giovedì, marzo 22, 2012

Consiglio di Stato: la pubblicazione sul sito ha effetto di pubblicità legale

Come si ricorderà l'articolo 32, L. 69/2009 aveva stabilito che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

La disposizione di cui sopra ha trovato puntuale applicazione in una recente sentenza del Consiglio di Stato (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 20 marzo 2012 n. 1580) nella quale è stato affermato che il termine di impugnativa di un decreto di nomina (nel caso di cui si discute si trattava del decreto di nomina dei componenti di una Giunta comunale) decorre dall'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sul sito informatico dell'Ente. Ciò in forza del richiamato articolo 32, L. 69/2009 che, come detto, consente di attribuire a tale modalità gli effetti propri della pubblicità legale.

L'amministrazione digitale passa anche da questi cambiamenti.

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domenica, marzo 11, 2012

#liberalizziamoilfuturo? Magari un'altra volta

L'8 febbraio u.s., Agorà Digitale e numerose altre associazioni avevano convocato una conferenza stampa al Senato della Repubblica per presentare l'iniziativa #liberalizziamoilfuturo: un pacchetto di emendamenti al decreto "liberalizzazioni" per realizzare subito un'agenda digitale in grado di rendere Internet volano di sviluppo, innovazione, apertura al mercato.

Numerosi i parlamentari intervenuti e un consenso sostanzialmente bipartisan sulle proposte avanzate (Senatore VINCENZO VITA (Pd): “Ho condiviso molto di quello che ho sentito. Condivido tutti i punti e insieme ai colleghi cercherò di essere utile alla causa"; Senatore LUCIO MALAN (Pdl): “Si tratta di un pacchetto importante, ci sono alcuni punti per cui è palese che sono d’accordo. Faccio esempi: l’abolizione del monopolio SIAE, cosa da lungo tempo desiderata"; Senatore FELICE BELISARIO (IdV): "Altri lo hanno detto, io lo ribadisco: conoscere per deliberare per poi andare al voto in modo consapevole. Per cui non mi meraviglio che sulla rete ci sono tutta una serie di paletti che la rendono meno libera e quindi, se mi permettete, meno pericolosa per favorire quel consenso consapevole di cui parlavo prima. Noi dobbiamo lavorare per riuscire a superare questi paletti. Per quanto mi riguarda, molti di questi provvedimenti saranno fatti propri dal mio gruppo, altri saranno presentati direttamente da me”.

Come è andata a finire?

Neppure uno di quegli emendamenti è stato sostenuto con convinzione dalle forze politiche presenti in Parlamento.

A parte l'interessamento di facciata e il gesto di stile del deposito di questo e quell'altro emendamento, a conti fatti si torna a casa con le mani vuote e con la consapevolezza (ritrovata?) che alla politica, a questa politica, dell'innovazione non importa propria nulla.

C'è chi addirittura si è superato: Vincenzo Vita, ad esempio, dopo aver dichiarato in tutte le occasioni la sua contrarietà al monopolio SIAE (uno degli emendamenti proposti andava in quella direzione), ha presentato emendamenti non solo per mantenerlo vivo e vegeto, ma addirittura per salvare dalla liberalizzazone il monopolio IMAIE.

Il tutto con la seguente motivazione tragicomica (vi giuro che non ho cambiato una parola): "Acta non deve passare. Il governo italiano non recepisca un accordo contro la pirateria informatica, che in verità rischia di diventare un colossale bavaglio sul web. Ci sarà battaglia anche nel Parlamento europeo già nei prossimi giorni. E ieri si è svolta una straordinaria mobilitazione in tutta europa, cui va la nostra adesione. Proprio per evitare pasticci o ambiguità abbiamo proposto di espungere dal decreto sulle liberalizzazioni i commi dell'articolo 39 che riguardano la Siae e la nuova Imaie, vale a dire i diritti d'autore e i diritti connessi".

ACTA?!?! E che c'azzecca?!?

