giovedì, marzo 22, 2012

Consiglio di Stato: la pubblicazione sul sito ha effetto di pubblicità legale

Come si ricorderà l'articolo 32, L. 69/2009 aveva stabilito che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

La disposizione di cui sopra ha trovato puntuale applicazione in una recente sentenza del Consiglio di Stato (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 20 marzo 2012 n. 1580) nella quale è stato affermato che il termine di impugnativa di un decreto di nomina (nel caso di cui si discute si trattava del decreto di nomina dei componenti di una Giunta comunale) decorre dall'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sul sito informatico dell'Ente. Ciò in forza del richiamato articolo 32, L. 69/2009 che, come detto, consente di attribuire a tale modalità gli effetti propri della pubblicità legale.

L'amministrazione digitale passa anche da questi cambiamenti.

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mercoledì, dicembre 28, 2011

Niente PEC per i dottori di ricerca?

Prima di Natale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un interessante bando rivolto ai "giovani" (a 39 anni compiuti solo in Italia si viene considerati ancora giovani) dottori di ricerca per il conferimento di incarichi di collaborazione nel settore "new media / nuove tecnologie".

La cosa che salta subito all'occhio leggendolo è che le domande vanno presentate soltanto via email. Dunque, non solo niente cartaceo (sarebbe il minimo), ma neppure niente PEC, lo strumento che Brunetta aveva ed ha imposto a noi tutti per ogni comunicazione telematica "ufficiale" con la P.A.

Viene da chiedersi se si tratti di un caso o se, invece, sia il segnale di un cambiamento di rotta rispetto a quanto finora deciso dal precedente governo.

Sarebbe, del resto, in linea con la "migliore" tradizione di questo Paese se, dopo aver costretto milioni di cittadini a dotarsi di uno strumento, si dicesse "contrordine, compagni. Ci siamo sbagliati".

Staremo a vedere.

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giovedì, marzo 24, 2011

Contraddizioni digitali

Il TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, SEZ. I (sentenza 11 marzo 2011 n. 159) ha affermato che è illegittima la clausola di un bando che vieti la compilazione digitale dei modelli messi a disposizione dall'amministrazione.

La cosa che fa sorridere è il passaggio della sentenza in cui si dice: "tanto più che nel corso della discussione è stato chiarito che il bando di gara era stato scaricato da internet in formato PDF, sicchè l’irragionevolezza della clausola che ne vietava la compilazione digitale appare ancor più eclatante e manifesta".

Nella logica della stazione appaltante, dunque, il bando te lo scaricavi da Internet, ma poi la modulistica la dovevi compilare a mano :-)

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domenica, febbraio 20, 2011

Ebook: la posta elettronica certificata

Qualche settimana fa ho partecipato ad un convegno organizzato da Foroeuropeo ed Avvocati per l'Europa sul tema della Posta Elettronica Certificata e delle Firme Elettroniche.

Ho pensato di sistemare la grafica e di pubblicare la relazione in formato epub in modo che fosse leggibile sui vari e-reader o tablet.

La trovate su Computerlaw 2.0

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mercoledì, gennaio 26, 2011

La PEC come firma (su autenticazione e sottoscrizione)

Domani interverrò in un convegno su Documento informatico, firme elettroniche e PEC, organizzato dall'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo.

Una delle questioni che sovente vengono affrontate è quello del rapporto tra posta elettonica certificata e sottoscrizione, una relazione sicuramente complicata.

In alcuni casi il legislatore afferma espressamente l'equiparazione dell'invio tramite PEC al documento sottoscritto: è il caso del novellato articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale il cui comma 1, lett. c-bis) considera validamente presentate le istanze "trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".
Al comma 2 si afferma poi che "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento".

Ancora più esplicitamente nel D.P.C.M 6 maggio 2009, all'articolo 4, comma 4 si afferma: "Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo".

Personalmente sono da tempo un sostenitore della tesi che vuole l'invio tramite PEC (e, in alcuni casi, anche via email!) come equivalente alla sottoscrizione elettronica (rectius: il documento inviato tramite PEC sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice), ma come sempre coltivo il dubbio.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, in altro ambito, mi ha portato a riflettere nuovamente sul tema, in particolare sulla differenza tra busta e contenuto e tra autenticazione e sottoscrizione ("E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto che sia motivata con riferimento al fatto che l’offerta economica è priva di sottoscrizione, a nulla rilevando l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene; invero, tale modalità di autenticazione della chiusura della busta - talvolta associata o alternativa alla sigillatura con ceralacca, secondo le prescrizioni della legge di gara - mira, diversamente dalla sottoscrizione dell’offerta, che serve a far propria la manifestazione di volontà dell’offerente, a garantire il principio della segretezza dell’offerta e della integrità del plico, richieste ai fini della regolarità della procedura").

