Comunicazioni solo via pec o fax: ora è legge
Dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 138/2011 (Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 - in vigore dal 17 settembre 2011) sono operative le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 35-ter agli articoli 125 e 136 c.p.c. (35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»; b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma».) che impongono, da un lato, al difensore di indicare nei propri atti il numero di fax e l'indirizzo PEC, dall'altro, alle cancellerie di comunicare con le parti unicamente mediante tali mezzi.
Addio, quindi, alla trasmissione dei biglietti di cancelleria tramite ufficiale giudiziario o alla comunicazione di un'ordinanza nelle stesse forme.
Non so quanto questo possa giovare al sistema giustizia ma di sicuro male non farà.
Etichette: atti giudiziari, cancelleria, comunicazioni, fax, pec
1 Commenti:
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