Sempre su Google suggest e l'ordinanza del Tribnale di Milano
Servono a fare chiarezza sul "reale" contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Milano sul caso Google suggest e a riportare il ragionamento sul piano tecnico.
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Google suggest, l'ordinanza del Tribunale di Milano e le FAQ di suggest
Ormai in rete è ampiamente diffusa
l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermanto l'ordinanza emessa a seguito di un procedimento ex art. 700 cpc con la quale il giudice di prime cure aveva ordinato
"a Google di provvedere alla rimozione dal proprio software suggest/Autocomplete dell'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore", fissando una somma per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine così impartito".
Sugli aspetti prettamente girudici dell'ordinanza rimando all'
ottimo commento dell'amico Francesco Paolo Micozzi, le cui argomentazioni, come al solito, sono a mio avviso ampiamente condivisibili.
La cosa che ho trovato più curiosa dell'intera vicenda è che la stessa Google, nel presentare il servizio "suggest", dichiara di intervenire ex post per rimuovere degli abbinamenti "sgradevoli": esattamente quello che chiedeva il ricorrente.
Perchè in giudizio Google si sia battuta per sostenere una tesi diversa è un mistero che solo le gelide aule dei tribunali e le esigenze difensive possono spiegare.
Dalle FAQ su Google Suggest
Le query di ricerca visualizzate nella funzione di completamento automatico rispecchiano l'attività di ricerca di tutti gli utenti del Web. Proprio come il Web, le query di ricerca visualizzate potrebbero comprendere termini o espressioni ridicoli, strani o inaspettati. Tentiamo sempre di rispecchiare in modo imparziale e obiettivo la diversità dei contenuti presenti sul Web (alcuni sono validi, altri sgradevoli), ma applichiamo alcune norme di rimozione per i contenuti pornografici, di violenza, di incitamento all'odio e per i termini utilizzati di frequente allo scopo di trovare contenuti che violano il copyright.
Se per una parola o un argomento specifico non vengono visualizzate ricerche previste, il motivo potrebbe essere uno di quelli spiegati di seguito.
- Il termine di ricerca non è sufficientemente popolare. Le query non popolari potrebbero non essere così utili nella funzione di completamento automatico. Una soglia algoritmica minima relativa alla popolarità ci consente di bloccare lo spam e di aumentare la probabilità che le query di ricerca visualizzate siano pertinenti alla ricerca effettuata. Apportiamo inoltre delle modifiche appropriate a livello locale alla funzione di completamento automatico, pertanto le query previste visualizzate su Google Australia (google.com.au) o Google Francia (google.fr) potrebbero essere diverse da quelle visualizzate su Google.it.
- Il termine di ricerca è troppo recente. La visualizzazione costante nella funzione di completamento automatico dei termini di ricerca appena diventati popolari potrebbe richiedere del tempo. In genere è possibile scoprire nuove query entro un'ora, ma a volte potrebbero essere necessari alcuni giorni o settimane per iniziare a mostrare nella funzione di completamento automatico delle query di ricerca diventate popolari di recente.
- Il termine di ricerca vìola le norme della funzione di completamento automatico. Cerchiamo di fornirti query di ricerca pertinenti, ma escludiamo un gruppo limitato di query di ricerca relative a contenuti pornografici, di violenza, di incitamento all'odio e relative alla violazione del copyright.
- Il termine di ricerca è stato erroneamente considerato un termine che vìola le norme. La procedura di controllo del rispetto delle norme di Google non è né perfetta né immediata. A volte il sistema tenta di escludere una query in una lingua che invece sarebbe perfetta in un'altra lingua. Ad esempio, potremmo escludere involontariamente una parola composta perché comprende la traduzione di una parola inappropriata di un'altra lingua."
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Niente PEC... ahi ahi ahi!
A Milano la notifica via PEC (o meglio CPECPT, la PEC del processo civile telematico, in attesa che tutto transiti attraverso PEC "comune") è una cosa seria.
Lo ha scoperto a sue spese un avvocato che si è visto eccepire la tardività del reclamo proposto e ha appreso che, non avendo fornito l'indirizzo PEC di cui sopra, la comunicazione dell'ordinanza reclamata era avvenuta mediante deposito in cancelleria, come previsto dall'articolo 51, legge 133/2008.
Qui il
testo dell'ordinanza (Grazie all'amico
Angelo Giuseppe Orofino per la segnalazione in lista
CSIG)
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Si riesce ancora a ragionare serenamente... parte II
Sempre sul caso Google/ViviDown.
Fa piacere notare che, passata l'isteria collettiva dei primi giorni, pian piano si ritorni a ragionare della vicenda negli unici termini "corretti", quelli giuridici.
E' un caso molto interessante, a patto che ci si ricordi (ricordandolo, a sua volta, a terzi) che si tratta di una decisione di merito e, dunque, vale quel che vale.
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Dipingendo una fotografia... (Trib. di Milano, Uff. GIP, sentenza 21 novembre 2008)
Leggevo su "Il sole 24 ore - Norme e Tributi" di oggi (pag. 9 "Tutela d'autore anche sulle fotografie") della singolare vicenda che ha visto coinovolto un pittore, reo di aver effettuato la "riproduzione assolutamente fedele e dettagliata di tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale".
In buona sostanza, il pittore traeva quadri da alcune fotografie (rectius: opere fotografiche, per come riconosciute dal GIP), violando così il diritto esclusivo di riproduzione spettante all'autore dell'opera fotografica e macchiandosi del reato di cui all'articolo 171 l.d.a.
Come si legge nella sentenza: "l'articolo 171 vieta la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma. La pedissequa contraffazione realizzata da X, il quale replica con assoluta fedeltà tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale, rende meramente accessorio che il predetto utilizzi il colore e non la fotografia.... Diversamente pensando, si dovrebbe escludere protezione al brano musicale che venga eseguito con strumenti diversi da quelli pensati da chi lo ha scritto, o al libro scritto a mano, che venisse riprodotto a stampa".
Questo passaggio è assai interessante perchè, nel corpo della sentenza, ha la finalità di confutare le argomentazioni espresse non solo dalla difesa ma anche del Pubblico Ministero, incentrate sul fatto che il quadro costituisce un supporto diverso e privo di effetti dannosi.
Premesso che mi convincono assai più le argomentazioni del GIP, riflettevo sul fatto che sarebbe bastata una (possibile) inversione dei ruoli e il processo si sarebbe chiuso con un'assoluzione.
Quando si dice che il diritto non è una scienza esatta!
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