Ci sarà modo di discuterne domani.

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martedì, gennaio 11, 2011

In Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale

E' stato pubblicato in G.U. del 10 gennaio 2011, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tante le novità che andranno analizzate con attenzione.

Una su tutte da segnalare subito: si è operata una "liberalizzazione" delle modalità alternative alla firma digitale, alla Carta d'Identità Elettronica e alla Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni e per la presentazione di domande ed istanze alla PA.

Si è fotografato, dunque, quel modus operandi adottato da molte amministrazioni negli ultimi anni e che era finora ancorato ad una disposizione transitoria, prorogata di anno in anno.

Meno burocrazia, anche digitale.

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domenica, dicembre 05, 2010

Siamo su scherzi a parte?

L'amico Giorgio Rognetta pubblica sul suo blog il testo dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Dopo una prima veloce lettura, il mio auspicio è che lo schema rimanga tale e che l'attuale situazione politica impedisca a quello scempio di diventare norma cogente nel nostro ordinamento.

Raramente mi è capitato di leggere un provvedimento normativo così incomprensibile: vogliamo parlare, ad esempio, della distinzione che si vorrebbe introdurre tra "copia informatica di documento analogico" e "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico"?

Il testo è pieno di mille altre chicche.
In estrema sintesi, è incomprensibile per gli operatori del diritto, inattuabile per le amministrazioni, di una complessità estrema per il cittadino o l'impresa che su quelle norme dovrebbero basare il proprio agire digitale.
L'unica speranza è che si tratti di uno scherzo e che, come nella nota trasmissione televisiva, al termine della relazione di accompagnamento si possa leggere: "Sorridi, sei su scherzi a parte".

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martedì, novembre 30, 2010

Voglio trovare un senso a tante cose....

Che paese straordinario è l'Italia.

Può capitare che di un norma del 2007 vengano adottate le modalità attuative nel 2010 (nonostante dovessero essere adottate nei successivi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge "Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative del comma 589").

E' stato pubblicato, infatti, in G.U. il 27 novembre u.s. il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione recante "Modalita' attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica".

La norma così recita: "Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche' delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea."

Sulla base del decreto adottato DigitPa (l'ex CNIPA) si vedrà recapitare dalle singole amministratzioni questi dati:

a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata;
b) numero complessivo di caselle di posta elettronicaistituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali;
d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati;
e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonche', ove tuttor presenti, dai registri cartacei di protocollo;
f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lettera c) alla lettera e), nonche' le modalita' con cui sono stati ottenuti i dati;
g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione.

Mi sfugge il senso: non riesco a capire perchè DigitPA debba conoscere quante email hanno allegati e quante no.


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domenica, novembre 21, 2010

Vivifacile: perchè non aspettare prima di fare spot televisivi?

Ne avevo parlato già qui quando era stato presentato il progetto.

Riprendo il discorso davvero con tanta amarezza.

Da qualche giorno si vedono in televisione gli spot pubblicitari del portale.

Se uno si collega dopo aver visto lo spot scopre sostanzialmente che è ancora tutto in divenire, che la registrazione "generale" ancora non si può fare, che ci sono solo due link che riportano uno all'iscrizione alla motorizzazione civile e l'altro al portale "scuola mia".

Insomma, di quello che si dice nello spot non c'è traccia.

Non dubito che fra qualche mese sarà tutto funzionante, ma perchè fare la campagna pubblicitaria ora? Perchè non aspettare che i servizi fossero tutti funzionanti? Perchè tirare a campare sempre sull'effetto annuncio? Perchè non "fare" prima e poi "parlare", piuttosto che il contrario?

Ad ogni modo mi sono registrato alla motorizzazione civile. Ho scoperto che anche lì al momento posso fare poco o nulla. In compenso posso controllare online il mio saldo punti della patente. Che bello.


