Copyright, diritto in cerca "d'autore"
Sul numero del Corriere delle Comunicazioni uscito oggi c'è un mio articolo (pag. 31) su copyright ed evoluzione tecnologica.
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Comunicazioni solo via pec o fax: ora è legge
Dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 138/2011 (Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 - in vigore dal 17 settembre 2011) sono operative le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 35-ter agli articoli 125 e 136 c.p.c. (35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»; b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma».) che impongono, da un lato, al difensore di indicare nei propri atti il numero di fax e l'indirizzo PEC, dall'altro, alle cancellerie di comunicare con le parti unicamente mediante tali mezzi.
Addio, quindi, alla trasmissione dei biglietti di cancelleria tramite ufficiale giudiziario o alla comunicazione di un'ordinanza nelle stesse forme.
Non so quanto questo possa giovare al sistema giustizia ma di sicuro male non farà.
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Presto le comunicazioni alle parti solo via PEC o fax
Come noto il D.L. 98/2011 aveva introdotto l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata e del numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, pena un aumento della metà del contributo unificato.
A suo tempo avevo sottolineato che, al di là della bontà o meno della disposizione, la sua formulazione appariva infelice giacchè contenente un richiamo ad una disposizione del codice di procedura civile (l'articolo 125 c.p.c) che nulla aveva a che fare con PEC o fax.
In sede di conversione in legge della c.d. manovra d'estate (D.L. 138/2011), il legislatore ha pensato di porre rimedio alla "svista" introducendo una modifica proprio al citato articolo 125 c.p.c. (35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax") nel quale ora si esplicita l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo PEC e numero di fax negli atti di cui al primo comma della medesima disposizione.
Altra modifica importante è quella introdotta all'art. 136 c.p.c. (all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma") in forza della quale tutte le comunicazioni alle parti dovranno (e non più "potranno") essere effettuate via PEC o fax.
Addio, dunque, all'ufficiale giudiziario.
Si attende soltanto la definitiva conversione in legge del decreto che, salvo sorprese, avverrà nel corso della settimana e senza ulteriori modifiche.
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