Ma siccome al peggio non c'è mai fine, qualche giorno dopo (anche a seguito di alcune mie richieste di chiarimenti via twitter), arriva questa precisazione "Se si voterà l'emendamento sulla liberalizzazione della SIAE, io lo voterò" (per non infierire non commento il titolo del post "superare il copyright" che con il monopolio SIAE ha la stessa attinenza del colore del cappotto di Monti con la riduzione dello spread)
Tutto chiaro no? Sono contrario, ma anche a favore (Veltroni docet).


Se questo è il quadro, non c'è da meravigliarsi se la classe politica non abbia più alcuna credibilità.


Personalmente sono stanco di essere preso in giro: spero di non essere il solo.

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domenica, febbraio 12, 2012

IMAIE: le ragioni della concorrenza





Sempre spulciando tra i documenti depositati in Commissione Industria del Senato sul decreto liberalizzazioni è possibile leggere (pag. 257) le ragioni che, già nel lontano 2004, avevano spinto l'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato a chiedere un'apertura al mercato del settore dell'intermediazione dei diritti connessi.

Scriveva allora l'Autorità: "L’esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica dell’autore - sembra trovare razionale giustificazione nell’esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell’IMAIE, rispetto al quale cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi. Vale, infatti, evidenziare che l’IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei diritti di cui trattasi. Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all’IMAIE stesso. Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l’interesse del titolare del diritto a determinarsi autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l’esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all’esercizio del proprio credito al compenso. Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell’IMAIE nel settore in questione, atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte volontaria. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori".

Continuando a leggere il dossier preparato dal servizio studi del Senato si comprendono poi le ulteriori motivazioni che hanno spinto il Governo a premere sulla liberalizzazione: "Che la raccolta dei compensi spettanti alla categoria - ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore - passasse obbligatoriamente per tale Istituto parve vistosamente in contrasto con la decisione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-2/38.698 — CISAC): la Commissione europea in tale sede ribadì che l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera e che singoli ordinamenti nazionali non possono impedire ai titolari dei diritti la libertà di decidere liberamente a quale intermediario affidarsi".

Abbiamo già perso troppo tempo. Liberalizziamo ora, e non solo l'intermediazione dei diritti connessi. Aboliamo il monopolio SIAE.


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sabato, gennaio 21, 2012

Liberalizziamo il diritto d'autore, contro il monopolio SIAE

Evidentemente l'abolizione dei monopoli in materia di diritti d'autore e diritti connessi non era una proposta da "pirati".

Il Decreto-liberalizzazioni del Governo Monti, con una scelta storica, ha deciso di aprire alla concorrenza il settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente quelli degli artisti, interpreti ed esecutori.

Si legge infatti nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri che “al fine di favorire nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo di un pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera”.

Si è, dunque, finalmente cominciato a prendere atto che è stato proprio il monopolio la barriera principale alla giusta remunerazione degli artisti negli ultimi anni, senza dover necessariamente richiamare lo spettro della pirateria e dell'Internet cattiva che avrebbe privato del sostentamento coloro che lavorano con la creatività nel campo musicale.

(continua su Il Futurista)

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mercoledì, dicembre 07, 2011

Niente privacy per le persone giuridiche (salvo che non siano abbonate)

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 251 - in vigore dal 6 dicembre 2011), recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d Decreto "salva-Italia"), all'articolo 40 ha introdotto importanti novità in tema di trattamento dei dati personali delle persone giuridiche.

Segnatamente, il comma 2 dispone che:

"2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile". b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato. d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso. e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa."

In buona sostanza, il trattamento dei "dati personali" delle persone giuridiche non è più regolato dal D.lgs 196/2003: come sintetizza in maniera brillante Daniele Minotti, "in poche parole, non esiste più il concetto di dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché".

Una reviviscenza si ha nel caso in cui le persone giuridiche in questione assumano la veste di "abbonati" di un servizio di comunicazione elettronica: in questo caso, anche in ragione di un prcecisi vincoli comunitari, la tutela resta.

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martedì, ottobre 25, 2011

Wi-fi pubblico: ritorno al passato?

