Ieri pomeriggio ho partecipato alla trasmissione Tipnews sul canale all news del digitale terrestre di T9Tv.
Parlando di pirateria online e regolamento Agcom, non potevo non caricare su YouTube un frammento "pirata", sperando che gli amici di T9Info non se ne abbiano a male ;-)
Il calendario di calcio, le banche dati e il diritto d'autore: la sentenza della Corte di Giustiiza UE
Ad inizio gennaio avevo dato notizia delle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 15 dicembre u.s. nella causa C‑604/10 dinanzi la Corte di Giustizia UE ("Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare... (omissis) ... Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati").
Ora è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia che quelle conclusioni fa proprie.
In particolare la Corte sottolinea che "il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi"
Ovviamente, sottolinea la Corte, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi suesposti, "se i calendari degli incontri di calcio oggetto della causa principale costituiscano banche di dati che soddisfino i requisiti necessari per poter godere della tutela conferita dal diritto d’autore, fissati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9.
"A tal riguardo", aggiunge la Corte, "le modalità con cui vengono elaborati tali calendari, quali descritte dal giudice del rinvio, se non sono associate ad elementi che rappresentino originalità nella scelta o nella disposizione dei dati racchiusi in tali calendari, non sono sufficienti affinché la banca di dati in questione possa essere protetta attraverso il diritto d’autore previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9".
Secondo la Corte di Giustizia:
l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;
a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza,
il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.
The sky is rising: Enzo Mazza replica a Paolo Brini
Ho appena ricevuto la replica di Enzo Mazza (FIMI) al post di ieri in cui erano contenute le osservazioni di Paolo Brini sullo studio "Tera consultants" sui danni da pirateria.
La trovate riportata di seguito. Buona lettura.
"mi chiedete una risposta e non ho problemi a fornirla. A parte l'approccio per il quale si risponde ad uno studio di 68 pagine con due sprezzanti considerazioni sulle basi della statistica. Ma veniamo ai punti chiave.
Scrivete: Prima di tutto, il calcolo delle perdite dei posti di lavoro nell'UE è ottenuto moltiplicando il numero totale di “infrazioni” riportate dai gruppi industriali per un un “tasso di sostituzione” arbitrario di 0,1 (citato da Enzo Mazza, qui basti far notare che ci sono studi che calcolano tale tasso, che pertanto non deve e non può essere fissato aprioristicamente >0)" Lo studio TERA cita altre ricerche che usano fattori di conversione e applica una media conservativa.
Le ricerche considerate, tutte con fattori di conversione maggiori sono: Hui and Png (2003) Peitz and Waelbroeck (2003, 2004) Zentner (2006 Michel (2006) Montoro-Pons and Cuadrado-Garcia (2006) Hong (2004, 2008) Liebowitz (2008) Leung (2009).
Magari tutti ignoranti di statistica, ma mi auguro di no, visto che si sono fior di accademici e alcuni studi non sono certamente teneri con l'industria.
Scrivete: "moltiplicato ancora per il prezzo medio di vendita del bene, diviso per il salario medio nell'Unione Europea, rimoltiplicato per 2 (altro fattore completamente arbitario) ed ulteriormente rimappato 1:1 (credo sia questo il 100% a cui si riferisce Boldrin)".
No, non è questo a cui si riferisce Boldrin dato che nell'articolo dell'espresso afferma: «Niente affatto», replica l'economista della Washington University, Michele Boldrin, «per una ragione che sanno anche i sassi: sono cifre a cui si arriva immaginando che chi ha ascoltato musica scambiandola con altri via internet senza il download l'avrebbe comprata, ai prezzi di monopolio di circa 20 euro per cd che le compagnie musicali impongono grazie al copyright».
Non è così, ed è questo che ho tenuto a segnalare con il mio post. Lo studio applica fattori di conversione completamente diversi da quelli citati da Boldrin e,nel caso della musica media tra prezzi digitali e cd fisici ovviamente.
