L'amministrazione aperta nel decreto sviluppo... e speriamo che lo sia davvero
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 22.06.2012 n° 83 (G.U. 26.06.201), il c.d. Decreto Sviluppo, nel cui testo è contenuta una disposizione particolarmente importante per una pubblica amministrazione più aperta e trasparente, soprattutto nei processi che (in molti casi con modalità alquanto oscura) portano all'attribuzione di benefici economici ingenti a questa o quell'altra impresa.
Ebbene l'articolo 18 del decreto sviluppo, rubricato "Amministrazione aperta" sancisce che "La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Ma la norma non si limita ad una mera enunciazione di principio, entrando maggiormente nel dettaglio di ciò che le le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i
concessionari di servizi pubblici e le societa' a prevalente
partecipazione o controllo pubblico dovranno fare.
In particolare dovranno indicare nel proprio sito internet: a) il nome
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b)
l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d)
l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato,
al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato
della prestazione, fornitura o servizio.
Come se ciò non bastasse i dati dovrano essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di
ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione,
il trattamento e il riuso (qualcuno ha detto "open data"?).
Insomma, finalmente si è preso atto che nel 2012 la trasparenza o è su Internet o non è vera trasparenza. Adesso sta a noi cittadini pretendere che simili disposizioni trovino concreta attuazione, anche trascinando in tribunale le amministrazioni inadempienti.
La trasparenza è il modo migliore per debellare e prevenire gli sprechi nella Pubblica Amministrazione.
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Acquisto di software senza gara: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 642/2011
Interessante
sentenza del Consiglio di Stato sul tema dell'acquisizione di software da parte della PA attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (l'ex trattativa privata).
In particolare il Collegio, dopo aver premsso che "è del tutto pacifico il principio per cui la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni", ricorda che l’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di appalto prevede una deroga "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".
Secondo il Consiglio di Stato (a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo il quale la "unicità" dell’imprenditore offerente prescelto doveva risultare chiara ed evidente ex ante), l'unicità cui la norma sopra richiamata fa riferimento deve essere apprezzata unitariamente e, dunque, non è in radice esclusa dall'espletamento di una procedura acquisitiva dei dati di base (indagine di mercato e successivo benchmark) lunga e complessa, se la stessa si è resa necessaria in ragione della natura del prodotto da acquisire e alla pregressa non positiva esperienza della PA.
In particolare, "laddove si tratti di un prodotto "non ordinario", ma passibile di valutazione sotto svariati punti di vista ("nuovo" verrebbe fatto di dire), non può ritenersi inadeguata la scelta di effettuare una ricerca di mercato, con una successiva sperimentazione particolarmente approfondita. Tale scelta non risulta incompatibile con il rigoroso presupposto richiesto per l’applicazione dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, proprio perché volto a verificare che il prodotto fosse "unico". Infatti, proprio l‘indagine di mercato, a seconda dei casi, può far pervenire ad una corretta, informata e meditata conclusione che un prodotto sia "unico" ovvero "infungibile" .
Ed ancora, aggiunge il Collegio, "se si accogliesse una nozione astratta di "unicità", quale quella che pare essere fatta propria dal primo Giudice, anche tenendo conto di tali profili si rimarrebbe fuori dall’ambito applicativo legittimante il ricorso alla disposizione di cui all’art. 57 in oggetto. V’è da chiedersi, però, muovendo da tali presupposti, quando mai essa potrebbe trovare applicazione. Ciò perché sarebbe ben difficile in rerum natura rinvenire esempi di "fornitore unico in astratto" o il che è identico, di prodotto o servizio offerto da un solo fornitore. E men che mai avuto riguardo ad un "prodotto" frutto di creazione intellettuale ed in continua evoluzione quale incontestabilmente è quello in esame.L’interpretazione della citata disposizione, in siffatta ipotesi, non si conformerebbe al canone di restrittività prescritto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: trasmoderebbe in una interpretatio abrogans. Non appare viziata, pertanto, una interpretazione, come quella seguita dall’amministrazione, che (ben conscia della circostanza che altri offerenti, in futuro, potrebbero crearne uno similare) ha considerato "unico" il prodotto che, in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti: risulta ragionevole che a tale valutazione di "unicità" essa sia pervenuta tenendo conto del fattore temporale - quanto alla disponibilità del medesimo,-alla circostanza della avvenuta pregressa sperimentazione del medesimo, ed al dato relativo alla possibilità di poterne divenire "proprietaria" acquisendo il "codice sorgente".
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Dal Comune di Trento un ordine del giorno sul software libero (e non solo)
Il 21 luglio u.s. il Consiglio comunale di Trento, pressocchè all'unanimità (32 favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti), ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il Sindaco e la Giunta non solo ad un più ampio utilizzo del software libero e dei formati aperti ma anche "a pubblicare, preferibilmente e ove possibile, il proprio materiale cartaceo ed informativo prodotto, incluso il sito internet comunale, o altri tipi di opere creative, indicando una delle sei Licenze Pubbliche Creative Commons e riportandone sul materiale prodotto il riferimento e l'utilizzo dello stesso secondo quanto previsto dalle licenze".
