concori pubblici, Il Ministro Brunetta e i suoi collaboratori ricordano con la circolare dpf n. 12/2010 a tutte le pubbliche amministrazioni che gli strumenti per semplificare le procedure di partecipazione ai concorsi ci sono, che la trasmissione di domande in via telematica è previsto sin dal D.P.R. 445/2000, che la PEC è l'equivalente di una raccomandata cartacea e che rappresenta anche qualche cosa di più, essendo un potenziale strumento di sottoscrizione delle istanze.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, il Ministro e i suoi collaboratori si perdono nel marasma normativo: se a pagina 4, infatti si legge "Si ricorda che il D.P.C.M. 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo", a pagina 6 "sottoscrizione della domanda" invece si dice: "la domanda di partecipazione richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento di certezza giuridica... l'articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) la validità Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide.... c-bis) quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Apparentemente si dice la stessa cosà ma in realtà si stanno dicendo due cose diverse. Nel primo caso si sostiene che l'istanza sia firmata purché inviata con la PEC (qualunque essa sia, qualunque ne sia il gestore), nel secondo caso si fa riferimento alla c.d. Pec di stato, la famigerata CEC-PAC.

Alla luce della circolare di Brunetta le Amministrazioni cosa devono fare nel caso in cui ricevano una domanda via PEC semplice, non sottoscritta con firma digitale? Dovranno considerarla come sottoscritta (e, dunque, valida) oppure no?

Nell'incertezza, sarà il bando di concorso, in quanto lex specialis, a dover chiarire questo aspetto, perchè a noi, sia chiaro, le cose semplici non piacciono.

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lunedì, maggio 18, 2009

La PEC di Stato (ovvero, come ti rovino il mercato con una disposizione di legge)

Come noto agli addetti ai lavori, l'articolo 16-bis del D.L. 185/2008, converito in legge 2/2009, ha previsto ai commi 5 e 7, in estrema sintesi, che ai cittadini che ne facciano richiesta sia attribuita una casella di posta elettronica certificata e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano definite le modalità di rilascio e di uso della predetta casella di posta elettronica certificata.

Occorre premettere che, come di recente sembra solito accadere, la disposizione non rappresenta un'assoluta novità nel nostro ordinamento giacchè qualcosa di analogo (sia pur con disposizione di rango regolamentare e senza l'attribuzione di un diritto soggettivo del cittadino all'assegnazione di una casella PEC) era già previsto nel D.P.R. 68/2005, ossia il regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, laddove all'articolo 16, comma 2, si affermava (e si afferma): "L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata".

Interessante notare che nel successivo comma 3 si specificava (e si specifica) che "le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata".

Nel D.P.R. 68/2005 l'impostazione era, dunque, chiara. Lo stato può rilasciare caselle di PEC ai cittadini a due rigorose condizioni: 1) che sia lui stesso il gestore di PEC; 2) che questo non ammazzi il mercato e ognuno resti libero di scegliersi il gestore che preferisce.

Ebbene, a leggere lo schema di D.P.C.M. recante le modalità di attivazione, di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini, ai sensi dell'articolo 16 bis sopra richiamato, risulta di tutta evidenza che la strada che si vuole imboccare è un altra: una strada potenzialmente letale per il mercato.

Se, infatti, all'articolo 2 (modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino), comma 1, è dato leggere: "Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del serivizio, assegna un indirizzo PEC", all'articolo 5 (Procedura di scelta dell'affidatario) e all'articolo 6 (monitoraggio del servizio PEC) sono delineate le modalità di individuazione del soggetto privato chiamato a rendere il servizio e gli adempimenti successivi.

In questo modo prende forma uno scenario ammazza-mercato in cui con un'unica gara, ora e per sempre, sarà scelto il gestore di PEC di milioni di cittadini italiani.

Un affare colossale, su cui è bene tenere gli occhi aperti.

Del resto la stessa ANCI, in un documento depositato in occasione della seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile u.s. ha avuto modo di affermare: "Raccomandiamo, inoltre, alla luce di quanto concordato nella riunione tecnica e dei successivi approfondimenti con l'ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, vengano specificati all'interno del capitolato di gara dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio, a scapito del mercato".

