venerdì, febbraio 10, 2012

Sula PEC delle imprese l'ennesima proroga: evviva il paese dei furbetti




E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto semplifica-Italia del Governo Monti (DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5).

L'articolo 39 così recita: "Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese 1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012."

Tutto chiaro no? C'era un obbligo di legge da rispettare con un breve termine (TRE ANNI!) di preavviso: invece di sanzionare (pesantemente) chi non si è messo in regola si è prorogata (sanando l'inadempimento) la scadenza al 30 giugno 2012.

Evviva il paese dei furbetti, quelli che sanno che per ogni omissione ci sarà sempre una sanatoria.


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sabato, novembre 12, 2011

Comunicazione PEC delle Società: ecco come fare

Come ricordavo qualche settimana fa, il 29 novembre p.v. entrerà in vigore l'obbligo sancito dal D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, in forza del quale tutte le società già costituite all'epoca di entrata in vigore della norma avevano tre anni di tempo per iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In caso di omessa indicazione nei termini, è prevista una sanzione da 206 a 2.065 euro.

Giorgio Rognetta dà notizia della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che dettaglia le modalità di comunicazione dell'indirizzo da parte delle imprese.

La domanda di iscrizione va presentata mediante "Comunicazione Unica" (modulistica Regitro Imprese/REA, modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo PEC).

L'operazione di iscrizione ed eventuale variazione dell'indirizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

La comunicazione può avvenire anche tramite registroimprese.it: qui le istruzioni su come procedere


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venerdì, ottobre 07, 2011

Gli anni passano in fretta: care Società, ricordatevi la PEC

Il 29 novembre p.v. entrerà in vigore l'obbligo sancito dal D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, in forza del quale tutte le società già costituite all'epoca di entrata in vigore della norma avevano tre anni di tempo per iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Al momento solo il 15% delle Società ha adempiuto. Va ricordato che, in caso di omessa indicazione nei termini, è prevista una sanzione da 206 a 2.065 euro.

Care società, ricordatevi di adempiere e, soprattutto, una volta adempiuto l'obbligo, ricordate di controllare la casella di PEC: con l'iscrizione si crea una vera e propria sede legale elettronica, il cui indirizzo sarà consultabile online tramite registro camerale, senza costi per l'utenza e che potrà essere utilizzato per comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale da parte di avvocati, pubbliche amministrazioni, altre Società.

29 novembre 2011: save the date.


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lunedì, maggio 09, 2011

Decreto Sviluppo: il testo delle modifiche al codice "privacy"

Ne avevo parlato nel post precedente. Adesso Altalex pubblica il testo integrale del c.d. decreto sviluppo.

Riporto di seguito la parte dell'articolo 6 relativa alla semplificazione per le imprese degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali:

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”; 2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.

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venerdì, maggio 06, 2011

Decreto Sviluppo: niente "privacy" nei rapporti tra imprese

Oggi Il Sole 24 ore inizia la pubblicazione del testo del c.d. Decreto Legge Sviluppo approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6, rubricato "ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici", contiene un'importante novità per le imprese in materia di trattamento dei dati personali.

Viene, infatti, introdotto un comma 3-bis all'articolo 5, D.lgs 196/2003 che così recita: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite dall'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice".

Viene inoltre introdotto un comma 5-bis all'articolo 13, secondo il quale "l'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informazione breve, contenente almeno gli elementi di cui al comma 1 lettere a), d) ed f)".

Vengono poi modificati conseguentemente anche gli articoli 24 e 26, per quanto concerne le ipotesi nelle quali il trattamento può essere effettuato senza consenso e per i dati sensibili.

Una semplificazione che ti cambia la vita.... o no? ;-)

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