venerdì, gennaio 11, 2013

Da oggi è possibile notificare via PEC anche a soggetti privati.

Entra oggi in vigore un'importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che spazza via ogni perplessità circa la possibilità per l'avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri. 

Come si ricorderà, vigente il precedente quadro normativo, non erano mancato pronunce che ritenevano la notifica in proprio via PEC possibile unicamente tra avvocati ma non nei confronti di soggetti privati.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3-bis, l. 53/1994, lo scenario è completamente cambiato. 

La norma, infatti, disciplina puntualmente tutti gli aspetti della notifica in proprio via PEC non lasciando margini di dubbio sulla validità della notificazione così effettuata. 

Riporto di seguito il testo della disposizione da oggi in vigore. 

  Art. 3-bis. 
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo  risultante  da  pubblici
elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  La  notificazione   puo'   essere   eseguita
esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.

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