lunedì, maggio 28, 2012

Se la gara è telematica, la firma deve essere digitale

Interessante sentenza del TAR Puglia (TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 24 maggio 2012 n. 1019) in merito alla sottoscrizione elettronica delle offerte in caso di gara telematica. 

Il Tribunale, infatti, ha reputato non sufficiente un sistema di firma elettronica semplice rappresentato dall'inserimento di un codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica predisposta dalla stazione appaltante.

Ciò, ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006, in forza del quale le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005.

Come ricordato dal Tribunale adito, "La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002). Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.”. Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006. Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata ... pur in mancanza di espresso richiamo nella lex specialis di gara".

Nelle gare telematiche, insomma, l'unica firma che conta è quella digitale.

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lunedì, agosto 31, 2009

Ci prendono per fessi (ovvero: pacco, doppiopacco e contropaccotto sulla PEC di Stato)

La storia della PEC di Stato sta diventando un pò la mia ossessione, ma mi pare racchiuda in sè il peggio della politica italiana, in uno strano intreccio tra aziende di stato, tecnologie farlocche e sperpero di denaro pubblico.

Provo a ripercorrerne le tappe.

La posta elettronica certificata (PEC) viene introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R 68/2005, a sua volta "attuativo" di una disposizione del 2000 del T.U.D.A., l'articolo 14, comma 3 che così recitava "la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge".

Passano gli anni e la PEC rimane un oggetto misterioso: nessuno la usa, complice la mancanza di interoperabilità con l'email tradizionale. La PEC funziona solo per comunicare con altre caselle PEC. La PEC, inoltre, è una roba solo italiana, negli altri paesi non esiste: un vero controsenso rispetto alla universalità della rete.

Una tecnologia, dunque, destinata a cadere nel dimenticatoio (del resto, la storia dell'informatica ne è piena) finchè qualcuno non decide di resuscitarla nel modo peggiore: imponendola per legge.

Con il Decreto Legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) il Governo prevede che le imprese e i professionisti debbano necessariamente dotarsi di una casella di PEC e, non contento, decide di "regalare" una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'articolo 16-bis della legge 2/2009, infatti, prevede che "per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta"

Fate bene attenzione alle parole: ai cittadini che fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

Nella stessa disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

Il Decreto in questione viene adottato il 6 maggio 2009 e, ancora una volta, specifica che (art. 3)
"Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC".

Lo stesso decreto specifica che l'affidatario del servizio sarà scelto con gara.

Riassumendo: il cittadino ha diritto ad una casella PEC.

Ad inzio agosto, quando tutti sono in vacanza, viene pubblicato il bando per la scelta dell'affidatario del servizio.

E' qui che il gioco delle tre carte si materializza: davanti avevi la PEC, l'avevi vista, era lì, solo che quando allunghi il dito, scopri che sotto la carta che hai indicato non c'è la PEC ma la CEC-PAC, che non si capisce bene cosa sia.

Si capisce solo che si tratta di un sistema ancora più chiuso, diverso dalla PEC, che serve solo per comunicare con la PA e non con il resto del mondo e che costerà a tutti noi (giusto perchè doveva essere gratis!) tra i 25 e i 50 milioni di euro.

Dunque, la legge ci assegnava una casella di PEC (già di per sè una patacca) e Brunetta ha deciso che non la meritavamo e ci ha rifilato la CEC - PAC, con buona pace del diritto.

Pacco, doppio pacco e contropaccotto.

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sabato, agosto 29, 2009

CEC - PAC: peggio di così era difficile.

Riprendo da dove avevo lasciato: la PEC di Stato.

Complice il sonnecchiare estivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la scelta del fornitore chiamato a fornire la casella di PEC (almeno così era scritto nella legge e nel D.P.C.M. attuativo) gentilmente offerta dal Governo per colloquiare con la Pubblica Amministrazione.

Sul tema ho scritto varie volte sul blog: trovate tutto qui.

Ho appena letto che Andrea (Lisi) e Gianluigi (Foglia) citano un mio post nel loro articolo su Punto-Informatico.

E' bene che se ne parli, anche perchè il bando presenta aspetti quanto meno controversi, a iniziare dalla definizione dell'oggetto: appalto di servizi o concessione di servizi?

La cosa non è da poco. Provo a spiegarmi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri parla di affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

La disposizione in questione così recita: "12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'art. 30."

L'articolo 30 da ultimo richiamato per quel che in questa sede maggiormente interessa, al comma 2 dispone: "2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare."

Riassumendo: la concessione si differenzia dall'appalto per il fatto che il c.d. rischio di gestione rimane in capo al concessionario, il quale viene remunerato dall'utente finale a cui il servizio viene venduto, salvo quella che potremmo definire una "integrazione" da parte dell'amministrazione qualora al concessionario venga imposto di praticare prezzi "sociali".

Se si legge il bando ci si rende conto che si è in presenza di un appalto di servizi e non già di una concessione, giacchè il costo della casella di PEC che il cittadino può richiedere è integralmente sopportato dall'amministrazione.

Del resto nello stesso bando e relativo disciplinare si assiste ad un imbarazzante avanti e indietro tra "concessione" e "appalto".

Non è un mero problema definitorio: da ciò dipende quale normativa sia applicabile alla procedura.

Ci sono, poi, molte altri aspetti che non convincono. Avremo modo di riparlarne.

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