Sulla PEC dei professionisti finalmente Brunetta ha risposto!
Alla fine di gennaio, a seguito di uno scambio di considerazioni avuto con l'On. Cassinelli, quest'ultimo aveva presentato due interrogazioni parlamentari, una delle quali in materia di PEC.
L'interrogazione era tesa ad ottenere un chiarimento da parte del Ministro Brunetta onde acclarare se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alla loro attività professionale.
Finalmente è arrivata la risposta e il contenuto mi sembra avallare il ragionamento posto alla base dell'interrogazione: l'automatismo previsto dalla legge in forza del quale per la casella di PEC dichiarata al proprio ordine non occorre consenso per la ricezione di comunicazioni con effetto legale che siano inviate all'avvocato da imprese e PA opera limitatamente all'attività professionale e non si estende all'avvocato che, tolta la toga, diventa comune cittadino.
Riporto di seguito il testo della risposta:
"Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, volta a prevedere che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i soggetti iscritti negli albi professionali possano avvenire per mezzo della posta elettronica certificata (Pec) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Tale disposizione, asserisce l'interrogante, non chiarisce «se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alle loro attività professionali».
Com'è noto, la posta elettronica certificata espleta la medesima efficacia giuridica riconosciuta dall'ordinamento alla trasmissione per posta raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, alla quale si aggiunge, unitamente alla sottoscrizione digitale, l'ulteriore certificazione del contenuto del messaggio inoltrato, con evidenti benefici anche in termini di accertamento e valorizzazione delle attività compiute nell'adempimento del mandato professionale.
Ciò rappresenta, quindi, un passo avanti significativo nel processo di digitalizzazione delle attività volto a migliorare il rapporto informatico-telematico fra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, nonché l'ottimizzazione dei tempi, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi amministrativi a carico dei soggetti che operano nel mercato.
È da chiarire comunque, in via preliminare, che l'articolo 16 del citato decreto-legge, ha reso obbligatorio il possesso della posta elettronica certificata solamente per le società, i professionisti e le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare i professionisti, il comma 7 del medesimo articolo dispone che gli stessi si dotino di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare ai rispettivi ordini o collegi. Questi ultimi avranno il compito, dal canto loro, di costituire e pubblicare un elenco riservato, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Tale previsione è finalizzata a semplificare i rapporti fra i professionisti e la pubblica amministrazione riducendo, nel contempo, i tempi ed i costi delle comunicazioni fra i medesimi. In tal modo la posta elettronica certificata (Pec) è destinata a divenire il mezzo di comunicazione privilegiato, ed in definitiva l'unico, con le pubbliche amministrazioni.
È di tutta evidenza, peraltro, che la trasmissione telematica di documenti costituisca di per sé strumento idoneo ad agevolare l'attività del professionista consentendo allo stesso di porsi sul mercato in modo più competitivo.
In conclusione, l'obbligo posto a carico dei professionisti dall'articolo 16 è finalizzato ad ottimizzare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione ed i soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione. I medesimi professionisti, in veste di cittadini, potranno dotarsi di una casella di posta certificata (Cec-Pac) per i rapporti con la pubblica amministrazione che non attengano alla loro formazione professionale.
Tale disposizione, asserisce l'interrogante, non chiarisce «se il regime particolare di cui sono destinatari i soggetti iscritti negli albi professionali valga esclusivamente nello stretto ambito professionale oppure anche in situazioni estranee alle loro attività professionali».
Com'è noto, la posta elettronica certificata espleta la medesima efficacia giuridica riconosciuta dall'ordinamento alla trasmissione per posta raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, alla quale si aggiunge, unitamente alla sottoscrizione digitale, l'ulteriore certificazione del contenuto del messaggio inoltrato, con evidenti benefici anche in termini di accertamento e valorizzazione delle attività compiute nell'adempimento del mandato professionale.
Ciò rappresenta, quindi, un passo avanti significativo nel processo di digitalizzazione delle attività volto a migliorare il rapporto informatico-telematico fra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, nonché l'ottimizzazione dei tempi, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi amministrativi a carico dei soggetti che operano nel mercato.
È da chiarire comunque, in via preliminare, che l'articolo 16 del citato decreto-legge, ha reso obbligatorio il possesso della posta elettronica certificata solamente per le società, i professionisti e le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare i professionisti, il comma 7 del medesimo articolo dispone che gli stessi si dotino di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare ai rispettivi ordini o collegi. Questi ultimi avranno il compito, dal canto loro, di costituire e pubblicare un elenco riservato, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo indirizzo di posta elettronica, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Tale previsione è finalizzata a semplificare i rapporti fra i professionisti e la pubblica amministrazione riducendo, nel contempo, i tempi ed i costi delle comunicazioni fra i medesimi. In tal modo la posta elettronica certificata (Pec) è destinata a divenire il mezzo di comunicazione privilegiato, ed in definitiva l'unico, con le pubbliche amministrazioni.
È di tutta evidenza, peraltro, che la trasmissione telematica di documenti costituisca di per sé strumento idoneo ad agevolare l'attività del professionista consentendo allo stesso di porsi sul mercato in modo più competitivo.
In conclusione, l'obbligo posto a carico dei professionisti dall'articolo 16 è finalizzato ad ottimizzare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione ed i soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione. I medesimi professionisti, in veste di cittadini, potranno dotarsi di una casella di posta certificata (Cec-Pac) per i rapporti con la pubblica amministrazione che non attengano alla loro formazione professionale.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta".
Etichette: amministrazione digitale, brunetta, pec, professionisti
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