Quello che afferma Boldrin all’Espresso non è vero, non è mai stato detto dall’industria che rappresento e non è scritto nello studio TERA.
Scrivete “sui tassi stimati di crescita della diffusione dell'accesso a Internet a banda larga nei prossimi anni. Viene ottenuto un numero adimensionale che viene di nuovo arbitrariamente interpretato come "numero di posti di lavoro" che verranno "persi" nell'Unione nei prossimi anni (fino a 1.217.000). Basterebbe questo conteggio e questa lunga serie di assunzioni arbitrarie per far bocciare qualsiasi studente ad un esame di Statistica 1.”
Vi sono studi dell'OCSE che applicano le stesse metodologie, anche in altri settori. Ma l'importante è denigrare il copyright. Se si parlasse di posti di lavoro nel settore auto tutti a scrivere che l'OCSE afferma che andranno persi milioni di posti di lavoro....
"Quel numero viene interpretato assumendo che TUTTE le perdite da pirateria (ottenute allo stesso modo con la prima parte del calcolo errato di cui sopra) ricadano sulle compagnie europee. Tuttavia questo è manifestamente errato in quanto le compagnie non europee (per esempio americane) sono le principali distributrici di opere cinematografiche e giocano inoltre un ruolo non trascurabile nel commercio della musica posta sotto copyright. "
A parte che la critica denota una scarsa conoscenza del mercato della musica. Prima di tutto le imprese cinematografiche e musicali non hanno più niente a che fare. Pertanto Universal Music non c'entra nulla con Universal Picture e Warner Bros niente con Warner Music, così come Columbia non è Sony. Detto questo, le società discografiche che operano in Europa generano ricavi che restano principalmente in Europa e i danni ad un gruppo come Vivendi, per esempio, azienda francese che ha sede in Francia sono danni per l'economia europea. In Italia, ad esempio, oltre il 54 % del venduto è costituito da repertorio italiano, e la pirateria colpisce le aziende con sede in Italia incidendo sui fatturati dell’azienda come e tanto quanto un’azienda locale. Non si capisce poi dove dovrebbero essere questi supposti benefici per società di importazione. Non solo, i danni ovviamente si riflettono anche sulla filiera i cui dati vengono da voi ignorati attribuendo un "raddoppio" arbitrario dei posti di lavoro quando la ricerca analizza le perdite per canale (vedasi appendice 7 dello studio integrale TERA) Avevo citato l'OCSE e suggerirei anche di leggere lo studio “ Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – November 2009 update” e l'allegato sul digitale.
Saranno anche loro dei poveri studenti bocciati di statistica?
In ultimo ricordo un altro studio realizzato da KPMG per Amcham nel 2003. Anche lì sono stati usati degli elementi per la valutazione dei danni basati sul modello KPMG forensic utilizzato per quantificare i danni nelle controversie commerciali. In tutti questi studi i danni calcolati sono estremamente conservativi."
The sky is rising: la risposta di Paolo Brini a Enzo Mazza
Nel precedente post Enzo Mazza ha voluto gentilmente partecipare alla discussione sui numeri della pirateria.
A proposito dello studio "Tera", in particolare, Mazza sostiene di non aver ancora letto smentite sui dati nello stesso riportati.
Mi ha scritto Paolo Brini, che con me ha curato un saggio sul tema, per replicare all'affermazione di Mazza.
La pubblico di seguito, lasciando ovviamente ad Enzo Mazza la possibilità di contro replicare qualora voglia farlo.
