Dipingendo una fotografia... (Trib. di Milano, Uff. GIP, sentenza 21 novembre 2008)
Leggevo su "Il sole 24 ore - Norme e Tributi" di oggi (pag. 9 "Tutela d'autore anche sulle fotografie") della singolare vicenda che ha visto coinovolto un pittore, reo di aver effettuato la "riproduzione assolutamente fedele e dettagliata di tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale".
In buona sostanza, il pittore traeva quadri da alcune fotografie (rectius: opere fotografiche, per come riconosciute dal GIP), violando così il diritto esclusivo di riproduzione spettante all'autore dell'opera fotografica e macchiandosi del reato di cui all'articolo 171 l.d.a.
Come si legge nella sentenza: "l'articolo 171 vieta la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma. La pedissequa contraffazione realizzata da X, il quale replica con assoluta fedeltà tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale, rende meramente accessorio che il predetto utilizzi il colore e non la fotografia.... Diversamente pensando, si dovrebbe escludere protezione al brano musicale che venga eseguito con strumenti diversi da quelli pensati da chi lo ha scritto, o al libro scritto a mano, che venisse riprodotto a stampa".
Questo passaggio è assai interessante perchè, nel corpo della sentenza, ha la finalità di confutare le argomentazioni espresse non solo dalla difesa ma anche del Pubblico Ministero, incentrate sul fatto che il quadro costituisce un supporto diverso e privo di effetti dannosi.
Premesso che mi convincono assai più le argomentazioni del GIP, riflettevo sul fatto che sarebbe bastata una (possibile) inversione dei ruoli e il processo si sarebbe chiuso con un'assoluzione.
Quando si dice che il diritto non è una scienza esatta!
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Qualcuno ha il numero di telefono di Will Smith? (ovvero: per caricare una foto su Facebook bisogna consultare un avvocato?)

Ieri mi trovavo al cinema, in attesa di vedere
"Sette Anime" ... mentre ero in fila, c'è un fuori programma (quanto meno per me).... si presenta Muccino accompagnato da Will Smith e mezzo cast del film... prendo il telefonino e faccio una foto (di pessima qualità... la vedete qui accanto) a Will Smith...
Teoricamente ho tutto il diritto di pubblicare quella foto. Sono io il fotografo, non necessito del consenso della persona ritratta perchè nota ed in un contesto pubblico, le altre persone non sono riconoscibili e comunque lo scatto è realizzato in un evento...etc...
Peccato, però, che se avessi dovuto davvero rispettare la licenza Facebook ("By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising...") io quella foto non avrei potuto condividerla con i miei "amici", perchè pubblicando quella foto, e fintanto che non la rimuovo, io ho assicurato a Facebook una licenza su di essa per finalità anche commerciali. Per far questo però avrei avuto bisogno del consenso di Will Smith.
Qualcuno ha il suo numero di telefono?
p.s.: Sempre Adriana mi fa notare che forse avrei anche dovuto leggere il Regolamento del cinema circa la possibilità di scattare foto all'interno della struttura :-)
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Ancora sulle foto pubblicate su Facebook
In seguito all'interessante discussione sviluppatasi con l'amica Adriana Augenti in un
precedente post ho pensato di riportare un pò di massime della Cassazione sul tema del consenso della persona ritratta. Senza nessuna pretesa di esaustività, solo per dare qualche indicazione ai non addetti ai lavori.
Buona Lettura!
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Cass. civ., sez. III 13-04-2007, n. 8838
L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Cass. civ., sez. I 29-09-2006, n. 21172
In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità , ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità , quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014
Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (artt. 96 legge 22 aprile 1941 n. legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175
Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 cod. civ.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175
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