Stessa posizione ribadita in un documento presentato nella stessa seduta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E altro bolle in pentola... stay tuned ;-)


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mercoledì, gennaio 26, 2011

La PEC come firma (su autenticazione e sottoscrizione)

Domani interverrò in un convegno su Documento informatico, firme elettroniche e PEC, organizzato dall'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo.

Una delle questioni che sovente vengono affrontate è quello del rapporto tra posta elettonica certificata e sottoscrizione, una relazione sicuramente complicata.

In alcuni casi il legislatore afferma espressamente l'equiparazione dell'invio tramite PEC al documento sottoscritto: è il caso del novellato articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale il cui comma 1, lett. c-bis) considera validamente presentate le istanze "trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".
Al comma 2 si afferma poi che "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento".

Ancora più esplicitamente nel D.P.C.M 6 maggio 2009, all'articolo 4, comma 4 si afferma: "Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo".

Personalmente sono da tempo un sostenitore della tesi che vuole l'invio tramite PEC (e, in alcuni casi, anche via email!) come equivalente alla sottoscrizione elettronica (rectius: il documento inviato tramite PEC sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice), ma come sempre coltivo il dubbio.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, in altro ambito, mi ha portato a riflettere nuovamente sul tema, in particolare sulla differenza tra busta e contenuto e tra autenticazione e sottoscrizione ("E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto che sia motivata con riferimento al fatto che l’offerta economica è priva di sottoscrizione, a nulla rilevando l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene; invero, tale modalità di autenticazione della chiusura della busta - talvolta associata o alternativa alla sigillatura con ceralacca, secondo le prescrizioni della legge di gara - mira, diversamente dalla sottoscrizione dell’offerta, che serve a far propria la manifestazione di volontà dell’offerente, a garantire il principio della segretezza dell’offerta e della integrità del plico, richieste ai fini della regolarità della procedura").

Ci sarà modo di discuterne domani.

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giovedì, settembre 10, 2009

La spedizione dei mille

Segnalo due interessanti articoli in tema di PEC su Forum PA: "la comunicazione elettronica tra PA e cittadini: dove stiamo andando?" di Carlo Mochi Sismondi e "La PEC gratuita ai cittadini non è un'invenzione di Brunetta" di Tommaso del Lungo.

E' importante che se ne parli, perchè la vera amministrazione digitale non consiste nel sostituire gli atomi con i bit, ma nello sfruttare le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche per innovare i processi di back-office. In caso contrario, passeremo da una pesante burocrazia cartacea ad una pesantissima burocrazia digitale.

Nell'articolo di Tommaso del Lungo, in particolare, si evidenzia una tendenza a tutti nota nella PA: quella di partire sempre da zero, ignorando i progetti già in campo o conclusi di recente.

Scrive, infatti, l'autore: "A questo punto, non pronunciando giudizi sullo strumento, sullo standard, sulla gara e sui costi dell'iniziativa del Ministro ci vengono almeno un paio di riflessioni su come vengono portate avanti iniziative di innovazione digitale in Italia: partendo ogni volta da zero, senza fare bagaglio delle esperienze precedenti e credendo che gli strumenti digitali bastino da soli a digitalizzare il Paese".

Vengono, inoltre, citati tutta una serie di casi (tra cui le 1000 caselle PEC messe a disposizione dei cittadini dal Comune di Reggio Calabria) in cui pubbliche amministrazioni locali (vedi ad es. il Comune di Genova, ma anche Pavia, Pesaro, Parma) hanno già messo gratuitamente a disposizione dei propri cittadini caselle di PEC (....di PEC, non del surrogato - CEC PAC - che vuole rifilare Brunetta)

Qualcuno si è preso la briga di vedere come sono andate queste sperimentazioni? Qual'è il livello di utilizzazione da parte dei cittadini di quelle caselle di PEC?

Fossero stati soldi privati, prima di investire altri 50 milioni di euro sicuramente la verifica sarebbe stata fatta. Ma sono soldi nostri, delle nostre tasse... e allora, ricominciamo da zero.

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domenica, ottobre 11, 2009

Parlando ancora di PEC

Visitando il sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ho avuto un sussulto.

Dopo mesi di sollecitazioni, finalmente ho visto campeggiare sulla homepage un piccolo logo "Posta elettronica certificata". "Finalmente!" mi sono detto "Anche il Ministro Brunetta, alfiere della Posta Elettronica Certificata, si è ricordato di adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 34 della legge 69/2009"

Purtroppo il mio entusiasmo si è subito spento.

