Internet Point ed email diffamatorie
Leggevo oggi su "Il Sole 24 Ore" (pag. 28, "Gestori non punibili per e-mail diffamatorie") della sentenza con cui la Corte di Cassazione (Sez. V penale) ha respinto il ricorso avverso l'assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti del gestore di un Internet Point (mandato assolto anche in primo grado) per e-mail diffamatorie "spedite" dal suo locale.
La vicenda ruotava attorno ad alcune email diffamatorie ricevute da Antonio Ricci, il patron di Striscia la Notizia, e partite da un Internet Point umbro. Gli autori materiali sono sempre rimasti sconosciuti, in compenso il titolare dell'esercizio commerciale si è dovuto sopportare tre gradi di giudizio.
Nella sentenza è dato leggere: "L'obbligo di identificazione degli utenti (si fa riferimento all'obbligo scaturente dal c.d. Decreto Pisanu n.d.r.) che fanno uso del terminale non è dettato ad impedire l'uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell'internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni".
Nella sentenza è dato leggere: "L'obbligo di identificazione degli utenti (si fa riferimento all'obbligo scaturente dal c.d. Decreto Pisanu n.d.r.) che fanno uso del terminale non è dettato ad impedire l'uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell'internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni".
Etichette: decreto pisanu, internet, point, responsabilità
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