Buona lettura
"Lo studio di TERA non ha alcuna attendibilità per errori basilari. Prima di tutto, il calcolo delle perdite dei posti di lavoro nell'UE è ottenuto moltiplicando il numero totale di “infrazioni” riportate dai gruppi industriali per un un “tasso di sostituzione” arbitrario di 0,1 (citato da Enzo Mazza, qui basti far notare che ci sono studi che calcolano tale tasso, che pertanto non deve e non può essere fissato aprioristicamente >0), moltiplicato ancora per il prezzo medio di vendita del bene, diviso per il salario medio nell'Unione Europea, rimoltiplicato per 2 (altro fattore completamente arbitario) ed ulteriormente rimappato 1:1 (credo sia questo il 100% a cui si riferisce Boldrin) sui tassi stimati di crescita della diffusione dell'accesso a Internet a banda larga nei prossimi anni. Viene ottenuto un numero adimensionale che viene di nuovo arbitrariamente interpretato come "numero di posti di lavoro" che verranno "persi" nell'Unione nei prossimi anni (fino a 1.217.000). Basterebbe questo conteggio e questa lunga serie di assunzioni arbitrarie per far bocciare qualsiasi studente ad un esame di Statistica 1. Ciò fra l'altro implicherebbe che più si diffonde Internet, più si perdono posti di lavoro nell'UE, in progressione lineare. Ma c'è dell'altro.
Quel numero viene interpretato assumendo che TUTTE le perdite da pirateria (ottenute allo stesso modo con la prima parte del calcolo errato di cui sopra) ricadano sulle compagnie europee. Tuttavia questo è manifestamente errato in quanto le compagnie non europee (per esempio americane) sono le principali distributrici di opere cinematografiche e giocano inoltre un ruolo non trascurabile nel commercio della musica posta sotto copyright. Ammesso e non concesso che la pirateria rappresenti un danno per i paesi esportatori di monopoli intellettuali, occorrerebbe allora calcolare il beneficio per i paesi importatori, che sono, nei settori considerati, anche i Paesi Membri dell'Unione Europea.
Per la verità, questo errore viene ammesso direttamente dagli autori dello studio, anche se soltanto in una frasetta nelle conclusioni: "Per risultare pienamente consistenti, avremmo dovuto considerare i prodotti pirata nella proporzione locale/estero (per tutti i prodotti creativi considerati), MA QUESTI DATI NON ERANO DISPONIBILI." Questa frasetta, già da sola, è un'esplicita ammissione dell'inattendibilità dello studio, come ci si deve aspettare da qualunque "studio" che si basi su fattori di correzione fissati arbitrariamente, parametri di fantasia e dati non disponibili. Con un simile sistema, profondamente contrario al metodo scientifico comunque lo si interpreti (in senso Galileiano, Popperiano, Kuhniano, alla Feyerabend ecc.) un qualsiasi set di dati sperimentali può essere manipolato per trarre qualsiasi conclusione faccia comodo spacciare. Sarebbe una triste constatazione del fallimento della diffusione della cultura scientifica presso i policy maker se uno "studio" simile potesse essere da essi considerato una base sulla quale decidere politiche legislative di enforcement o comunque politiche concernenti i monopoli artificiali.
Riferimenti: Nozioni elementari di statistica. Edizioni Giuridiche Simone, 2006 Borra, Di Ciaccio. Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali. Milano, McGraw-Hill, 2008 Piracy and Jobs in Europe: Why the BASCAP/TERA Approach is Wrong. Social Science Research Council, As Expected, Ridiculous, Wrong, Exaggerating And Misleading Report Claims That 'Piracy' Is Killing Jobs "
Qualche giorno fa Fabio Chiusi su L'espresso online ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo dal titolo eloquente "Musica, la bufala delle major" in cui si contestano i dati forniti dall'industria musicale a sostegno dei danni da "pirateria".
Puntuale come la morte, è arrivata la replica di Enzo Mazza, presidente della FIMI: tutto falso, i numeri sono quelli e chi lo nega è un cialtrone.
Il problema è che le fila dei cialtroni continuano ad ingrossarsi: a fine gennaio è stato presentato il rapporto "The sky is rising" dove lo scenario delineato da Fabio Chiusi trova piena conferma.