Se si clicca sul logo si accede ad una pagina in cui si legge (roba da dare una capocciata al muro per la frustrazione) che "Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha presentato oggi a Palazzo Vidoni la Posta Elettronica Certificata (PEC), uno strumento innovativo che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese per migliorare i servizi e agevolare la vita di tutti i giorni".

Brunetta presenta la PEC? Cioè l'ha inventata lui (...mi ricorda tanto l'imitazione di Pippo Baudo... "Fiorello l'ho inventato io")? Una cosa che esiste dal febbraio del 2005 ed è in commercio dalla fine dello stesso anno viene presentata come strumento innovativo?

Fra poco scopriremo che neppure il web esisteva prima di Brunetta.

Una cosa è certa: lo strumento è talmente innovativo che quale sia la casella PEC di Brunetta nessuno lo sa e, soprattutto, nessuno sa quale sia la casella PEC istituzionale del suo Ministero.

PEC per tutti (gli altri).

P.s.: qui trovate la traccia del mio intervento al DAE 2009. Domenico Condello, bontà sua, mi ha chiesto di ripeterne i contenuti e rinnovare il dibattito, in un convegno che l'Associazione Avvocati per l'Europa dedicherà al tema il prossimo 29 ottobre.

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mercoledì, novembre 18, 2009

L'innovazione che verrà

Ho avuto modo di leggere il disegno di legge antiburocrazia approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre u.s.

Il testo lo rende disponibile Lexitalia, ma solo per gli abbonati... quindi vi dovete fidare, per il momento :-)

In materia di innovazione ci sono due grosse novità.

La prima è la proposta di modifica del neo-introdotto articolo 2215-bis, in materia di tenuta informatica dei libri e delle scritture contabili.

Attualmente il comma 3 della richiamata disposizione dispone: "Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti"

Nella proposta di riforma quel "ogni tre mesi" diventa "almeno una volta all'anno". Si precisa poi che per i libri e i registri di cui è obbligatoria la tenuta per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale il termine opera "secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute".

La seconda novità è ... la PEC. Stavolta però nel sistema giustizia. Di fatto viene smantellato l'intero impianto del PCT e si manda in pensione la CPECPT, la casella di posta elettronica del Processo Civile Telematico. Si userà la PEC semplice, quella del DPR 68/2005. Quella che tutti i professionisti si stanno affannando ad attivare in vista della scadenza del prossimo 29 novembre.

Si introduce, altresì, un nuovo art. 149-bis c.p.c., rubricato (notificazione a mezzo posta elettronica). La posta elettronica della norma è la PEC.

Più pec per tutti.... io per non rimanere indietro ho già attive due caselle PEC. Una da fine 2005 e una da pochi giorni, gentilmente offertami (per un anno) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Poi richiederò la INPS-PEC e la CEC-PAC... sono tecno-compulsivo.

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domenica, settembre 19, 2010

Sulla PEC dei professionisti finalmente Brunetta ha risposto!

Alla fine di gennaio, a seguito di uno scambio di considerazioni avuto con l'On. Cassinelli, quest'ultimo aveva presentato due interrogazioni parlamentari, una delle quali in materia di PEC.

L'interrogazione era tesa ad ottenere un chiarimento da parte del Ministro Brunetta onde acclarare se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alla loro attività professionale.

Finalmente è arrivata la risposta e il contenuto mi sembra avallare il ragionamento posto alla base dell'interrogazione: l'automatismo previsto dalla legge in forza del quale per la casella di PEC dichiarata al proprio ordine non occorre consenso per la ricezione di comunicazioni con effetto legale che siano inviate all'avvocato da imprese e PA opera limitatamente all'attività professionale e non si estende all'avvocato che, tolta la toga, diventa comune cittadino.

