lunedì, novembre 14, 2011

L'ennesima modifica degli articoli 125 e 136 c.p.c.: la PEC non trova pace

La legge di stabilità (articolo 25) approvata sabato scorsa cambia ancora una volta, tra le altre cose, gli articoli 125 e 136 c.p.c. con riferimento all'uso della posta elettronica certificata nel processo civile.

Solo pochi mesi fa il D.L. 138/2008, convertito in legge 148/2008, ne aveva modificato il contenuto per rendere obbligatoria, oltre all'indicazione di PEC e Fax negli atti del giudizio, anche l'uso della PEC o del FAX nelle comunicazioni delle cancellerie alle parti costituite.

L'impianto è sostanzialmente confermato, ma con delle novità.

"a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
(omissis)

d) all’articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato."

Dunque, l'indirizzo da indicare negli atti non è un qualsiasi indirizzo di PEC, ma quello e soltanto quello comunicazione al proprio Ordine.

Inoltre, vista la nuova formaulazione mi pare evidente che la PEC sarà utilizzata in via residuale per le comunicazioni da parte delle cancellerie e che, essendo venuto meno il divieto imposto dall'abrogato comma 4, molte continueranno ad operare come hanno sempre fatto, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario.

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sabato, novembre 12, 2011

Comunicazione PEC delle Società: ecco come fare

Come ricordavo qualche settimana fa, il 29 novembre p.v. entrerà in vigore l'obbligo sancito dal D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, in forza del quale tutte le società già costituite all'epoca di entrata in vigore della norma avevano tre anni di tempo per iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In caso di omessa indicazione nei termini, è prevista una sanzione da 206 a 2.065 euro.

Giorgio Rognetta dà notizia della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che dettaglia le modalità di comunicazione dell'indirizzo da parte delle imprese.

La domanda di iscrizione va presentata mediante "Comunicazione Unica" (modulistica Regitro Imprese/REA, modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo PEC).

L'operazione di iscrizione ed eventuale variazione dell'indirizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

La comunicazione può avvenire anche tramite registroimprese.it: qui le istruzioni su come procedere


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domenica, febbraio 20, 2011

Ebook: la posta elettronica certificata

Qualche settimana fa ho partecipato ad un convegno organizzato da Foroeuropeo ed Avvocati per l'Europa sul tema della Posta Elettronica Certificata e delle Firme Elettroniche.

Ho pensato di sistemare la grafica e di pubblicare la relazione in formato epub in modo che fosse leggibile sui vari e-reader o tablet.

La trovate su Computerlaw 2.0

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