Abbiamo davvero bisogno di nuove norme?
Tempo fa, conversando con un amico, convenimmo sul fatto che l'ordinamento italiano mancava spesso di coerenza nelle sanzioni comminate. Gli dissi che sarebbe stato interessante avere a disposizione un software che, in caso di introduzione di una nuova legge, valutasse preventivamente le eventuali sanzioni ivi previste evidenziandone l'enormità o la particolare tenuità rispetto al bene oggetto di tutela.
Quel software non lo realizzammo mai e non so se altri l'abbiamo fatto.
Quello che so è che, leggendo il famigerato
emendamento D'Alia e la
proposta di modifica avanzata da Cassinelli, mi è venuto in mente un altro software che andrebbe sviluppato: ogni volta che si pensa di introdurre una norma "nuova" il software dirà se quella norma esiste già nell'ordinamento o le medesime finalità possono essere raggiunte applicando disposizioni (generali) già esistenti.
Perchè se come sostenuto da D'Alia, lo scopo di quell'emendamento è tirar via i gruppi che inneggiano alla Mafia su Facebook, posto che questo costituisca un reato, gli strumenti ci sono già, basta applicare l'articolo 16, D.lgs 70/2003.
Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
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William Burroughs - rejected from the RomaEuropaWebFactory Prize
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Su "L'Espresso" si parla del RomaEuropaFAKEFactory
Sul numero in edicola de "L'Espresso" c'è un articolo a firma di Derrick de Kerckhove dedicato al
RomaEuropaFAKEFactory.
"Arte digitale libera e mixata", questo è il titolo "
"Se le nuove tecnologie abilitano modelli fondati sull’autodeterminazione e sulla condivisione di risorse e conoscenze, il realizzarsi di questa possibilità si scontra da un lato con la resistenza delle strutture economiche, politiche e legislative esistenti, dall’altro con un divide squisitamente culturale e di linguaggio. Copyright e processi di produzione artistico-culturale catalizzano spesso queste tensioni di fondo."
Non sarebbe stato possibile descrivere meglio le ragioni che stanno alla base di una provocazione intellettuale come il RomaEuropaFAKEFactory.
Nel frattempo il cantiere è in fermento... si sta organizzando la conferenza di presentazione per il 20 marzo p.v., si stanno raccogliendo le opere già arrivate, si sta tirando su (grazie all'infaticabile Salvatore Iaconesi... un uomo i cui geni dovrebbero essere oggetto di studio... mai visto nessuno lavorare con i suoi ritmi!) la piattaforma per l'uploading e tanto altro.
Devo dire che è un modus operandi per me completamente nuovo e spiazzante... ti rendi conto di quanto tu sia deformato professionalmente quando hai a che fare con veri artisti... insomma avevo già dei sospetti che la facoltà di giurisprudenza producesse danni persistenti nel tempo... ora ne ho la certezza :-)
Etichette: espresso, fake, fondazione romaeuropa, remix, romaeuropafakefactory
Postando in movimento...
Solo una prova per vedere come funziona mail2blogger :)
Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone!
Sicuramente videosorvegliati
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009) - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Etichette: decreto, privacy, videosorveglianza
Pensieri in disordine in attesa del lunedì...
Luca Barbareschi e
Gabriella Carlucci odiano Internet... non capisco perchè... avranno i loro motivi o il loro tornaconto... del resto in Italia le cose della Rete non spostano un voto... vuoi vedere che spostano altro.
Devo scrivere una recensione di
"Remix" di Lawrence Lessig... mi sono tornate in mente le parole di
Giovanni Ziccardi "...la recensione, insieme alla nota a sentenza, sono, per tradizione, i primi esercizi che il giovane studioso compie per entrare nel mondo della pubblicazione scientifica. Apparentemente più semplici, richiedono invece grande attenzione, solidità scientifica e una forma mentis adeguata".
Ho acquistato un netbook... alla fine ho optato per il
Samsung NC10 KA04.
Domani si ricomincia... speriamo faccia meno freddo.
