La Corte Costituzionale su Internet e Stampa
E' davvero molto interessante l'ordinanza con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato
"la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione".
A leggerla dal fondo si rischierebbe di esserne fuorviati perchè si potrebbe pensare che la Corte abbia ritenuto di avallare l'idea di un'ontologica diversità tra Internet e Stampa, anche di recente sottolineata dalla Corte di Cassazione.
In realtà così non è.
La manifesta inammissibilità discende soltanto dal fatto che "la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale".
Cosa dicono allora i Giudici delle leggi?
Lasciano intendere a mio avviso che il disposto dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore", è di dubbia la compatibilità "col principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico" (come sostenuto dal giudice del rinvio)
Tale disparità di trattamento non è giustificata, perché la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati"
E allora perchè tale disposizione non è stata dichiarata incostituzionale? Semplicemente per una ragione processuale (" l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere»).
Insomma, a mio avviso, ogni norma che vada ad ancorare la responsabilità civile dell'editore ad un particolare procedimento di riproduzione e che, quindi, non tenga conto del progresso tecnologico (che consente di fare la stessa cosa, con procedimenti differenti) non dovrebbe essere compatibile con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.
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Segnalazioni: Convegno: libertà digitali, open source, open government & open data, Roma, 15 dicembre 2011

Settimana di convegni.
La mia relazione avrà per tema "Diritto d’autore online e libertà digitali: la responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce della recente giurisprudenza di merito".
In particolare, proverò ad analizzare le sentenze gemelle RTI vs Yahoo e RTI vs IOL, e le ordinanze del Tribunale di Roma sui casi Yahoo e Rojadirecta.
In linea con il titolo del convegno, dopo l'evento pubblicherò sul blog la presentazione e un file con la raccolta dei provvedimenti citati (ed altri sullo stesso tema).
Se ci sarà tempo, non potrà mancare un riferimento ad Agcom, sempre nei miei pensieri :-)
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Il Caso Yahoo: l'ordinanza del tribunale di roma
Nel week end
la leggo e provo a commentarla.
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E' la legge, bellezza.
Questa volta lo fa raccontando la storia capitata al blog "
Sul Romanzo" che si è visto rimuovere da Google (il blog è ospitato sulla piattaforma blogger - come questo - di cui google è proprietaria) un
paio di post dal presunto carattere diffamatorio a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini in corso per il reato di cui all'articolo 595 c.p. (diffamazione, per l'appunto).
La conclusione del post di Gilioli non lascia adito a dubbi: "E' una schifezza, che ovviamente non si può tecnicamente applicare ai giornali cartacei ma viene usata tranquillamente sul Web, con la complicità dei fornitori di servizi. E questo post è rivolto anche ai molti amici e conoscenti che ho a Google: davvero, ragazzi, non avevate alcuna alternativa a sdraiarvi come zerbini alla prima lettera, anziché aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado?"
Sulla presunta
"schifezza" le cose più chiare e tecnicamente corrette le ha scritte
Francesco Paolo Micozzi, commentando il post incriminato.
Le riporto di seguito, sperando che chi ha voglia di imparare qualcosa colga l'occasione per farlo:
"Purtroppo non si vede chiaramente il provvedimento di cui si parla però ritengo che non sia un atto particolarmente "strano".
Le ipotesi sono:
1) il PM non è ancora intervenuto e la PG agisce di propria iniziativa. In questo caso si applica l'art. 55 del c.p.p. nella parte in cui si dice che "la polizia giudiziaria DEVE … impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori". Evidentemente la polizia giudiziaria ha ritenuto che – per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze – la pagina "incriminata" (per la quale ritengo si proceda per diffamazione aggravata) dovesse essere rimossa.
2) il PM è intervenuto ed ha delegato alla PG di sottoporre a sequestro probatorio il sito in questione
3) il PM è intervenuto, ha richiesto un sequestro preventivo al GIP che ne ha disposto l'esecuzione mediante la PG.
Escluderei le ipotesi 2 e 3 perché così mi pare di capire dall'articolo.
Ma nella prima ipotesi trova applicazione l'art. 354 c.p.p. secondo cui "in relazione ai dati o ai sistemi informatici o telematici gli ufficiali di polizia giudiziaria adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso"… e provvedono alla "immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".
Probabilmente la PG ha richiesto a BigG (o meglio ha impartito le prescrizioni necessarie) di assicurarne la conservazione ed impedirne l'accesso.