Ho avuto modo di illustrarne i contenuti nel corso nella tavola rotonda "La riforma del diritto d’autore ed il rilancio del mercato degli audiovisivi digitali", organizzata dall'Istituto per la Competitività lo scorso 23 febbraio, destando la meraviglia e l'irritazione dei presenti, in primis del Commissario Agcom, Antonio Martusciello (si, proprio quello degli "arruffapopolo"), che nella sua relazione aveva sciorinato i soliti dati forniti direttamente dall'industria dell'intrattenimento (questo perchè l'Autorità è "indipendente").
E' stata mia premura farne avere il giorno seguente una copia allo stesso Martusciello, casomai decidesse di convertirsi al "conoscere per deliberare".
Ad esempio sarebbe interessante sapere se sbagliano la PricewaterhouseCoopers (PwC) e iDATE quando registrano che tra il 1998 e il 2010 "the value of the worldwide entertainment industry grew from $449 billion to $745 billion".
Così come sarebbe interessante sapere da chi o in che modo sono manipolati i dati fornti dalla IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) secondo cui il valore globale dell'industria musicale nel 2005 era di 132 billion dollars, per salire nel 2010 a 168 billion dollars.
Qualche settimana fa Open Rights Group ha pubblicato la proposta di un codice di condotta che i titolari dei diritti d'autore stanno discutendo con i principali motori di ricerca inglesi od operanti in Inghilterra.
La lettura del documento si rivela particolarmente interessante per comprendere come potrebbe cambiare il web (e non solo il web) qualora gli estremisti del copyright dovessero prevalere.
Si ipotizza un'ingerenza non soltanto nei risultati delle ricerche che dovrebbero premiare i siti "certificati" rispetto agli altri, ma anche la completa "sparizione" dai risultati dei siti "pirata".
Si chiede, inoltre, ai motori di ricerca di assicurare che non sosterranno siti illegali consentendo loro di accedere a circuiti pubblicitari, impedendo finanche l'uso di "parole associate con la pirateria" (sic!) ("ensure that they do not support illegal sites by advertising them or placing advertising on them, or profit from infringement by selling key words associated with piracy or selling mobile applications which facilitate infringement").
Seguendo queste linee guida un sito realizzato da fan di una band musicale (che inevitabilmente conterrà materiale "pirata", anche se inoffensivo commercialmente) dovrebbe risultare quasi irraggiungibile attraverso i più comuni motori di ricerca e non dovrebbe poter accedere ad un servizio come "adwords" di google per farsi conoscere.
Ma la parte più inquietante del documento è quella relativa alle apps su android.
Si chiede a Google, in considerazione del suo interesse economico diretto, di:
1. visionare effettivamente ogni applicazione per valutare se possa facilitare o incoraggiare violazioni del diritto d'autore o se, semplicemente, sia strutturata per farlo; 2. rimuovere dall'android market tutte le applicazioni che consentono di scaricare illegalmente contenuti anche via p2p; 3. impedire che applicazioni simili possano essere nuovamente caricate; 4. chiudere gli account degli sviluppatori che abbiano realizzato le applicazioni di cui sopra.
In sostanza la maggior parte della applicazioni, oggi presenti, che consentono di scambiarsi contenuti e di comunicare dovrebbero essere rimosse, posto che nelle comunicazioni tra pari è inevitabile che ci si possa scambiare anche contenuti protetti dal diritto d'autore.
Questa è l'Internet che i titolari dei diritti vorrebbero in nome del copyright: vanno fermati, soprattutto nel loro interesse.
Il comunicato stampa (qui il testo integrale della sentenza)della Corte di Giustizia UE relativo alla sentenza pronunciata nella causa C360/10 - SABAM c. Netlog è l'ennesima conferma che la tutela del diritto d'autore non può spingersi fino al punto di calpestare o mettere in pericolo diritti fondamentali dei cittadini come quello alla riservatezza e alla libertà di espressione e comunicazione.