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I numeri fanno paura
Dal sito della
FIMI:
Sanzione record per download e vendita di file illegali: 340 mila euro
La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Isernia, nel corso di un’operazione relativa alla tutela del diritto d'autore, ha proceduto alla contestazione della violazione amministrativa di cui all'art.174-bis e segg. Della legge 633/41 a carico di un residente di 40 anni in provincia di Isernia resosi responsabile della violazione delle norme sul diritto d'autore, in quanto scaricava, acquisiva e scambiava dalla rete internet file di vario genere, traendone ingiusto profitto; nel corso delle verifiche, sono stati rinvenuti circa 1.500 cd e diverse centinaia di floppy disk, contenenti materiale di vario tipo e protetto dal copyright, l'ingente quantitativo del materiale sequestrato, ha consentito di applicare all'autore dell'attività illecita, una sanzione amministrativa molto elevata pari a circa 340.000,00 euro.
Ora, a parte che chi utilizza ancora i floppy disk è un eroe e questo, in uno stato civile ,lo dovrebbe tenere al riparo da ogni sanzione... ho provato a (ri)fare i calcoli.
L'articolo 174 bis recita: "1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto"
Mettiamo il caso che al povero quarantenne d'Isernia (che, probabilmente, sarà costretto a vendersi la casa per pagare la sanzione amministrativa) sia stato applicato il minimo: 103 euro per ogni violazione, dunque per ogni file:
340.000/103= 3300,9
Quindi questo signore aveva ben 3300 file!
Ora mettiamo che fosse tutta musica: ogni cd in media ha 15 brani.
3300/15= 220
Accidenti, qui le cose si fanno serie: questo signore si era indebitamente appropriato di ben 220 cd, per un valore di mercato pari a:
220*18= 3960 euro
Questo disgraziato di Isernia ha causato un danno agli artisti e all'industria discografica per quasi 4000 euro.
Portategli via la casa... subito!
Etichette: diritto d'autore, eccessi, fimi, pirateria
Un passo avanti...
C'è un altro regolamento che merita attenzione, a mio avviso.
Quello dell'
European Enterpreneurship Video Award 2009. Come si legge nel
bando "l'obiettivo del concorso europeo 2009 di video sull'imprenditorialità è di dare ai cittadini europei un'occasione per riflettere sull'imprenditorialità e su una carriera da imprenditore. I video presentati potrebbero inoltre essere utilizzati dalla Commissione europea in occasione di campagne future volte a promuovere l'imprenditorialità".
Tre le tematiche (e relative categorie): "Lo spirito imprenditoriale", "Imprenditorialità innovativa", "Imprenditorialità responsabile".
Il miglior video in ciascuna delle tre categorie riceverà dalla Commissione europea un premio di 3000 EUR, il secondo classificato un premio di 2 000 EUR e il terzo un premio di 1 000 EUR.
Nel Bando non poteva mancare un punto dedicato al diritto d'autore.
Pur rappresentando un enorme passo avanti rispetto alle corrispettive previsioni del RomaEuropa Web Factory, il regolamento deliberatamente ignora le opere licenziate
Creative Commons (nel caso di specie, occorerebbero opere licenziate CC By-SA) o similari: infatti al punto 7 è dato leggere:
"I concorrenti non possono inserire nel loro video nessun brano musicale che non sia di dominio pubblico".E' davvero un peccato, perchè quelle stesse opere avrebbero potuto essere usate come materiale da costruzione per ulteriore creatività.
E' un peccato perchè sono gli stessi autori di quelle opere ad averle licenziate cosicchè ciò fosse possibile, che questi ulteriori usi fossero non solo consentiti ma incoraggiati.
Tuttavia, mi sentirei di proporre una soluzione che rispetti la lettera del regolamento e consenta l'inserimento nei video di brani musicali licenziati con modalità compatibili a quelle richieste.
Il regolamento permette l'inserimento di brani che siano di pubblico dominio.
Il regolamento è stato stilato dalla Commissione Europea.
