Sempre sul dovere di rettifica per i siti informatici (Ddl intercettazioni)
Su
IusSeek viene riportato uno stralcio tratto dalle
schede di lettura del Ddl intercettazioni, predisposte dall'ufficio studi del Senato.
Interessante la parte relativa alla questione del dovere di rettifica per i siti informatici, laddove si indica quanto affermato dalla IX Commissione della Camera dei Deputati, già in data 18 febbraio 2009:
"La IX Commissione della Camera dei deputati, considerato che la disposizione in esame estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, "osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come "siti informatici", sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo", ha espresso parere favorevole a condizione che il riferimento ai "siti informatici" sia sostituito da "giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5" Dunque delle due l'una: o ci troviamo di fronte ai
censori più scemi del mondo o, con maggiore probabilità, a un piccolo equivoco, sanabile in via interpretativa.
Ora basta!
''L'indiscriminato saccheggio che le opere dell'ingegno subiscono attraverso Internet sta progressivamente uccidendo lo stimolo degli autori a creare nuove composizioni",
questa la dichiarazione rilasciata dal Presidente della SIAE, Giorgio Assumma, lo scorso 10 luglio, a Spoleto, in occasione della serata di premiazione del concorso "Il Copyright è un diritto".
Ha aggiunto Assumma:
"Tutto il mondo della cultura deve unirsi alla Siae per fiancheggiarla nelle iniziative che, prima in Europa, sta intraprendendo per trovare una soluzione legale al grave problema".
Queste dichiarazioni, prive del benchè minimo fondamento (la creatività sta morendo? Dove sono i dati? Su che basi si afferma una cosa del genere?), devono indurre a riflettere chi ama Internet e produce contenuti e portarlo a scegliere da che parte stare.
Se Assumma chiede di unirsi alla SIAE, chi ama la Rete faccia un gesto concreto e si allontani da SIAE e dalle sue logiche.
Se mai qualcuno ha pensato al dialogo, ora riveda la sua posizione: da moderati a collaborazionisti il passo è breve.
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Mentre si parla dell'obbligo di rettifica (presunto), nubi nere all'orizzionte per i siti delle Associazioni (e non solo)
Salvo sorprese, dovrebbe essere approvato oggi in via definitiva al
Senato il Ddl 1441 ter-b, il cui articolo 15, comma 7, lett. c) introduce nel D.lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) l'articolo 25-novies, rubricato
"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" che così recita:
"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Come scrive ieri Davide Sangiorgio su "Il Sole 24 Ore" sarà interessante verificare "i tentativi di applicazione delle sanzioni a carico degli enti, pur privi di personalità giuridica, cui vada riferita la titolarità di siti Internet che pongano a disposizione degli utenti opere audiovisive illecitamente duplicate"
Sempre Sangiorgio ricorda che "le sanzioni che colpiscono l'ente, emesse dal giudice penale nell'ambito del procedimento a carico dei suoi amministratori o dipendenti, possono essere si di natura economica (sanzione pecuniaria fino a oltre 750mila euro) sia interdittive (ad esempio la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi) fino ad un anno".
L'elemento di maggiore perplessità è che la responsabilità amminsitrativa dell'ente, ricorrendone i presupposti, sussisterà anche rispetto ad un'ipotesi di reato, quale quella dell'articolo 171, comma 1, lett. a-bis), assolutamente minore (tant'è che è punita con la multa fino ad euro 2.065 e sussiste la possibilità di accedere ad una speciale forma di oblazione) e, rispetto alla quale, la sanzione posta a carico dell'ente si configura come del tutto spoporzionata.
Insomma da domani ogni Associazione controlli bene cosa il Presidente carica sul sito... un omaggio alla scomparsa di Micheal Jackson può costare parecchio caro.
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Urlare per non parlare (ovvero, gli opposti estremismi)
Premesso che reputo Facci un buon giornalista, con uno stile tagliente e politicamente scorretto, mi pare che l'articolo pecchi dello stesso estremismo, sia pur di segno opposto, di cui Facci accusa i blogger (forse dovrei dire "noi" blogger, ma rispetto alla protesta in questione io
ho posizioni decisamente minoritarie o,
per dirla come Daniele Minotti, "Io penso differente").
Il riferimento è alla
giornata di protesta proclamata per il prossimo 14 luglio, contro quella disposizione del disegno di legge sulle intercettazioni che imporrebbe (ci sono
più che valide ragioni per ritenere che non sia così) il dovere di rettifica indiscriminatamente a tutti i "siti informatici".
Facci lancia il suo "chi se ne frega dei blogger". Ma si, in fondo, chi se ne frega, se non fosse che l'origine di quella protesta è (e resta) sacrosanta: quella norma è scritta male, con un linguaggio approssimativo e che, dunque, presta il fianco ad interpretazioni fuorivianti.