Si legge nel comunicato che "l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe inoltre essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l’obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese.
Gli effetti dell’ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’ingiunzione implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall’altro, l’ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.
Di conseguenza, la Corte risponde che il giudice nazionale, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro".
Viene da chiedersi, allora, come possano essere compatibili con il diritto comunitario normative nazionali, come quella francese, che hanno implementato una sorveglianza generalizzata degli utenti della Rete, affindandone l'esecuzione ad un'autorità amministrativa (HADOPI).
Domani ci sarà il primo sciopero planetario del web. Milioni di siti si autooscureanno come protesta per le proposte di legge attualmente in discussione al Congresso e al Senato USA che, se approvate, finirebbero per introdurre, con la solita scusa della lotta alla pirateria, meccanismi di censura strisciante degni del peggiore dei regimi.
Sul sito della EFF trovare alcune informazioni utili per capire quali sono le criticità dei provvedimenti sopra citati e perchè è necessario mobilitarsi perchè non diventino legge.
Qui, invece, il codice da inserire per 12 ore nel vostro sito.
Domani, 18 gennaio, il Web protesta contro la censura: tu che fai?
La mia relazione avrà per tema "Diritto d’autore online e libertà digitali: la responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce della recente giurisprudenza di merito".
In particolare, proverò ad analizzare le sentenze gemelle RTI vs Yahoo e RTI vs IOL, e le ordinanze del Tribunale di Roma sui casi Yahoo e Rojadirecta.
In linea con il titolo del convegno, dopo l'evento pubblicherò sul blog la presentazione e un file con la raccolta dei provvedimenti citati (ed altri sullo stesso tema).
Se ci sarà tempo, non potrà mancare un riferimento ad Agcom, sempre nei miei pensieri :-)
Mandateci la guardia svizzera! (su copyright e pirateria)
"Internet ha radicalmente cambiato il modo in cui consumiamo musica, film e giochi per computer. Non sembra, tuttavia, che ciò influisca negativamente sull'attività culturale. Inoltre, il quadro giuridico attuale consente di contrastare le utilizzazioni illecite di opere in maniera adeguata, rendendo infondato un intervento legislativo".
Ecco, ci risiamo. L'ennesimo comunicato del Partito Pirata.
Come si legge nel testo, "il Consiglio degli Stati del 19 marzo 2010 chiedeva al Consiglio federale di esaminare l'opportunità di adottare misure contro le violazioni del diritto d'autore. I produttori del settore si erano in precedenza lamentati di una contrazione delle entrate. Il Consiglio degli Stati ha voluto assicurarsi che questa evoluzione non fosse sintomo di una crisi imminente della scena culturale svizzera".
Di fronte ad una simile domanda il Consiglio Federale cosa ha fatto? Proprio quello che è stato chiesto da molte associazioni, tra cui Agorà Digitale, nel corso delle audizioni in AGCOM sullo schema di regolamento in materia di diritto d'autore online: ha commissionato uno studio indipendente.
Risultato? E' venuto fuori che "in Svizzera fino a un terzo delle persone sopra i 15 anni scarica gratuitamente musica, film e giochi. Pare inoltre che, nonostante il grande interesse dei media e le numerose campagne di sensibilizzazione, la maggioranza degli utenti di Internet continui a non distinguere le operazioni lecite e illecite". E però, "la quota percentuale di reddito disponibile destinato ai consumi in questo ambito resta costante. Tuttavia, si osserva uno spostamento nel modo in cui questa cifra viene impiegata. Il denaro risparmiato utilizzando le borse di scambio viene rispeso comunque nel settore dell’intrattenimento, ma invece di acquistare supporti audio e video, i consumatori investono la parte risparmiata in concerti, visite al cinema e prodotti di merchandising."
Conclusione? "Visto lo spostamento delineato, i timori che questi sviluppi possano influire negativamente sull'attività culturale nazionale sono infondati. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario un intervento legislativo".