Riporto di seguito il testo della risposta:

"Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, volta a prevedere che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i soggetti iscritti negli albi professionali possano avvenire per mezzo della posta elettronica certificata (Pec) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Tale disposizione, asserisce l'interrogante, non chiarisce «se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alle loro attività professionali».
Com'è noto, la posta elettronica certificata espleta la medesima efficacia giuridica riconosciuta dall'ordinamento alla trasmissione per posta raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, alla quale si aggiunge, unitamente alla sottoscrizione digitale, l'ulteriore certificazione del contenuto del messaggio inoltrato, con evidenti benefici anche in termini di accertamento e valorizzazione delle attività compiute nell'adempimento del mandato professionale.
Ciò rappresenta, quindi, un passo avanti significativo nel processo di digitalizzazione delle attività volto a migliorare il rapporto informatico-telematico fra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, nonché l'ottimizzazione dei tempi, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi amministrativi a carico dei soggetti che operano nel mercato.
È da chiarire comunque, in via preliminare, che l'articolo 16 del citato decreto-legge, ha reso obbligatorio il possesso della posta elettronica certificata solamente per le società, i professionisti e le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare i professionisti, il comma 7 del medesimo articolo dispone che gli stessi si dotino di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare ai rispettivi ordini o collegi. Questi ultimi avranno il compito, dal canto loro, di costituire e pubblicare un elenco riservato, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Tale previsione è finalizzata a semplificare i rapporti fra i professionisti e la pubblica amministrazione riducendo, nel contempo, i tempi ed i costi delle comunicazioni fra i medesimi. In tal modo la posta elettronica certificata (Pec) è destinata a divenire il mezzo di comunicazione privilegiato, ed in definitiva l'unico, con le pubbliche amministrazioni.
È di tutta evidenza, peraltro, che la trasmissione telematica di documenti costituisca di per sé strumento idoneo ad agevolare l'attività del professionista consentendo allo stesso di porsi sul mercato in modo più competitivo.
In conclusione, l'obbligo posto a carico dei professionisti dall'articolo 16 è finalizzato ad ottimizzare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione ed i soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione. I medesimi professionisti, in veste di cittadini, potranno dotarsi di una casella di posta certificata (Cec-Pac) per i rapporti con la pubblica amministrazione che non attengano alla loro formazione professionale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta".






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martedì, novembre 24, 2009

PEC: l'avvocato la sera può togliersi la toga?

A pochi giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16 della legge 2/2009 per la comunicazione al rispettivo ordine dell'indirizzo di PEC di cui l'iscritto è chiamato a dotarsi, c'è ancora un aspetto che mi lascia perplesso, o meglio ce n'è uno tra i tanti che mi lascia maggiormente perplesso.

L'avvocato può anche essere un comune cittadino o è destinato, per legge, a mantenere la qualifica sempre?

Mi spiego meglio.

L'articolo 16 citato ha previsto al comma 9 quanto segue:

"9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo."

Dunque per le comunicazioni tra PA, imprese e iscritti ad albi o ordini opera una vistosa deroga rispetto ad un principio cardine del D.P.R. 68/2008, quello in forza del quale la PEC è in grado di produrre compiutamente i suoi effetti solo allorquando ci sia stata una espressa dichiarazione di "consenso" ai fini di ciascun procedimento o rapporto giuridico (articolo 4, comma 2 D.P.R. 68/2005).

Per il comune cittadino la regola continua a valere, tant'è che nel D.P.C.M. sulla c.d. PEC di Stato (la CEC-PAC) vi è un'espressa disposizione che sancisce che l'attivazione della casella comporta l'espressione del consenso alla ricezione degli atti inviati dalla P.A.

Ora il problema che mi pongo è: qual'è il limite del consenso imposto ex lege dall'articolo 16 ai professionisti?

A mio avviso non può che essere circoscritto all'attività professionale, con la conseguenza che la P.A. non potrebbe notificarmi via PEC (prelevando, come la norma gli consente, il mio indirizzo dall'elenco messo a disposizione dall'Ordine), senza un esplicito consenso da parte mia, una contravvenzione per divieto di sosta.

Rispetto a ciò che esula dall'ambito professionale devo poter tornare ad essere un comune cittadino, pena una intollerabile disparità di trattamento.

Gli avvocati hanno diritto di togliersi la toga.

p.s.: questo post è il frutto di una piacevole chiacchierata con Massimo Melica, il cui stimolo nella e alla riflessione è impagabile.


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martedì, dicembre 22, 2009

PEC, solo PEC, fortissimamente PEC!

Nel Decreto-legge approvato all'esito del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è contenuta una vera e propria rivoluzione per il sistema giustizia.

