giovedì, febbraio 16, 2012

Il fax è sempre un fax, anche quando lo si spedisce con il pc






Con sentenza n. 722 del 14 febbraio 2012, il Consiglio di Stato, sez. V, ha confermato la piena validità del fax come mezzo di comunicazione nell'ambito delle procedure di gara, anche quando la trasmissione avvenga tramite pc, utilizzando un software che consenta un invio multiplo.

Ricorda il Consiglio di Stato, infatti, in primo luogo che "il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione; grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornire la prova contraria" (principio questo, ormai consolidato)

Interessante la parte relativa alla modalità "particolare" di spedizione del fax nel caso di specie: "Trattasi, invero, di rapporto cumulativo (cioè attestante l’invio della medesima comunicazione ad una pluralità di imprese tra cui anche la podestà Amedeo s.r.l.), determinato dal fatto che, in considerazione del numero elevato dei destinatari, l’invio del documento è stato effettuato a mezzo l’ausilio di un programma informatico (il software Zetafx che consente l’invio massivo di fax direttamente da personal computer), programma della cui funzionalità non v’è ragione di dubitare, atteso che nel rapporto generato da tale sistema sono presenti tutti gli elementi identificativi della comunicazione effettuata via fax, cioè il mittente, l’oggetto, il nome o la denominazione dell’impresa destinataria; la data e l’ora di invio; l’esito della trasmissione (inviato, tentato, fallito)".

Come dire, un fax resta sempre un fax, anche se lo si spedisce con il pc :-)


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domenica, settembre 18, 2011

Comunicazioni solo via pec o fax: ora è legge

Dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 138/2011 (Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 - in vigore dal 17 settembre 2011) sono operative le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 35-ter agli articoli 125 e 136 c.p.c. (35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»; b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma».) che impongono, da un lato, al difensore di indicare nei propri atti il numero di fax e l'indirizzo PEC, dall'altro, alle cancellerie di comunicare con le parti unicamente mediante tali mezzi.

Addio, quindi, alla trasmissione dei biglietti di cancelleria tramite ufficiale giudiziario o alla comunicazione di un'ordinanza nelle stesse forme.

Non so quanto questo possa giovare al sistema giustizia ma di sicuro male non farà.

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lunedì, settembre 12, 2011

Presto le comunicazioni alle parti solo via PEC o fax

Come noto il D.L. 98/2011 aveva introdotto l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata e del numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, pena un aumento della metà del contributo unificato.

A suo tempo avevo sottolineato che, al di là della bontà o meno della disposizione, la sua formulazione appariva infelice giacchè contenente un richiamo ad una disposizione del codice di procedura civile (l'articolo 125 c.p.c) che nulla aveva a che fare con PEC o fax.

In sede di conversione in legge della c.d. manovra d'estate (D.L. 138/2011), il legislatore ha pensato di porre rimedio alla "svista" introducendo una modifica proprio al citato articolo 125 c.p.c. (35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax") nel quale ora si esplicita l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo PEC e numero di fax negli atti di cui al primo comma della medesima disposizione.

Altra modifica importante è quella introdotta all'art. 136 c.p.c. (all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma") in forza della quale tutte le comunicazioni alle parti dovranno (e non più "potranno") essere effettuate via PEC o fax.

Addio, dunque, all'ufficiale giudiziario.

Si attende soltanto la definitiva conversione in legge del decreto che, salvo sorprese, avverrà nel corso della settimana e senza ulteriori modifiche.

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lunedì, ottobre 04, 2010

O la PEC o il fax (TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - ordinanza 30 settembre 2010 n. 736)

Interessante questa ordinanza sospensiva del Tar Puglia secondo la quale: "la clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità di più forme di ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia domicilio, fax e posta elettronica certificata), oltre a non apparire giustificata dalla presenza di particolari situazioni organizzative dell'ente, sembra porsi in contrasto con le previsioni di cui all'art. 79 del codice degli appalti, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi (e non cumulativi) di comunicazione, e ciò anche alla luce della normativa di settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011"

Insomma, le stazioni appaltanti devo scegliere: o la PEC o il fax :-)

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venerdì, luglio 31, 2009

Se l'email fosse un fax, la PEC non servirebbe

Il titolo del post è un pò provocatorio (e, in verità, l'email e il fax sono ormai quasi la stessa cosa dal punto di vista tecnico) ma trae origine da una serie di pronunce del Consiglio di Stato che evidenziano, in materia di fax, un interessante e consolidatato andamento giurisprudenziale.

La PEC se la sono inventata per una sola ed unica ragione: la ricevuta di ritorno. Una serie di bit che sostituissero la cartolina postale attestante che una data comunicazione (rectius: la busta contenente quella comunicazione) è giunta a destinazione.

Bene, era proprio necessario? Se una tecnologia, basata su protocolli universalmente accettati, risulta idonea a garantire l'effettività della comunicazione, questo non determina, quanto meno in via presuntiva, che la comunicazione effettuata usando quella tecnologia sia giunta a destinazione?

Che sia così quando si parla di fax, la giurisprudenza amministrativa pare non avere dubbi:

"Il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti privati e la P.A., in quanto tale sistema di comunicazione viene attuato mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Il fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l'onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell'apparecchio" (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 giugno 2009 n. 4032).

"Il fax, per le sue modalità di trasmissione, assicurate da protocolli universalmente accettati, costituisce uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione; in tal senso, infatti, si muove la normativa più recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1), che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Il fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l'onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell'apparecchio"(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 giugno 2007 n. 2951) .

"Il telefax rappresenta uno dei modi in cui possono concretamente attuarsi le comunicazioni tra i privati partecipanti ad un procedimento e la P.A., in quanto tale forma di comunicazione viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che (attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione) la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente fanno del telefax uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Poichè gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema di trasmissione dei documenti mediante telefax garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un telefax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio" (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 24 aprile 2002 n. 2207).

Abbiamo davvero bisogno della PEC nel dialogo del cittadino con la Pubblica Amministrazione? I LOVE FAX ;-)

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