Non so quanto sia attendibile, ma nella bozza dell'ennesimo "decreto-sviluppo" (sarà il caso di cambiargli nome, anche per scaramanzia?!?) pubblicata da Repubblica c'è una disposizione che, se approvata, rimetterebbe indietro le lancette dell'orologio del wi-fi pubblico in Italia.

Come si ricorderà, le disposizioni che imponevano l'identificazione degli utenti degli hot-spot pubblici mediante documento di riconoscimento erano state abrogate definitivamente con la legge 10/2011, di conversione del D.L. 225/2010.

Adesso si vorrebbe introdurre una disposizione dal seguente tenore:

Dopo l’art. 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155 (decreto Pisanu, n.d.r.), è aggiunto il seguente comma: "2bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio e ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2.”

La motivazione? E' riportata nello stesso documento.

"Con la recente abrogazione di alcune delle previsioni dell’art. 7 del c.d. decreto Pisanu (D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge n. 155/2005) sono venuti meno una serie di obblighi posti in capo ai gestori di punti di accesso internet e di hot spot wifi. Ciò ha rappresentato senza dubbio una facilitazione per l’utilizzo di internet, a beneficio della collettività. D’altra parte, tale innovazione ha generato, da un lato, una rilevante asimmetria regolamentare a sfavore dei gestori che, utilizzando una diversa tecnologia (e segnatamente quella mobile) sono tutt’ora obbligati a identificare ed acquisire informazioni dell’utenza prima di attivare il servizio, a fronte di elevati oneri economici necessari per la registrazione e l’archiviazione di tali informazioni; dall’altro, tale asimmetria si riverbera anche in termini di sicurezza e prevenzione dei reati, poiché chi oggi utilizza postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso ad Internet tramite wi‐fi potrebbe farlo senza essere identificato, e dunque in completo anonimato".

Mi sfugge in che modo questa disposizione abbia a che fare con lo sviluppo economico del Paese. Mi è, invece, più chiaro come possa servire agli operatori di telefonia mobile per vendere più chiavette internet.




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mercoledì, luglio 13, 2011

Modificato l'articolo 2215 bis c.c.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»


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lunedì, maggio 09, 2011

Decreto Sviluppo: il testo delle modifiche al codice "privacy"

Ne avevo parlato nel post precedente. Adesso Altalex pubblica il testo integrale del c.d. decreto sviluppo.

Riporto di seguito la parte dell'articolo 6 relativa alla semplificazione per le imprese degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali:

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”; 2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.

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venerdì, maggio 06, 2011

Decreto Sviluppo: niente "privacy" nei rapporti tra imprese

Oggi Il Sole 24 ore inizia la pubblicazione del testo del c.d. Decreto Legge Sviluppo approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6, rubricato "ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici", contiene un'importante novità per le imprese in materia di trattamento dei dati personali.

Viene, infatti, introdotto un comma 3-bis all'articolo 5, D.lgs 196/2003 che così recita: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite dall'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice".

Viene inoltre introdotto un comma 5-bis all'articolo 13, secondo il quale "l'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informazione breve, contenente almeno gli elementi di cui al comma 1 lettere a), d) ed f)".

Vengono poi modificati conseguentemente anche gli articoli 24 e 26, per quanto concerne le ipotesi nelle quali il trattamento può essere effettuato senza consenso e per i dati sensibili.

Una semplificazione che ti cambia la vita.... o no? ;-)

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martedì, gennaio 11, 2011

In Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale

E' stato pubblicato in G.U. del 10 gennaio 2011, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tante le novità che andranno analizzate con attenzione.

Una su tutte da segnalare subito: si è operata una "liberalizzazione" delle modalità alternative alla firma digitale, alla Carta d'Identità Elettronica e alla Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni e per la presentazione di domande ed istanze alla PA.

Si è fotografato, dunque, quel modus operandi adottato da molte amministrazioni negli ultimi anni e che era finora ancorato ad una disposizione transitoria, prorogata di anno in anno.