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venerdì, novembre 05, 2010

Open Data: bene ma sull'open government non siamo all'anno zero

Qualche giorno fa sul sito www.datagov.it dell'Associazione Italiana per l'Open Government è stato pubblicato un Manifesto per l'Open Government.

Dell'associazione fanno parte stimati colleghi ed amici che da tempo si adoperano per un'amministrazione pubblica più trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini.

L'iniziativa, dunque, è in assoluto meritoria e condivisibile.

C'è un aspetto, però, che non mi convince: è quella sensazione di essere all'anno zero della trasparenza nell'agire amministrativo che, evidentemente, non corrisponde al vero.

Forse è un mio errore di lettura ma quando si dice nel manifesto (che, dunque, dovrebbe avere un valore programmatico) al primo punto "La partecipazione attiva è un diritto e un dovere di ogni cittadino. L’Open Government si propone di creare le condizioni organizzative, culturali e politiche affinché questo venga esercitato con pari opportunità per tutti", oppure al terzo "L’Amministrazione deve agire in modo da garantire sempre la più completa trasparenza dell’attività di governo e la pubblicità di tutto ciò che è relativo al settore pubblico. Fornire ai cittadini tutte le informazioni sull’operato dell’Amministrazione è indispensabile per realizzare un controllo diffuso sulle attività di governo e sulla gestione della cosa pubblica", si ha quasi la sensazione che vengano cancellati con un colpo di spugna gli sforzi fatti e risultati raggiunti a partire dall'adozione della legge 241/90 (senza voler considerare l'apporto straodirnario dato negli ultimi vent'anni dalla giurisprudenza amministrativa all'esigenza di trasparenza dell'agire amministrativo).

Così come si ha la sensazione che si ritenga superfluo quanto già è stato fatto negli ultimi due anni in materia di trasparenza delle retribuzioni, degli incarichi di consuleza conferiti, delle procedure di selezione del personale nelle società pubbliche: ovviamente le norme non camminano da sole e, per citare Carter, "non si può pensare di rendere migliori le persone attraverso il comando di una legge".

Insomma, non siamo all'anno zero dell'Open Government: molto è già stato fatto.

Sicuramente molto resta da fare sul fronte "open data", sulla condivisione dei dati pubblici in rete, su alcuni servizi da erogare in modalità telematica.

La mia sensazione, però, è che molte delle cose auspicate siano già state fatte ma non vengano apprezzate o sfruttate: il "governo" può anche essere "aperto" ma se nessuno entra ha poco senso.

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mercoledì, settembre 29, 2010

La PEC: (quasi) un anno dopo

Oggi sono intervenuto in un evento formativo organizzato dalla Commissione di Informatica Giuridica (di cui faccio parte) del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Visto che ho aggiornato in alcuni punti la presentazione sulla PEC, come di consueto la pubblico qui sul blog.




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domenica, settembre 19, 2010

Sulla PEC dei professionisti finalmente Brunetta ha risposto!

Alla fine di gennaio, a seguito di uno scambio di considerazioni avuto con l'On. Cassinelli, quest'ultimo aveva presentato due interrogazioni parlamentari, una delle quali in materia di PEC.

L'interrogazione era tesa ad ottenere un chiarimento da parte del Ministro Brunetta onde acclarare se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alla loro attività professionale.

Finalmente è arrivata la risposta e il contenuto mi sembra avallare il ragionamento posto alla base dell'interrogazione: l'automatismo previsto dalla legge in forza del quale per la casella di PEC dichiarata al proprio ordine non occorre consenso per la ricezione di comunicazioni con effetto legale che siano inviate all'avvocato da imprese e PA opera limitatamente all'attività professionale e non si estende all'avvocato che, tolta la toga, diventa comune cittadino.

