L'ennesima modifica degli articoli 125 e 136 c.p.c.: la PEC non trova pace
La legge di stabilità (articolo 25) approvata sabato scorsa cambia ancora una volta, tra le altre cose, gli articoli 125 e 136 c.p.c. con riferimento all'uso della posta elettronica certificata nel processo civile.
Solo pochi mesi fa il D.L. 138/2008, convertito in legge 148/2008, ne aveva modificato il contenuto per rendere obbligatoria, oltre all'indicazione di PEC e Fax negli atti del giudizio, anche l'uso della PEC o del FAX nelle comunicazioni delle cancellerie alle parti costituite.
L'impianto è sostanzialmente confermato, ma con delle novità.
"a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
(omissis)
d) all’articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato."
(omissis)
d) all’articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato."
Dunque, l'indirizzo da indicare negli atti non è un qualsiasi indirizzo di PEC, ma quello e soltanto quello comunicazione al proprio Ordine.
Inoltre, vista la nuova formaulazione mi pare evidente che la PEC sarà utilizzata in via residuale per le comunicazioni da parte delle cancellerie e che, essendo venuto meno il divieto imposto dall'abrogato comma 4, molte continueranno ad operare come hanno sempre fatto, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario.
Etichette: 125, 136, pec, posta elettronica certificata, processo civile
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