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Pensieri di ferragosto: ma di tutta questa "trasparenza" che me ne faccio?
E' dall'inizio di questa legislatura che, anche sulla spinta del nuovo corso dell'amministrazione statunitense, è partita la corsa alla trasparenza nella P.A. italiana: vai con i cv online dei dirigenti, le retribuzioni dei collaboratori, gli incarichi dei consulenti e via discorrendo.
Il Ministro Brunetta non perde occasione per "oscurare" la homepage del suo dicastero per sostituirla con la sola frase "operazione trasparenza" e da qualche giorno sono online
i dati aggiornati al 5 agosto 2010.
Non mancano iniziative non governtive come quella di
Open Parlamento che in home page ricorda
"ogni giorno in parlamento si propongono, discutono e votano leggi che cambiano la TUA vita. Informati, Monitora, Intervieni Ti riguarda, ci riguarda".
Tutto bello, ma a che serve? A parte soddisfare qualche piccola curiosità privata ("Dai, hai visto che M. ha un incarico al Ministero?", "Lo sai quanto prende C.?") a che serve, in un paese come l'Italia, questa presunta "trasparenza"?
Un'operazione trasparenza ha una qualche ragion d'essere se serve a rivelare cose che non si conoscono o di cui si ha altra considerazione.
In Italia partiamo per principio in mala fede: tutti i pubblici impiegati sono dei fannulloni, tutti i dirigenti pubblici sono strapagati, tutti i parlamentari sono assenteisti, tutti i politici rubano.
A che serve allora un'operazione trasparenza? A svelare nella maggior parte dei casi quello che già sappiamo o a mostrare che le cose non stanno proprio come il luogo comune lascierebbe intendere, con il risultato che tanto non ti crede nessuno ("si, però, vatti a fidare, quelli là pubblicano quel che vogliono") ?.
Per il futuro facciamo partire l'Operazione Fiducia, magari serve a qualcosa.
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Definisca "non onerosa"
Navigando sul sito della Funzione Pubblica ho trovato
questa news:
"Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha avviato un rapporto di collaborazione con il mondo delle imprese finalizzato a realizzare azioni comuni volte alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie ICT ed alla diffusione di servizi e strumenti innovativi all'interno della Pubblica Amministrazione.Tali iniziative, che prevedono la messa a disposizione da parte delle imprese di prodotti e servizi in forma non onerosa per la PA, saranno rese operative attraverso la stipula di protocolli d'intesa.Il primo è stato siglato con SIAV S.p.A., società leader nella fornitura di soluzioni per l'archiviazione e la gestione elettronica dei documenti e workflow. L'accordo prevede la possibilità da parte delle PA interessate di scaricare gratuitamente il software "PEC Manager PA", che consente alle Amministrazioni la gestione e l'archiviazione integrata di PEC, PostaCertificat@, mail e tutti i documenti digitali e cartacei, in modo semplice, sicuro ed altamente automatizzato.
Per maggiori informazioni e per il download del prodotto http://www.pecmanagerpa.it."
Ora è chiaro che il Ministro deve avere un'idea singolare (e sicuramente sconosciuta alla giurisprudenza amministrativa) di cosa sia "non oneroso" per la PA, perchè se il "prodotto" non lo paghi ma i servizi, sia pur opzionali, si e quei servizi, guarda caso, te li può fornire solo chi ti ha "regalato" il prodotto, allora un minimo di evidenza pubblica è comunque richiesto, o no?
Del resto basta collegarsi al sito indicato per scoprire che il software lo si può scaricare gratuitamente, ma se poi hai bisogno di formazione allora bisogna sborsare dai 150 ai 400 euro a persona.
Se uno si fa due conti, viene fuori un potenziale affare per SIAV S.p.A. e il tutto senza uno straccio di gara.
Evviva l'amministrazione digitale.
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Peccato che non le legga mai nessuno...
"È stato inoltre segnalato dagli esperti che, quando acquista beni e servizi informatici, la pubblica amministrazione è spesso un contraente debole. Questo non perché manchino le norme, ma perché mancano gli strumenti operativi, gestionali e contrattuali attraverso i quali la pubblica amministrazione possa affermare una diversa posizione. Le imprese contrattano infatti attraverso contratti di adesione, e la pubblica amministrazione si trova spesso sotto questo profilo scoperta, perché le mancano le competenze giuridico-informatiche per controbilanciare la forza della controparte, con la conseguenza che, spesso, la pubblica amministrazione non riesce a far valere le norme scritte a suo favore".
e ancora,
"Le singole amministrazioni procedono nell'acquisto di servizi informatici per lo più in modo non coordinato, senza cioè una previa verifica di quanto fatto da altre amministrazioni pubbliche operanti nello stesso settore. Ciò concorre alla più volte rilevata mancanza di interoperabilità dei sistemi e quindi l'incomunicabilità dei dati e delle informazioni per via telematica".