L'articolo 4, rubricato "Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia", porta all'interno del decreto le disposizioni dell'articolo 23 del Disegno di Legge Brunetta in materia di semplificazione amministrativa prevedendo, tra le altre cose, che:
  • Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettueranno, nei casi consentiti, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Andranno, dunque, in pensione, le regole del Processo Civile Telematico che, tuttavia, rimarranno transitoriamente in vigore fino all'adozione di uno o più decreti del Ministero della Giustizia che individueranno le nuove regole tecniche (i decreti, in questione dovranno essere adottati entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto);
  • Si modifica la disposizione di legge che regola le informazioni da inserirsi nell'albo professionale, prevedendo che, oltre al codice fiscale, debba essere inserito l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16 della l. 2/2009;
  • L'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo dovrà essere fissato in misura superiore di almeno il 50% di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
  • Il Ministero della Giustizia potrà avvalersi di Consip S.p.A. per l'attuazione delle iniziaitive in tema di digitalizzazione della giustizia;
  • Viene introdotto un articolo 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica) al c.p.c. dove si regolamenta la noficazione via PEC anche del documento originariamente analogico.
Le norme per una giustizia digitale ci sono (e forse c'erano già da tempo), qualcuno, però, si è ricordato di comprare o riparare i computer delle cancellerie dei tribunali? Perchè la rivoluzione digitale è bellissima, ma senza materia prima resta sulla carta.

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sabato, agosto 28, 2010

Con questa circolare io vi dichiaro...

"Con questa circolare il Ministro Brunetta vuole informare tutte le amministrazioni della validità della posta elettronica certificata che, come è noto, equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno"

La vicenda tragicomica da cui origina la necessità della nuova (ennesima) circolare di Brunetta sulla PEC è descritta da Ernesto Belisario sul suo blog.
Il Ministero della Pubblica Istruzione (sic!) ha, infatti, respinto la domanda di partecipazione all'esame di stato presentata via PEC da un aspirante agrotecnico dal momento che la modalità telematica non era prevista dall’atto che aveva bandito la prova.
Nulla di particolrmente sconvolgente se a fondamento della predetta preclusione fossero rinvenibili esigenze di interesse pubblico, ragionevoli e proporzionali, tali comunque da non determinare un ingiustificato appesantimento del procedimento amministrativo.
Queste invece le "ragioni" addotte dal Ministero: la PEC "è uno strumento il cui utilizzo è ancora in fase iniziale e non è perciò compresa tra i possibili modi di invio delle domande di partecipazione agli esami abilitanti".
A parte il fatto che la PEC esiste dal 2005, la concezione che sta dietro queste parole è inquietante: "La PEC è una cosa nuova, quindi non la usiamo. Aspettiamo che diventi vecchia".
C'è un conservatorismo frutto della pigrizia mentale che va combattuto, anche per via giudiziale come suggerisce Ernesto Belisario.
Una Pubblica Amministrazione che si rispetti e che pretenda rispetto non può permettersi risposte del genere.
Una Pubblica Amministrazione che si rispetti e che pretenda rispetto non può limitarsi a subire il cambiamento, ma deve esserne protagonista.

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domenica, maggio 02, 2010

Domande e risposte sulla CEC PAC (o Pec di Stato)

Il PEC day si è rivelato un autentico disastro (quanto meno sotto il profilo della programmazione). Questo credo sia fuori discussione.

Tuttavia, sia pure tra mille difficoltà, molti cittadini sono riusciti a completare la procedura di registrazione e ad attivare, recandosi presso gli sportelli di Poste Italiane, la propria casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la PA (c.d. CEC-PAC).

A questo punto cosa li attende? Cosa possono fare?


Provo qui di seguito a fare una sintesi degli interrogativi principali.

D: Ho attivato la mia casella nome.cognome@postacertificata.gov.it, adesso dove trovo gli indirizzi delle amministrazioni con cui parlare?

R: http://www.paginepecpa.gov.it/ qui trovate tutti gli indirizzi PEC da utilizzare.

D: Ho bisogno della firma digitale per inviare un'istanza o domanda all'Amministrazione via PEC?

R: No, non è necessario. Come chiarito dalla Circolare n. 2/2010 della Funzione Pubblica, "le pubbliche amministrazioni devono accettare le istanze e le dichiarazioni inviate tramite il servizio PEC al cittadino, che sono valide per l'avvio del procedimento, considerato che tale invio costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi delle disposizioni normative".