Meno burocrazia, anche digitale.

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domenica, dicembre 05, 2010

Siamo su scherzi a parte?

L'amico Giorgio Rognetta pubblica sul suo blog il testo dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Dopo una prima veloce lettura, il mio auspicio è che lo schema rimanga tale e che l'attuale situazione politica impedisca a quello scempio di diventare norma cogente nel nostro ordinamento.

Raramente mi è capitato di leggere un provvedimento normativo così incomprensibile: vogliamo parlare, ad esempio, della distinzione che si vorrebbe introdurre tra "copia informatica di documento analogico" e "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico"?

Il testo è pieno di mille altre chicche.
In estrema sintesi, è incomprensibile per gli operatori del diritto, inattuabile per le amministrazioni, di una complessità estrema per il cittadino o l'impresa che su quelle norme dovrebbero basare il proprio agire digitale.
L'unica speranza è che si tratti di uno scherzo e che, come nella nota trasmissione televisiva, al termine della relazione di accompagnamento si possa leggere: "Sorridi, sei su scherzi a parte".

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venerdì, novembre 26, 2010

Esistono più norme di quante voi umani...

Se ne è parlato in questi giorni in Rete, a partire dal sempre attento Stefano Quintarelli.

Mi riferisco al Decreto Legislativo del 22 ottobre u.s. (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/63/CE.

Sintesi giornalistica: in funzione delle nuove norme saremo costretti a chiamare un tecnico specializzato per installare un semplice modem wi-fi o un router a casa nostra In caso contrario, pesanti sanzioni.

A me sembra che le cose non stiano proprio così. O meglio, se stanno così, ci stanno già da parecchio tempo.

Il Decreto legislativo in questione, infatti, va ad abrogare (per sostituirne le previsioni) la legge 109/1991 e il Decreto Ministeriale delle poste e telecomunicazioni n. 314/1992.

In quest'ultimo, in particolare, si prevede:

Art. 3.
1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformita' alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 5
1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacita' non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.

La nuova normativa prevede esattamente la stessa cosa (manca ovviamente il nuovo decreto attuativo) quando afferma:

ART. 2
(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le
imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

Insomma, niente di nuovo sotto il sole.

P.s. Certo un'occasione persa per una liberalizzazione dei servizi vera. Ma si sa, questo è il paese delle corporazioni, mica potevamo fare a meno della corporazione degli installatori col bollino.


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martedì, luglio 20, 2010

L'atto pubblico informatico diventa realtà

Sulla G.U. n. 166 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il D.lgs 110/2010, recante "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il testo entrerà in vigore il 3 agosto p.v. e da quel momento sarà possibile per i notai redigere un atto pubblico in maniera completamente digitale.

Ci si era già provato nel 2005, con l’art. 7 della l. 246/2005, con cui era stata delegato al Governo il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi. La delega era scaduta il 16 dicembre 2006, senza che i relativi decreti venissero adottati.

Tuttavia, il lavoro a quel tempo svolto da un'apposita commissione presso il Ministero della Giustizia non è andato perso ed ha costituito la base del nuovo decreto legislativo.

C'è un aspetto della nuova disciplina che trovo emblematico del passaggio di un'epoca, quello secondo il quale, in ordine all'identificazione dell'originale informatico dell'atto pubblico redatto e delle scritture private autenticate dal notaio, tale qualità spetta, ad ogni effetto di legge, soltanto agli atti e alle scritture depositati nella struttura predisposta e gestita del Consiglio nazionale del notariato e che soltanto dagli stessi possono essere tratti duplicati e copie legalmente validi come l'originale.

Poichè, come in dottrina si è costantemente affermato, il documento informatico ha messo in crisi i concetti di "originale" e "copia", ecco allora che tali concetti possono tornare a rivivere con riferimento non al documento quale res, ma al luogo (e alle procedure) di conservazione del documento stesso.


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martedì, marzo 30, 2010

Dopo tante parole...

In Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Romani" che finalmente ha un numero, il 44/2010 :-)

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 (in G.U. n. 73 del 29 marzo 2010) Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (10G0068)

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sabato, marzo 06, 2010

Il marchese del grillo lo aveva già detto...

A proposito del c.d Decreto Salva-Liste, non credo ci sia molto da aggiungere.




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giovedì, febbraio 04, 2010

Decreto Romani... avanti il prossimo (stiamo perdendo colpi)

Dopo i pareri votati da Camera e Senato sul Decreto Romani, dopo le proposte di modifica ventilate e che, con tutta probabilità, saranno recepite nel testo finale Decreto, dopo la presa di posizione del relatore del testo in Commmissione Lavori pubblici e Comunicazioni in Senato, Alessio Butti (Pdl), lo scenario comincia a farsi chiaro: è evidente l'esistenza di un gruppo di cospiratori che rema contro il regime (perchè in Italia c'è un regime, questo ormai lo sanno tutti).

E' un gruppo di cospiratori molto abile, che agisce nell'ombra. Il regime sforna decine di provvedimenti liberticidi contro la Rete e loro "Zac" li neutralizzano e non se ne fa mai nulla.

Il nostro regime dovrebbe prendere esempio da quello francese, che la legge sulle disconnessioni l'ha approvata davvero, oppure da quello canadese che i siti che facevano ironia sulle politiche ambientali del governo li ha oscurati davvero, o ancora da quello australiano che la legge che vieta (con qualche buco) l'anonimato in rete l'ha approvata davvero.

E noi... noi speriamo che ce la caviamo.

Avanti Savoia!

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domenica, gennaio 31, 2010

Decreto Romani.... ecco appunto.

Delle due l'una: o ci troviamo di fronte ai "tiranni" più sprovveduti del mondo oppure la blogosfera italiana è così ansiosa di essere censurata che i censori se li inventa.

''Le probabili modifiche- ha proseguito- riguarderanno il cinema, ma faremo chiarezza anche per quanto riguarda il web''. Romani ha quindi spiegato che ci sono stati incontri con Google e Yahoo: ''discussioni - ha precisato - dalle quali siamo usciti soddisfatti'' (fonte ANSA).

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venerdì, gennaio 29, 2010

Decreto Romani... e se avesse ragione Cassinelli?

Questa storia del Decreto Romani è indubbiamente interessante.

Vi invito a leggere questo post di Cassinelli: esprime un punto di vista diverso.

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mercoledì, settembre 30, 2009

The Pirate Bay e la Corte di Cassazione

Leggo su PI che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento di dissequestro di The Pirate Bay.

A suo tempo avevo considerato il dissequestro quasi un "atto dovuto", reputando le motivazioni del tribunale del riesame assolutamente ineccepibili in punto di diritto ("tale decreto - pur astrattamente in linea con la previsione degli artt. 14 e ss. D.L.vo 70/03 -, lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l'ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione; l'uso del tipo di cui all'art. 321 c.p.p., quale inibitoria di attività, non può però essere condiviso, in quanto produce l'effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché il sequestrodeve essere annullato").

Oggi la Cassazione ci ricorda che anche ciò che appare scontato, può non esserlo ad un più attento (o semplicemente diverso) esame.

Sono curioso di leggere le motivazioni, per capire se è stato ritenuto che il provvedimento di inibizione (come temo) vada fatto rientrare nell'articolo 14 D.lgs 70/2003 (e questo lo aveva lasciato intendere anche il Tribunale del riesame) e sia utilizzabile in sede cautelare anche nell'ambito di un procedimento penale.

Peraltro, alla luce delle considerazioni già effettuate a Bergamo, viene da chiedersi se intentando una "semplice" azione civile, si sarebbe potuta chiedere ed ottenere l'inibizione ex art. 14, arrivando allo stesso risultato.

Se così fosse potrebbe aprirsi uno scenario "inquietante" nella lotta alla c.d. pirateria.

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mercoledì, febbraio 25, 2009

Sicuramente videosorvegliati

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009) - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

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