Nel 2007, la Commissione Europea, nell'ambito del progetto E-content plus, abbraccia una concezione dinamica del pubblico dominio, ricomprendente "contenuti che non sono o non sono più protetti dal copyright e materiale che è coperto da copyright, ma a cui tutti possono accedere e che tutti possono usare, per esempio, perchè rilasciati sotto licenze Creative Commons"
Allora a rigor di logica la Commissione Europea, quando nel bando parla di pubblico dominio, dovrebbe riferirsi alla sua concezione dinamica.
Visto che da sempre gli amici di BeatPick sono propensi alle sfide, passo loro l'idea: perchè non provare a partecipare con un video sull'imprenditorialità innovativa con musica licenziata Creative Commons? ;-)
Etichette: commissione europea, diritto d'autore, fondazione romaeuropa, web factory
Internet Point ed email diffamatorie
Leggevo oggi su "Il Sole 24 Ore" (pag. 28, "Gestori non punibili per e-mail diffamatorie") della sentenza con cui la Corte di Cassazione (Sez. V penale) ha respinto il ricorso avverso l'assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti del gestore di un Internet Point (mandato assolto anche in primo grado) per e-mail diffamatorie "spedite" dal suo locale.
La vicenda ruotava attorno ad alcune email diffamatorie ricevute da Antonio Ricci, il patron di Striscia la Notizia, e partite da un Internet Point umbro. Gli autori materiali sono sempre rimasti sconosciuti, in compenso il titolare dell'esercizio commerciale si è dovuto sopportare tre gradi di giudizio.
Nella sentenza è dato leggere:
"L'obbligo di identificazione degli utenti (si fa riferimento all'obbligo scaturente dal c.d. Decreto Pisanu n.d.r.) che fanno uso del terminale non è dettato ad impedire l'uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell'internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni".
Etichette: decreto pisanu, internet, point, responsabilità
Storie di bollini, manuali e ironiche coincidenze...
Ricorderete senz'altro la travagliata vicenda (comunitaria e nazionale) del bollino SIAE: con
pronunciamento della
Corte di Giustizia Europea del novembre 2008, era stata affermata la necessità per il giudice nazionale di
disapplicazione delle
disposizioni interne che impongono
l'obbligo di apporre sui supporti il bollino SIAE in vista della loro commercializzazione.
Alla sentenza sopra citata, avevano poi fatto seguito numerose sentenze della Corte di Cassazione nelle quali si era potuto leggere a chiare lettere come fosse da ritenersi "vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE".
La SIAE a questo
non si è mai rassegnata.
Sebbene, in forza della sentenza della Corte di Giustizia Europea, il contrassegno su supporti audiovisivi, software, banche dati, al momento, non sia di fatto pìù obbligatorio, la SIAE
informa dell'accordo raggiunto con UNIVIDEO per facilitare l'acquisizione dei contrassegni.
Si legge nel comunicato:
"...alcune imprese di duplicazione (i cosiddetti replicatori), in possesso di specifici requisiti, otterranno dalla Siae stock di contrassegni semipersonalizzati per i produttori che ne faranno richiesta. Grazie a questa innovazione è possibile agevolare le operazioni di commercializzazione eliminando anche i tempi di attesa per la richiesta dei contrassegni. Questo nuovo servizio semplifica ulteriormente le procedure per permettere ai produtttori di supporti di operare in maniera più rapida e economica".Ora che la SIAE faccia finta di nulla e proceda come se quell'obbligo sussista non mi meraviglia.
La cosa divertente è che per una ironica coincidenza nella homepage del sito risultano affiancate queste due notizie (v. immagine)
Chissà se in occasione della presentazione del "Manuale di diritto dell'Unione Euoropea" gli autori del testo avranno modo di parlare del rapporto tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno e del ruolo della Corte di Giustizia Europea.
Etichette: bollino, diritto d'autore, siae
Distorsioni
Qualunque sia il problema, creare un gruppo su Facebook non aiuterà a risolverlo.