Insomma il messaggio è chiaro: se prima di deliberare, si decide di conoscere, si finisce per scoprire che non c'è alcun bisogno di deliberare.
In AGCOM saranno così coraggiosi e spavaldi da decidere di volere conoscere per (e prima di) deliberare?
Ha fatto il giro della Rete e dei nostri quotidiani la sentenza con cui la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la legislazione dell'Unione vieta al giudice di uno Stato Membro di ordinare a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio generalizzato per tutti i propri utenti e senza alcun limite temporale al fine di evitare gli scaricamenti illegali di file protetti dal diritto d'autore.
Ciò determinerebbe, infatti, un insanabile contrasto, tra le altre cose, con l'articolo 15 della direttiva 2000/31 che esclude che una legislazione nazionale possa imporre ad un ISP un obbligo generale di sorveglianza sulle condotte degli utenti.
Al di là della portata "storica" o meno della sentenza (su questo rinvio ai tanti commenti che si sono succeduti nelle ore immediatamente successive alla sua diffusione - tra quelli che ho avuto modo di leggere, Sarzana, Micozzi, Scorza, Minotti) c'è un passaggio che non ho potuto fare a meno di apprezzare (anche perchè sottolinea una relazione/contrapposizione di recente negata da autorevole dottrina), segnatamente questo:
"Secondly, that injunction could potentially undermine freedom of information since that system might not distinguish adequately between unlawful content and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful communications. Indeed, it is not contested that the reply to the question whether a transmission is lawful also depends on the application of statutory exceptions to copyright which vary from one Member State to another. Moreover, in some Member States certain works fall within the public domain or can be posted online free of charge by the authors concerned.Consequently, it must be held that, in adopting the injunction requiring the ISP to install the contested filtering system, the national court concerned would not be respecting the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property, on the one hand, and the freedom to conduct business, the right to protection of personal data and the freedom to receive or impart information, on the other".
La Corte ricorda che esiste una potenziale contrapposizione tra copyright e libertà di espressione che necessita di un appropriato e sapiente bilanciamento per evitare che la tutela del diritto d'autore si riveli novello strumento di censura.
Copyright vs. Freedom of expression (Università Bocconi, 24 novembre 2011)
Ho caricato sul mio account di slideshare la presentazione utilizzata oggi nel corso della lezione tenuta presso la Bocconi di Milano. E' stata davvero una bella esperienza di cui non posso che rendere merito al Prof. Oreste Pollicino, cui va il mio più sentito ringraziamento.
Diritto d’autore nell’era della digital networked society
Qualche tempo fa, Federico Ruberti mi aveva chiesto di rilasciargli un'intervista sul difficile rapporto tra diritto d'autore e Internet per un progetto che stava seguendo.
La riporto qui di seguito.
"Si può parlare ancora di diritto d’autore nell’era della “networked -digital- society”?
A mio avviso ha sicuramente senso, ma l’impianto generale va ripensato. L’impostazione tradizionale del diritto d’autore vede la “copia” come il male assoluto, o meglio, come un qualcosa che l’autore deve strettamente tenere sotto il proprio controllo. Non a caso nella terminologia anglosassone di parla di “copyright”, ovverosia il diritto di controllare la moltiplicazione in copie della propria opera. Dato questo presupposto, cosa capita quando una nuova tecnologia rende praticamente ogni “uso” una “copia”? Capita che l’area del giuridcamente rilevante si amplia a dismisura, finendo per ricomprendere comportamenti in precedenza leciti o semplicemente tollerati perchè “invisibili”."
Segnalazioni: a "Prima di tutto" su Rairadiouno si parla di file-sharing
Per chi fosse solito alzarsi presto, domani 23 novembre, alle 6:15 (!!!) interverrò su rairadiouno durante la trasmissione "Prima di tutto" per rispondere a qualche domanda su file-sharing e copyright.
