lunedì, luglio 11, 2011

Quello strano riferimento all'articolo 125 c.p.c.

Sta facendo discutere il mondo forense la disposizione contenuta nel D.L. 98/2011 in forza della quale la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'atto introduttivo del giudizio determina un aumento della metà del contributo unificato.

Al di là della bontà o meno di una simile sanzione, ciò che lascia interdetti è la formulazione stessa della norma che contiene un richiamo (quello all'articolo 125 c.p.c.) in apparenza fuorviante.

La disposizione in commento, infatti, così recita: 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà."

Il problema è che, mentre l'articolo 16, comma 1-bis, D.lgs 546/92, relativo al processo tributario fa effettivamente riferimento alla PEC ("1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo."), lo stesso non può dirsi per l'articolo 125, comma 1, c.p.c. che di fax e pec nulla dice ("Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale").

L'unica soluzione interpretativa che mi pare possibile, al fine di dare un senso alla lettera della legge, è che il richiamo all'articolo 125 sia effettuato come integrazione al contenuto degli atti di parte in esso elencati, che ricomprenderebbe a questo punto anche l'indirizzo PEC e il numero di fax.

Sarebbe auspicabile in sede di conversione in legge maggiore chiarezza.


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2 Commenti:

Alle 10:19 PM , Blogger Fabrizio Sigillò ha detto...

Dopo una discussione che mi aveva visto unico sostenitore della tesi e dopo una mezza litigata con la Collega che sta preparando con me un commento al decret(in)o, sento finalmente una campana simile alla mia.
Se si vuole discutere del fatto che con i decret(in)i....sempre quelli.. non si cambia il codice di procedura civile possiamo anche parlarne fino alla noia ma vi è che l'unica lettura (senza neanche fare uno sforzo interpretativo) non può che essere quello.
L'art. 125 fa riferimento alle caratteristiche che deve avere l'atto giudiziario e quindi deve ritenersi che insieme all'indicazione delle parti ed al contenuto della domanda ora vadano inserite anche pec e codice fiscale (cosa che in definitiva era già stata preventivata)
La norma istituzionalizza l'obbligo
di inserimento nell'atto costitutivo approfittando probabilmente di una capacità offertagli dal disposto del 125 (ove la legge non preveda diversamente)....eccola la legge che prevede diversamente altro che la si include in una disposizione della manovra finanziaria.
Ho seri dubbi sulla legittimità della dislocazione della disposizione però così è se ci pare e siccome noi siamo in primo luogo chiamati ad osservare la legge prima che interpretarla e allora dico che prima di rispondere personalmente per il contributo unificato duplicato a causa di una omessa indicazione della pec....il mio modello di atto lo modifico.
Chiosa finale (e rispondo ad altro Collega) ... se così è non basta un timbro sull'atto di citazione ma deve essere inserita nella parte introduttiva la citazione di pec e fax.

 
Alle 11:03 PM , Blogger Adriana Augenti ha detto...

Un osservazione dopo aver letto il commento di Fabrizio: la pec non dovrebbe essere il nostro domicilio telematico? L'unico a cui inviare comunicazioni con "valore legale"? Se proprio si volessero superare gli ostacoli posti dall'interpretazione della norma che avete evidenziato fino ad ora, considerando operativo l'obbligo di indicazione di pec e fax, gli stessi non dovrebbero essere contenuti "obbligatoriamente" anche nella procura? e non avrebbe dovuto essere modificato anche l'art. 83?

 

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