Tuttavia, l'articolo di Facci è sintomatico di come avere delle buone ragioni (e per questo sentirsi legittimati a gridare a piè sospinto il tramonto della libertà di espressione in Rete) finisca per produrre risultati paradossali.
La protesta, nata per chiedere una revisione chiarificatrice di quella disposizione, ha finito per produrre il risultato opposto, ovverosia accreditare proprio quell'interpretazione che si cercava di evitare.
Tant'è che tutto l'articolo di Facci si basa sul presupposto la norma in questione trovi applicazioni indiscriminatamente per tutti i siti informatici e non solo per quelli di testate giornalistiche registrate!
E dove si sarà formato questo convincimento il buon Facci? ;-)
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PEC: il quadro è completo, con buona pace della concorrenza e del mercato
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 152 del 3 luglio 2009) il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante
"Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7".
Un provvedimento atteso da un paio d'anni e che, almeno nelle intenzioni, tende a semplificare fortemente la vita a chi intende fare impresa.
Tuttavia, il provvedimento risulta d'interesse anche per altro e diverso aspetto.
L'articolo 8, rubricato "Indirizzo elettronico dell'impresa", chiarisce definitvamente che quello della Posta Elettronica Certificata non sarà un libero mercato concorrenziale ma un duopolio i cui soggetti è facile immaginare.
La disposizione, in questione, così recita:
"1. Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell'impresa è iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005."
Ecco, dunque, emergere il primo soggetto... del resto chi è che si attiva una casella di PEC se le camere di commercio sono tenute ad assegnargliela senza costi? E secondo voi quale sarà il gestore PEC in questione? Voglio azzardare una previsione:
Infocert, società costituita nel 2007 da
Infocamere, società consortile per Azioni delle Camere di Commercio.
Dunque, le imprese avranno (rectius: dovranno avere!) la loro bella casella di Posta Elettronica Certificata. E l'alternativa alla PEC? Quella introdotta dalla legge 2/2009 e di cui le imprese avrebbero diritto di dotarsi e che, dunque, potrebbero usare nel loro dialogo con le camere di commercio? Non ve n'è traccia.
Per il cittadino, invece, ci sarà
la PEC di Stato il cui gestore sarà scelto mediante gara pubblica. Anche qui azzardo una previsione:
Postecom, società controllata dal gruppo Poste Italiane.
E l'alternativa? Un miraggio di inizio anno... vi sembrava di averla vista, in realtà non c'è mai stata.
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Il file-sharer aziendalista
L'articolo 171, comma 1, lett. a-bis L.d.A. punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa"
Il D.Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societaà e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica. In particolare, ex art. 5, "1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".
Le due norme sopra citate sembrano destinate ad incontrarsi per effetto di una disposizione in via di approvazione definitiva (manca solo l'ultimo passaggio al Sentato, in quarta lettura): il
disegno di legge 1441-ter-B prevede, infatti, l'inserimento nel D.lgs 231/2001 di un articolo 25-nonies che dovrebbe recitare:
"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Ecco, dunque, emergere la figura mitologica del file-sharer aziendalista, un uomo che condivide nell'interesse o a vantaggio della sua azienda. Egli non scambia materiale protetto per soddisfare i suoi biechi bisogni, egli si immola in nome dell'azienda.
Un vero eroe moderno.
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Produciamo norme... così il mondo diventerà migliore.
Il primo luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Anticrisi (DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali).
Anche in questo caso il Legislatore non ha resistito alla tentazione di dare qualche altro aggiustamento al Codice dell'Amministrazione Digitale, creando come al solito più confusione che altro.
L'articolo 17, comma 29 dispone, infatti:
Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
Serviva questa norma? Assolutmente no, se non altro perchè quell'indice esiste già da anni ed è disponibile a questo indirizzo
http://indicepa.gov.it/. Se poi sia anche completo è un'altro paio di maniche, ma di certo non serviva una norma di legge.
Altro giro, altra corsa.
Sempre l'articolo 17, in questo caso al comma 28 dispone:
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
L'articolo 65 in questione è quello che detta i requisiti di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle amministrazioni per via telematica.
Delle due l'una: o la norma è scritta male o dice un'enormità. Se le credenziali in questione sono quelle che mi consentono di accedere alla mia casella di posta elettronica certificata (nel caso di specie, dovrebbe trattarsi di quella che mi è stata "regalata" dallo Stato), allora non si capisce come le stesse possano da me essere utilizzate per accedere ai servizi online dell'Amministrazione. Sarebbe come obbligarmi ad usare username e password della mia email per loggarmi da un'altra parte.
Avanti tutta... in ordine sparso.
Etichette: amministrazione digitale, decreto anti-crisi