Riporto di seguito il testo della risposta:

"Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, volta a prevedere che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i soggetti iscritti negli albi professionali possano avvenire per mezzo della posta elettronica certificata (Pec) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Tale disposizione, asserisce l'interrogante, non chiarisce «se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alle loro attività professionali».
Com'è noto, la posta elettronica certificata espleta la medesima efficacia giuridica riconosciuta dall'ordinamento alla trasmissione per posta raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, alla quale si aggiunge, unitamente alla sottoscrizione digitale, l'ulteriore certificazione del contenuto del messaggio inoltrato, con evidenti benefici anche in termini di accertamento e valorizzazione delle attività compiute nell'adempimento del mandato professionale.
Ciò rappresenta, quindi, un passo avanti significativo nel processo di digitalizzazione delle attività volto a migliorare il rapporto informatico-telematico fra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, nonché l'ottimizzazione dei tempi, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi amministrativi a carico dei soggetti che operano nel mercato.
È da chiarire comunque, in via preliminare, che l'articolo 16 del citato decreto-legge, ha reso obbligatorio il possesso della posta elettronica certificata solamente per le società, i professionisti e le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare i professionisti, il comma 7 del medesimo articolo dispone che gli stessi si dotino di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare ai rispettivi ordini o collegi. Questi ultimi avranno il compito, dal canto loro, di costituire e pubblicare un elenco riservato, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Tale previsione è finalizzata a semplificare i rapporti fra i professionisti e la pubblica amministrazione riducendo, nel contempo, i tempi ed i costi delle comunicazioni fra i medesimi. In tal modo la posta elettronica certificata (Pec) è destinata a divenire il mezzo di comunicazione privilegiato, ed in definitiva l'unico, con le pubbliche amministrazioni.
È di tutta evidenza, peraltro, che la trasmissione telematica di documenti costituisca di per sé strumento idoneo ad agevolare l'attività del professionista consentendo allo stesso di porsi sul mercato in modo più competitivo.
In conclusione, l'obbligo posto a carico dei professionisti dall'articolo 16 è finalizzato ad ottimizzare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione ed i soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione. I medesimi professionisti, in veste di cittadini, potranno dotarsi di una casella di posta certificata (Cec-Pac) per i rapporti con la pubblica amministrazione che non attengano alla loro formazione professionale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta".






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sabato, settembre 04, 2010

La PEC nei concorsi: nuova circolare di Brunetta

L'aveva promessa ed è arrivata.

Dopo il quasi scontro istituzionale di qualche giorno fa tra Ministero dell'Istruzione e quello della Funzione Pubblica sull'uso della PEC nei concori pubblici, Il Ministro Brunetta e i suoi collaboratori ricordano con la circolare dpf n. 12/2010 a tutte le pubbliche amministrazioni che gli strumenti per semplificare le procedure di partecipazione ai concorsi ci sono, che la trasmissione di domande in via telematica è previsto sin dal D.P.R. 445/2000, che la PEC è l'equivalente di una raccomandata cartacea e che rappresenta anche qualche cosa di più, essendo un potenziale strumento di sottoscrizione delle istanze.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, il Ministro e i suoi collaboratori si perdono nel marasma normativo: se a pagina 4, infatti si legge "Si ricorda che il D.P.C.M. 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo", a pagina 6 "sottoscrizione della domanda" invece si dice: "la domanda di partecipazione richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento di certezza giuridica... l'articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) la validità Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide.... c-bis) quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Apparentemente si dice la stessa cosà ma in realtà si stanno dicendo due cose diverse. Nel primo caso si sostiene che l'istanza sia firmata purché inviata con la PEC (qualunque essa sia, qualunque ne sia il gestore), nel secondo caso si fa riferimento alla c.d. Pec di stato, la famigerata CEC-PAC.

Alla luce della circolare di Brunetta le Amministrazioni cosa devono fare nel caso in cui ricevano una domanda via PEC semplice, non sottoscritta con firma digitale? Dovranno considerarla come sottoscritta (e, dunque, valida) oppure no?

Nell'incertezza, sarà il bando di concorso, in quanto lex specialis, a dover chiarire questo aspetto, perchè a noi, sia chiaro, le cose semplici non piacciono.

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sabato, agosto 28, 2010

Con questa circolare io vi dichiaro...

"Con questa circolare il Ministro Brunetta vuole informare tutte le amministrazioni della validità della posta elettronica certificata che, come è noto, equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno"