D: Questo signifca che quando invio un messaggio con la mia CEC PAC questo deve considerarsi come un messaggio da me firmato?

R: Si, occorre familiarizzare con questo nuovo modo di firmare. Attenti, dunque, a mantenere segrete le prorie credenziali di accesso alla casella di posta e a non consegnarle a terzi.

D: Ho attivato la mia CEC PAC, questo signfica che la PA può inviarmi tutto per posta elettronica certificata senza che sia necessario un mio specifico consenso?

R: Si, perchè il consenso è stato prestato in sede di sottoscrizione del contratto di servizio. In un certo senso ho dichiarato un domicilio "informatico" a cui ricevere le comunicazioni.

D: Accidenti, non avevo tenuto conto di questo aspetto. Mi sono pentito, posso revocare il consenso?

R: Si, è sempre possibile farlo. Basta seguire le indicazioni contenute sul sito http://www.postacertificata.gov.it/ alla sezione "Guida Utente".

E ora proviamo a far funzionare le cose. Cambiare, si può.

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lunedì, giugno 21, 2010

Niente PEC... ahi ahi ahi!

A Milano la notifica via PEC (o meglio CPECPT, la PEC del processo civile telematico, in attesa che tutto transiti attraverso PEC "comune") è una cosa seria.

Lo ha scoperto a sue spese un avvocato che si è visto eccepire la tardività del reclamo proposto e ha appreso che, non avendo fornito l'indirizzo PEC di cui sopra, la comunicazione dell'ordinanza reclamata era avvenuta mediante deposito in cancelleria, come previsto dall'articolo 51, legge 133/2008.

Qui il testo dell'ordinanza

(Grazie all'amico Angelo Giuseppe Orofino per la segnalazione in lista CSIG)

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lunedì, novembre 14, 2011

L'ennesima modifica degli articoli 125 e 136 c.p.c.: la PEC non trova pace

La legge di stabilità (articolo 25) approvata sabato scorsa cambia ancora una volta, tra le altre cose, gli articoli 125 e 136 c.p.c. con riferimento all'uso della posta elettronica certificata nel processo civile.

Solo pochi mesi fa il D.L. 138/2008, convertito in legge 148/2008, ne aveva modificato il contenuto per rendere obbligatoria, oltre all'indicazione di PEC e Fax negli atti del giudizio, anche l'uso della PEC o del FAX nelle comunicazioni delle cancellerie alle parti costituite.

L'impianto è sostanzialmente confermato, ma con delle novità.

"a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
(omissis)

d) all’articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato."

Dunque, l'indirizzo da indicare negli atti non è un qualsiasi indirizzo di PEC, ma quello e soltanto quello comunicazione al proprio Ordine.

Inoltre, vista la nuova formaulazione mi pare evidente che la PEC sarà utilizzata in via residuale per le comunicazioni da parte delle cancellerie e che, essendo venuto meno il divieto imposto dall'abrogato comma 4, molte continueranno ad operare come hanno sempre fatto, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario.

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domenica, agosto 02, 2009

PEC-cato, me ne son dimenticato!

Il Ministro Brunetta ha dimenticato di adempiere ad un obbligo di legge, quello fissato dall'articolo 34 della Legge 69/2009, che ha modificato l'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale ("Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice").

Come Associazione "Cittadini di Internet" ci è sembrato doveroso ricordarglielo: con tutte le disposizioni in materia di PEC il povero Brunetta si sarà perso.

Non amiamo la PEC, la riteniamo un esperimento sbagliato da accantonare (su questo rimando all'ottimo video-articolo di Guido), purtuttavia siamo rispettosi della Legge perchè, come abbiamo scritto nella lettera, "viene da chiedersi per quale motivo i cittadini dovrebbero rispettare i precetti posti dal Legislatore se finanche il Governo della Repubblica sembra ignorarli".

Sempre nell'ottica di aiutare Brunetta a far rispettare alla P.A. le norme approvate dal Parlamento, abbiamo creato una pagina nel sito dell'Associazione in cui è possibile segnalare le Amministrazioni non in regola con l'obbligo di indicazione della PEC.

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venerdì, gennaio 11, 2013

Da oggi è possibile notificare via PEC anche a soggetti privati.

Entra oggi in vigore un'importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che spazza via ogni perplessità circa la possibilità per l'avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri. 

