sabato, settembre 04, 2010

La PEC nei concorsi: nuova circolare di Brunetta

L'aveva promessa ed è arrivata.

Dopo il quasi scontro istituzionale di qualche giorno fa tra Ministero dell'Istruzione e quello della Funzione Pubblica sull'uso della PEC nei concori pubblici, Il Ministro Brunetta e i suoi collaboratori ricordano con la circolare dpf n. 12/2010 a tutte le pubbliche amministrazioni che gli strumenti per semplificare le procedure di partecipazione ai concorsi ci sono, che la trasmissione di domande in via telematica è previsto sin dal D.P.R. 445/2000, che la PEC è l'equivalente di una raccomandata cartacea e che rappresenta anche qualche cosa di più, essendo un potenziale strumento di sottoscrizione delle istanze.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, il Ministro e i suoi collaboratori si perdono nel marasma normativo: se a pagina 4, infatti si legge "Si ricorda che il D.P.C.M. 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo", a pagina 6 "sottoscrizione della domanda" invece si dice: "la domanda di partecipazione richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento di certezza giuridica... l'articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) la validità Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide.... c-bis) quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Apparentemente si dice la stessa cosà ma in realtà si stanno dicendo due cose diverse. Nel primo caso si sostiene che l'istanza sia firmata purché inviata con la PEC (qualunque essa sia, qualunque ne sia il gestore), nel secondo caso si fa riferimento alla c.d. Pec di stato, la famigerata CEC-PAC.

Alla luce della circolare di Brunetta le Amministrazioni cosa devono fare nel caso in cui ricevano una domanda via PEC semplice, non sottoscritta con firma digitale? Dovranno considerarla come sottoscritta (e, dunque, valida) oppure no?

Nell'incertezza, sarà il bando di concorso, in quanto lex specialis, a dover chiarire questo aspetto, perchè a noi, sia chiaro, le cose semplici non piacciono.

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2 Commenti:

Alle 4:46 PM , Anonymous Il solito sigilaw ha detto...

Ogni tanto sarà il caso che ci si metta d'accordo io e te.
Il senso delle tue considerazioni sulla firma l'avevo condensato in una risposta di stamattina sul profilo FB di Giorgio Rognetta. I dubbi sul significato di PEC e CEC penso si debbano spiegare a loro prima che hai cittadini.
Resta in sospeso l'ultimo aspetto su cui la lunga circolare ricca di tante belle citazioni normative, tace inesorabilmente.
Dove la devo mandare sta posta certificata se non mi segnali gli indirizzi di pec delle p.a. ?

 
Alle 4:52 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Su questo io e Giorgio credo che la pensiamo allo stesso modo (mi sbilancio non ho letto il commento di cui parli): se l'attribuzione delle credenziali è associata ad un'identificazione sia pure di secondo grado (come per le PEC comunicate dagli avvocati ai C.d.O.) allora una qualche forma di sottoscrizione si può rintracciare.

Per il problema indirizzi la soluzione è semplice: farà fede l'indirizzo indicato nel bando.

Negli altri casi vale l'indirizzo indicato nel sito istuzionale o nel registro paginepec

In assenza... t'attacchi :-)

 

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