Segnalazione: Copyright vs. Freedom of expression, Università Bocconi, Milano 24 Novembre 2011
Grazie all'invito del Prof. Oreste Pollicino, giovedì prossimo, 24 novembre, avrò l'onore e il piacere di tenere una lezione alla Bocconi sul tema copyright vs. freedom of expression.
Ovviamente, ampio spazio sarà dedicato alla vicenda AGCOM e alle recenti critiche della Commissione Europea.
Se siete da quelle parti e vi va di passare siete graditi ospiti ;-)
Dove: Università Bocconi, Milano, via Sarfatti 25, aula 3.
Il regolamento AGCOM sul diritto d'autore? Da riscrivere. Firmato la Commissione UE
Grazie all'amico Fulvio Sarzana tutti abbiamo potuto leggere le osservazioni avanzate dalla Commissione UE sullo schema di regolamento AGCOM in materia di diritto d'autore online di cui alla delibera 398/2011/CONS.
Nonostante condivida molte delle preoccupazioni espresse da Fulvio, il mio primo pensiero è andato alle sonore bacchettate (come i severi maestri di altri tempi) inferte dalla Commissione alla nostra Autorità garante.
Non c'è una singola disposizione per la quale non vengano richiesti chiarimenti ("La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio solo o i fornitori di servizi in generale?") o per la quale non si suggeriscano correttivi ("Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda").
Molti dei chiarimenti richiesti (e lo dico non senza orgoglio) sono in linea con le osservazioni contenute nel documento di risposta alla consultazione pubblica presentato da Agorà Digitale e dalle altre associazioni che compongono la coalizione di sitononraggiungibile.it
Quasi imbarazzante è la conclusione in cui la Commissione imputa all'AGCOM la volontà di introdurre nuove eccezioni e limitazioni nella normativa nazionale.
In effetti, sono mesi che andiamo ripetendo che l'Autorità Garante sta operando al di fuori dalla legalità, invitandola a tornare sui suoi passi. Adesso abbiamo un'autorevole conferma.
L'Autorità è ancora in tempo per fermarsi: glielo abbiamo chiesto, continuiamo a chiederlo.
Adesso, però, c'è un elemento di novità: se i chiarimenti chiesti dalla Commissione dovessero comportare la modifica, fosse anche di una sola virgola, del testo ad oggi conosciuto, l'Autorità non potrà esimersi dal porlo nuovamente in consultazione.
Su questo vigileremo.
Nel frattempo, vista la sonora bocciatura, se l'AGCOM volesse prendere ripetizioni di diritto e di buon senso, noi siamo sempre disposti a dargliele.
La risposta di sitononraggiungibile.it alla nuova consultazione AGCOM
Ieri, come sitononraggiungibile.it, abbiamo inviato all'Autorità un documento di risposta alla consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di diritto d'autore di cui alla delibera 398/2011/CONS.
Ne ha già parlato l'Espresso (grazie ad Alessandro Longo), intervistando l'amico Fulvio Sarzana.
Qui potete leggere le nostre osservazioni e le nostre proposte di emendamento al regolamento (fermo restando che l'auspicio è quello di una moratoria sulla sua adozione).
Altri 20 anni di diritti connessi: ora è ufficiale
Qualche giorno fa avevo dato notizia di alcune indiscrezioni trapelate sull'approvazione in sede comunitaria dell'estensione del termine di durata dei diritti connessi.
Adesso la notizia è ufficiale: i diritti dei produttori fonografici, così come quelli degli artisti interpreti ed esecutori passano dagli attuali 50 anni a 70 anni.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto contrario di Belgio, Repubblica Ceca, Olanda, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Sveglia e con l'astensione di Austria ed Estonia.
Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire le nuove disposizioni comunitarie.
Anno dopo anno ci avviciniamo ad un diritto d'autore (e a diritti connessi) che duri l'eternità meno un giorno.