La vicenda tragicomica da cui origina la necessità della nuova (ennesima) circolare di Brunetta sulla PEC è descritta da Ernesto Belisario sul suo blog.
Il Ministero della Pubblica Istruzione (sic!) ha, infatti, respinto la domanda di partecipazione all'esame di stato presentata via PEC da un aspirante agrotecnico dal momento che la modalità telematica non era prevista dall’atto che aveva bandito la prova.
Nulla di particolrmente sconvolgente se a fondamento della predetta preclusione fossero rinvenibili esigenze di interesse pubblico, ragionevoli e proporzionali, tali comunque da non determinare un ingiustificato appesantimento del procedimento amministrativo.
Queste invece le "ragioni" addotte dal Ministero: la PEC "è uno strumento il cui utilizzo è ancora in fase iniziale e non è perciò compresa tra i possibili modi di invio delle domande di partecipazione agli esami abilitanti".
A parte il fatto che la PEC esiste dal 2005, la concezione che sta dietro queste parole è inquietante: "La PEC è una cosa nuova, quindi non la usiamo. Aspettiamo che diventi vecchia".
C'è un conservatorismo frutto della pigrizia mentale che va combattuto, anche per via giudiziale come suggerisce Ernesto Belisario.
Una Pubblica Amministrazione che si rispetti e che pretenda rispetto non può permettersi risposte del genere.
Una Pubblica Amministrazione che si rispetti e che pretenda rispetto non può limitarsi a subire il cambiamento, ma deve esserne protagonista.

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venerdì, agosto 06, 2010

Definisca "non onerosa"

Navigando sul sito della Funzione Pubblica ho trovato questa news:

"Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha avviato un rapporto di collaborazione con il mondo delle imprese finalizzato a realizzare azioni comuni volte alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie ICT ed alla diffusione di servizi e strumenti innovativi all'interno della Pubblica Amministrazione.Tali iniziative, che prevedono la messa a disposizione da parte delle imprese di prodotti e servizi in forma non onerosa per la PA, saranno rese operative attraverso la stipula di protocolli d'intesa.Il primo è stato siglato con SIAV S.p.A., società leader nella fornitura di soluzioni per l'archiviazione e la gestione elettronica dei documenti e workflow. L'accordo prevede la possibilità da parte delle PA interessate di scaricare gratuitamente il software "PEC Manager PA", che consente alle Amministrazioni la gestione e l'archiviazione integrata di PEC, PostaCertificat@, mail e tutti i documenti digitali e cartacei, in modo semplice, sicuro ed altamente automatizzato.

Per maggiori informazioni e per il download del prodotto http://www.pecmanagerpa.it."

Ora è chiaro che il Ministro deve avere un'idea singolare (e sicuramente sconosciuta alla giurisprudenza amministrativa) di cosa sia "non oneroso" per la PA, perchè se il "prodotto" non lo paghi ma i servizi, sia pur opzionali, si e quei servizi, guarda caso, te li può fornire solo chi ti ha "regalato" il prodotto, allora un minimo di evidenza pubblica è comunque richiesto, o no?

Del resto basta collegarsi al sito indicato per scoprire che il software lo si può scaricare gratuitamente, ma se poi hai bisogno di formazione allora bisogna sborsare dai 150 ai 400 euro a persona.

Se uno si fa due conti, viene fuori un potenziale affare per SIAV S.p.A. e il tutto senza uno straccio di gara.

Evviva l'amministrazione digitale.


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martedì, agosto 03, 2010

Ho provato anche a capovolgere il monitor

Da www.innovazionepa.gov.it:

"Nasce il nuovo portale "Italia.gov.it", il motore dell'Amministrazione Digitale. Lo hanno presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vidoni, il Capo di Gabinetto del Ministro Brunetta Carlo Deodato, il Commissario Straordinario di DigitPA Fabio Pistella, il Direttore Generale di DigitPA Giorgio De Rita e il Presidente di FormezPA Carlo Flamment".

Dateci un'occhiata. Se riuscite a capirne l'utilità fatemi sapere, io ho provato anche a capovolgere il monitor ma la situazione non è migliorata.


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martedì, luglio 20, 2010

L'atto pubblico informatico diventa realtà

Sulla G.U. n. 166 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il D.lgs 110/2010, recante "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il testo entrerà in vigore il 3 agosto p.v. e da quel momento sarà possibile per i notai redigere un atto pubblico in maniera completamente digitale.

Ci si era già provato nel 2005, con l’art. 7 della l. 246/2005, con cui era stata delegato al Governo il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi. La delega era scaduta il 16 dicembre 2006, senza che i relativi decreti venissero adottati.

Tuttavia, il lavoro a quel tempo svolto da un'apposita commissione presso il Ministero della Giustizia non è andato perso ed ha costituito la base del nuovo decreto legislativo.