Etichette: sfoghi personali
Dipingendo una fotografia... (Trib. di Milano, Uff. GIP, sentenza 21 novembre 2008)
Leggevo su "Il sole 24 ore - Norme e Tributi" di oggi (pag. 9 "Tutela d'autore anche sulle fotografie") della singolare vicenda che ha visto coinovolto un pittore, reo di aver effettuato la "riproduzione assolutamente fedele e dettagliata di tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale".
In buona sostanza, il pittore traeva quadri da alcune fotografie (rectius: opere fotografiche, per come riconosciute dal GIP), violando così il diritto esclusivo di riproduzione spettante all'autore dell'opera fotografica e macchiandosi del reato di cui all'articolo 171 l.d.a.
Come si legge nella sentenza: "l'articolo 171 vieta la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma. La pedissequa contraffazione realizzata da X, il quale replica con assoluta fedeltà tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale, rende meramente accessorio che il predetto utilizzi il colore e non la fotografia.... Diversamente pensando, si dovrebbe escludere protezione al brano musicale che venga eseguito con strumenti diversi da quelli pensati da chi lo ha scritto, o al libro scritto a mano, che venisse riprodotto a stampa".
Questo passaggio è assai interessante perchè, nel corpo della sentenza, ha la finalità di confutare le argomentazioni espresse non solo dalla difesa ma anche del Pubblico Ministero, incentrate sul fatto che il quadro costituisce un supporto diverso e privo di effetti dannosi.
Premesso che mi convincono assai più le argomentazioni del GIP, riflettevo sul fatto che sarebbe bastata una (possibile) inversione dei ruoli e il processo si sarebbe chiuso con un'assoluzione.
Quando si dice che il diritto non è una scienza esatta!
Etichette: diritto d'autore, foto, milano, opera fotografica, tribunale
Statuto di Anna: 1709 o 1710?
Ieri l'inserto domenicale de "Il Sole 24 Ore" titolava in prima pagina "1709, guerra ai pirati del libro", facendo riferimento alla prima legge in materia di copyright, lo Statuto di Anna.
L'articolo ha dei passaggi decisamente interessanti. Ad esempio, l'aneddoto su Charles Dickens e le sue lamentele, nel corso di un viaggio negli Stati Uniti, per l'assenza di tutela per la sua opera. Gli fu risposto che ciò ne comportava una maggiore diffusione in tutto il paese... perciò avrebbe dovuto essere riconoscente, invece di protestare.
Insomma, alla fine siamo sempre lì... solo che i ruoli cambiano e i pirati di ieri sono i guerrieri di oggi.
Etichette: copyright, statuto di anna
Citare in giudizio (anche) Google ormai va di moda...
Ricorderete senz'altro la vicenda
Mediaset vs. Google, con una richiesta da parte di Mediaset di 500 milioni di euro di risarcimento danni per la diffusione, via YouTube, di parti di programmi Mediaset.
Due riflessioni:
1. Sia nel primo caso, che in quest'ultimo, chi ha materialmente caricato il filmato non è oggetto di attenzione da parte di chi in giudizio assume la violazione di un proprio diritto. Un atteggiamento che ricorda molto le prime crociate contro il file-sharing: si colpiva chi gestiva il sistema e non chi metteva in condivisione. Sarà che se devi andare a reclamare quattrini, vai da chi li ha di sicuro.
2. E' in fase di revisione la
direttiva 2000/31/CE i cui articoli 12, 13, 14 e 15 costituiscono le fondamenta giuridiche dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte dei Provider sulle informazioni che trasmettono e/o memorizzano. Quelle fondamenta, ultimamente, mi pare stiano iniziando a mostrare crepe, soprattutto per quanto concerne gli hosting provider. Crepe in cui gli avvocati si insinuano assai volentieri. Crepe dal cui allargarsi potrebbe derivare un serio nocumento per la libertà di espressione in Rete.
Occorre sancire in maniera ancora più forte l'indipendenza dei Provider rispetto alle informazioni veicolate. p.s.:
leggo ora che Guido Scorza ha dedicato un post allo stesso argomento, partendo da un episodio diverso... ve ne consiglio la lettura.
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