Occorre un cambio di mentalità e di persone. Le regole che ci sono vanno più che bene.
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Difesa Servizi S.p.A. e gli stemmi delle forze armate
L'articolo 2, comma 23 della
Legge Finanziaria 2010, approvata al Senato e ora all'esame della camera, prevede l'istituzione di Difesa Servizi S.p.A.:
"23. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi".
Il successivo comma 24 parla di uno dei compiti che la società andrà ad assolvere:
"24. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni".
E una sanzione per i "pirati" del merchandising delle forze armate non la vogliamo prevedere? Comma 25:
"25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro".
Per fortuna l'uso personale è consentito (comme 26) :-)
"26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative".
Avanti Savoia!
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CEC - PAC: peggio di così era difficile.
Riprendo da dove avevo lasciato: la PEC di Stato.
Complice il sonnecchiare estivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la scelta del fornitore chiamato a fornire la casella di PEC (almeno così era scritto nella legge e nel D.P.C.M. attuativo) gentilmente offerta dal Governo per colloquiare con la Pubblica Amministrazione.
Sul tema ho scritto varie volte sul blog: trovate tutto
qui.
E' bene che se ne parli, anche perchè il
bando presenta aspetti quanto meno controversi, a iniziare dalla definizione dell'oggetto: appalto di servizi o concessione di servizi?
La cosa non è da poco. Provo a spiegarmi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri parla di affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.
La disposizione in questione così recita: "12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'art. 30."
L'articolo 30 da ultimo richiamato per quel che in questa sede maggiormente interessa, al comma 2 dispone: "2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare."
Riassumendo: la concessione si differenzia dall'appalto per il fatto che il c.d. rischio di gestione rimane in capo al concessionario, il quale viene remunerato dall'utente finale a cui il servizio viene venduto, salvo quella che potremmo definire una "integrazione" da parte dell'amministrazione qualora al concessionario venga imposto di praticare prezzi "sociali".
Se si legge il bando ci si rende conto che si è in presenza di un appalto di servizi e non già di una concessione, giacchè il costo della casella di PEC che il cittadino può richiedere è integralmente sopportato dall'amministrazione.
Del resto nello stesso bando e relativo disciplinare si assiste ad un imbarazzante avanti e indietro tra "concessione" e "appalto".
Non è un mero problema definitorio: da ciò dipende quale normativa sia applicabile alla procedura.
Ci sono, poi, molte altri aspetti che non convincono. Avremo modo di riparlarne.
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La PEC di Stato (ovvero, come ti rovino il mercato con una disposizione di legge)
Come noto agli addetti ai lavori,
l'articolo 16-bis del D.L. 185/2008, converito in legge 2/2009, ha previsto ai commi 5 e 7, in estrema sintesi, che ai cittadini che ne facciano richiesta sia attribuita una casella di posta elettronica certificata e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano definite le modalità di rilascio e di uso della predetta casella di posta elettronica certificata.
Occorre premettere che, come di recente sembra solito accadere, la disposizione non rappresenta un'assoluta novità nel nostro ordinamento giacchè qualcosa di analogo (sia pur con disposizione di rango regolamentare e senza l'attribuzione di un diritto soggettivo del cittadino all'assegnazione di una casella PEC) era già previsto nel D.P.R. 68/2005, ossia il regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, laddove all'articolo 16, comma 2, si affermava (e si afferma): "L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata".
Interessante notare che nel successivo comma 3 si specificava (e si specifica) che "le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata".
Nel D.P.R. 68/2005 l'impostazione era, dunque, chiara. Lo stato può rilasciare caselle di PEC ai cittadini a due rigorose condizioni: 1) che sia lui stesso il gestore di PEC; 2) che questo non ammazzi il mercato e ognuno resti libero di scegliersi il gestore che preferisce.
Se, infatti, all'articolo 2 (modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino), comma 1, è dato leggere: "Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del serivizio, assegna un indirizzo PEC", all'articolo 5 (Procedura di scelta dell'affidatario) e all'articolo 6 (monitoraggio del servizio PEC) sono delineate le modalità di individuazione del soggetto privato chiamato a rendere il servizio e gli adempimenti successivi.
In questo modo prende forma uno scenario ammazza-mercato in cui con un'unica gara, ora e per sempre, sarà scelto il gestore di PEC di milioni di cittadini italiani.
Un affare colossale, su cui è bene tenere gli occhi aperti.
Del resto la stessa
ANCI, in un
documento depositato in occasione della seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile u.s. ha avuto modo di affermare:
"Raccomandiamo, inoltre, alla luce di quanto concordato nella riunione tecnica e dei successivi approfondimenti con l'ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, vengano specificati all'interno del capitolato di gara dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio, a scapito del mercato".
Stessa posizione ribadita in
un documento presentato nella stessa seduta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
E altro bolle in pentola... stay tuned ;-)
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