C'è un aspetto della nuova disciplina che trovo emblematico del passaggio di un'epoca, quello secondo il quale, in ordine all'identificazione dell'originale informatico dell'atto pubblico redatto e delle scritture private autenticate dal notaio, tale qualità spetta, ad ogni effetto di legge, soltanto agli atti e alle scritture depositati nella struttura predisposta e gestita del Consiglio nazionale del notariato e che soltanto dagli stessi possono essere tratti duplicati e copie legalmente validi come l'originale.

Poichè, come in dottrina si è costantemente affermato, il documento informatico ha messo in crisi i concetti di "originale" e "copia", ecco allora che tali concetti possono tornare a rivivere con riferimento non al documento quale res, ma al luogo (e alle procedure) di conservazione del documento stesso.


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domenica, maggio 16, 2010

Parole, parole, parole...

Brunetta, 13 maggio 2008: "Basta con la carta - ha dichiarato il neoministro - dovrà sparire nel giro di un anno e mezzo. Non si torna indietro - ha sottolineato - dobbiamo tagliarci i ponti alle spalle".

Un anno e mezzo passa in fretta...

(Due anni dopo)

Presidenza del Consiglio, 11 maggio 2010: "le domande devono essere presentate mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale – Servizio per le pubblicazioni ed eventi – Via Po, 14 – 00198 – Roma, con allegata la necessaria documentazione".

Ecco, appunto.


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domenica, maggio 09, 2010

Basta che se ne parli male...

La visione di questo estratto di Crozza Alive sulla PEC mi ha fatto capire che in Italia non sei nessuno se non critichi a prescindere.

Mi ha colpito, in particolare, quello che il commentatore fuori campo dice al minuto 3:30: "Peccato, Ministro, che la PEC esista già in tutti gli altri paesi e che, a quanto si sente dire in giro, non funzioni".

A quanto si sente dire in giro...

L'informazione internettiana inizia a produrre gli stessi danni della cattiva informazione televisiva.

Sarà il caso di rifletterci su.

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domenica, maggio 02, 2010

Domande e risposte sulla CEC PAC (o Pec di Stato)

Il PEC day si è rivelato un autentico disastro (quanto meno sotto il profilo della programmazione). Questo credo sia fuori discussione.

Tuttavia, sia pure tra mille difficoltà, molti cittadini sono riusciti a completare la procedura di registrazione e ad attivare, recandosi presso gli sportelli di Poste Italiane, la propria casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la PA (c.d. CEC-PAC).

A questo punto cosa li attende? Cosa possono fare?


Provo qui di seguito a fare una sintesi degli interrogativi principali.

D: Ho attivato la mia casella nome.cognome@postacertificata.gov.it, adesso dove trovo gli indirizzi delle amministrazioni con cui parlare?

R: http://www.paginepecpa.gov.it/ qui trovate tutti gli indirizzi PEC da utilizzare.

D: Ho bisogno della firma digitale per inviare un'istanza o domanda all'Amministrazione via PEC?

R: No, non è necessario. Come chiarito dalla Circolare n. 2/2010 della Funzione Pubblica, "le pubbliche amministrazioni devono accettare le istanze e le dichiarazioni inviate tramite il servizio PEC al cittadino, che sono valide per l'avvio del procedimento, considerato che tale invio costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi delle disposizioni normative".

D: Questo signifca che quando invio un messaggio con la mia CEC PAC questo deve considerarsi come un messaggio da me firmato?

R: Si, occorre familiarizzare con questo nuovo modo di firmare. Attenti, dunque, a mantenere segrete le prorie credenziali di accesso alla casella di posta e a non consegnarle a terzi.

D: Ho attivato la mia CEC PAC, questo signfica che la PA può inviarmi tutto per posta elettronica certificata senza che sia necessario un mio specifico consenso?

R: Si, perchè il consenso è stato prestato in sede di sottoscrizione del contratto di servizio. In un certo senso ho dichiarato un domicilio "informatico" a cui ricevere le comunicazioni.

D: Accidenti, non avevo tenuto conto di questo aspetto. Mi sono pentito, posso revocare il consenso?

R: Si, è sempre possibile farlo. Basta seguire le indicazioni contenute sul sito http://www.postacertificata.gov.it/ alla sezione "Guida Utente".

E ora proviamo a far funzionare le cose. Cambiare, si può.

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