Come si ricorderà, vigente il precedente quadro normativo, non erano mancato pronunce che ritenevano la notifica in proprio via PEC possibile unicamente tra avvocati ma non nei confronti di soggetti privati.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3-bis, l. 53/1994, lo scenario è completamente cambiato. 

La norma, infatti, disciplina puntualmente tutti gli aspetti della notifica in proprio via PEC non lasciando margini di dubbio sulla validità della notificazione così effettuata. 

Riporto di seguito il testo della disposizione da oggi in vigore. 

  Art. 3-bis. 
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo  risultante  da  pubblici
elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  La  notificazione   puo'   essere   eseguita
esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.

mercoledì, settembre 22, 2010

Non lasciamo che vinca la pigrizia delle cancellerie

Da qualche giorno è entrato in vigore il nuovo Codice del Processo Amministrativo, il cui articolo 136 così dispone:

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Cominciano ad arrivare notizie in merito ad una discutibile interpretazione del comma 2, operata dalle cancellerie tenute a ricevere la copia informatica degli atti, secondo la quale il predetto deposito dovrebbe essere effettuato di persona e su CD-rom, non potendosi procedere alla spedizione telematica tramite PEC.

Si tratta a mio avviso di un'interpretazione arbitraria che va combattuta da subito per evitare che il digitale aggiunga burocrazia invece di eliminarla.

Proprio perchè il comma 1 obbliga i difensori all'indicazione del proprio indirizzo di PEC, allora non si può pensare che la PEC funzioni solo in fase di "ricezione" e non anche di "invio".Nulla, peraltro, nel testo di legge lascia intendere che il deposito non possa essere effettuato in modalità telematica.

La dichiarazione di conformità, infatti può essere resa su separato documento informatico firmato digitalmente il quale sarà inserito all'interno di un file .zip unitamente agli atti causa. Il difensore apporrà nuovamente la sua firma digitale su tale ultimo file. A questo punto procederà alla spedizione attraverso la casella di PEC dichiarata nell'atto, ottenendo la ricevuta del deposito.

Il file così formato consentirà a chiunque di verificare che non ci sia stata alterazione o sostituzione dei documenti inviati.

Si può fare, basta solo un pò di buona volontà.





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lunedì, settembre 12, 2011

Presto le comunicazioni alle parti solo via PEC o fax

Come noto il D.L. 98/2011 aveva introdotto l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata e del numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, pena un aumento della metà del contributo unificato.

A suo tempo avevo sottolineato che, al di là della bontà o meno della disposizione, la sua formulazione appariva infelice giacchè contenente un richiamo ad una disposizione del codice di procedura civile (l'articolo 125 c.p.c) che nulla aveva a che fare con PEC o fax.

In sede di conversione in legge della c.d. manovra d'estate (D.L. 138/2011), il legislatore ha pensato di porre rimedio alla "svista" introducendo una modifica proprio al citato articolo 125 c.p.c. (35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax") nel quale ora si esplicita l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo PEC e numero di fax negli atti di cui al primo comma della medesima disposizione.

Altra modifica importante è quella introdotta all'art. 136 c.p.c. (all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma") in forza della quale tutte le comunicazioni alle parti dovranno (e non più "potranno") essere effettuate via PEC o fax.

Addio, dunque, all'ufficiale giudiziario.

Si attende soltanto la definitiva conversione in legge del decreto che, salvo sorprese, avverrà nel corso della settimana e senza ulteriori modifiche.

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sabato, novembre 12, 2011

Comunicazione PEC delle Società: ecco come fare

Come ricordavo qualche settimana fa, il 29 novembre p.v. entrerà in vigore l'obbligo sancito dal D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, in forza del quale tutte le società già costituite all'epoca di entrata in vigore della norma avevano tre anni di tempo per iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In caso di omessa indicazione nei termini, è prevista una sanzione da 206 a 2.065 euro.

Giorgio Rognetta dà notizia della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che dettaglia le modalità di comunicazione dell'indirizzo da parte delle imprese.

La domanda di iscrizione va presentata mediante "Comunicazione Unica" (modulistica Regitro Imprese/REA, modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo PEC).

L'operazione di iscrizione ed eventuale variazione dell'indirizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

La comunicazione può avvenire anche tramite registroimprese.it: qui le istruzioni su come procedere


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