sabato, febbraio 28, 2009

Abbiamo davvero bisogno di nuove norme?

Tempo fa, conversando con un amico, convenimmo sul fatto che l'ordinamento italiano mancava spesso di coerenza nelle sanzioni comminate. Gli dissi che sarebbe stato interessante avere a disposizione un software che, in caso di introduzione di una nuova legge, valutasse preventivamente le eventuali sanzioni ivi previste evidenziandone l'enormità o la particolare tenuità rispetto al bene oggetto di tutela.

Quel software non lo realizzammo mai e non so se altri l'abbiamo fatto.

Quello che so è che, leggendo il famigerato emendamento D'Alia e la proposta di modifica avanzata da Cassinelli, mi è venuto in mente un altro software che andrebbe sviluppato: ogni volta che si pensa di introdurre una norma "nuova" il software dirà se quella norma esiste già nell'ordinamento o le medesime finalità possono essere raggiunte applicando disposizioni (generali) già esistenti.

Perchè se come sostenuto da D'Alia, lo scopo di quell'emendamento è tirar via i gruppi che inneggiano alla Mafia su Facebook, posto che questo costituisca un reato, gli strumenti ci sono già, basta applicare l'articolo 16, D.lgs 70/2003.

Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.


Etichette: , , ,

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]