Non è assolutamente detto, quindi, che un blog messo offline non sia ripristinabile o ne sia andato definitivamente perso il contenuto.
A questo punto, se vi è stata attività di iniziativa della PG, sarà il PM a dover convalidare o meno questo "sequestro" entro 48 ore (art. 355 cpp). Se si ha la convalida… solo contro quest'ultimo provvedimento del PM potrà proporsi riesame entro 10 giorni."
Sullo "sdraiarsi come zerbini" di Google & Co, sarebbe utile invece conoscere quanto prescrive l'articolo 16, d.lgs 70/2003:
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
- non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
- non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Tutto questo giusto per avere un paio di coordinate tecnico-giuridiche.
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Cassazione Penale, sez. V, n. 35511/2010: il testo della sentenza
Ho pubblicato su
Computerlaw il testo della
sentenza della Cassazione con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.
Altro aspetto interessante della sentenza (anche perchè su questo i giudici di merito hanno assunto posizioni assai eterogenee negli anni) è che si dice espressamente che con la Legge 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria.
Infine, non so se sono solo io ad averlo notato, ma mi sembra che la Corte attinga a piene mani dallo scritto di V. Zeno - Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa (n Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1998, pag. 15): segnale che la buona dottrina è in grado di produrre risultati positivi.
E la cattiva dottrina risultati negativi... soprattutto tra i giudici di merito.
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Norme da importare
Via techdirt apprendo di una vicenda statunitense che dimostra come una buona norma possa evitare tante discussioni e fantasiosi pronunciamenti dei giudici sulla responsabilità dei titolari di siti internet per i commenti diffamatori pubblicati sugli stessi.
La buona norma in questione è quella contenuta nella
section 230 del Communications Decency Act che così recita:
"No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider".
La vicenda è quella di un ex presentatore, Toni Miles, coinvolto in una vicenda giudiziaria di droga poi rivelatasi infondata che, sentendosi diffamato dai commenti
apparsi a corredo di un articolo pubblicato su wlox decide di citare in giudizio proprio wlox per aver permesso
"unfiltered online comments which contained false information".
Questo quanto sentenziato dal giudice che ha respinto la richiesta:
"In the present case, Miles alleges that the defendants “ran a news article and subsequently allowed unfiltered online comments which contained false information.” (Compl. at 5). Miles does not allege that the defendants wrote or revised the false comments. In fact, she alleges that the comments were not filtered by the defendants. Furthermore, she complains that the defendants merely allowed the comments, and there is no indication or allegation that the defendants encouraged defamatory comments on their website. As a result, the Court finds that the defendants are immune from liability for the allegedly defamatory third-party comments published on its website pursuant to the Communications Decency Act."
Si potrebbe obiettare che analoga immunità è assicurata dalla direttiva sul commercio elettronico e dal d.lgs 70/2003, ma a me sembre che questa disposizione del Communications Decency Act abbia una portata più ampia sotto il profilo soggettivo e abbia il pregio della chiarezza e della semplicità.
La importiamo?
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La responsabilità di Ebay (in Austria)
Un tribunale austriaco ha condannato il 31 marzo scorso eBay a un risarcimento di 16.463 euro, da corrispondere a un suo iscritto per merce acquistata sul portale d'aste e mai ricevuta.
Ancora una volta il tema è quello della irresponsabilità dell'intermediario rispetto alle attività compiute dagli utenti della piattaforma: ci si può trincerare dietro le clausole di salvaguardia contenute nella direttiva 2000/31/CE per speculare sulle condotte fraudolente di terzi?
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A volte basta solo aspettare l'appello
Quattro anni nel mondo del web sono un'eternità, quindi suppongo che nessuno ricorderà la vicenda del
Blogger condannato dal Tribunale d'Aosta che aveva ritenuto che allo stesso, in materia di diffamazione, dovesse essere riconosciuto il regime di responsabilità applicabile al direttore di una testata registrata.
La Corte d'Appello,
stando a quello che riferisce il Corriere della Sera, ha ritenuto che l'equiparazione non fosse possibile: il blogger non è il direttore responsabile di un giornale e risponde esclusivamente per quanto da lui "firmato" e non per il contenuto dei commenti di terzi.
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C'è un giudice.... a Mantova
Il tribunale di Mantova, con sentenza 24 novembre 2009 (cfr. "Il sole 24 ore" di oggi, 13 gennaio, pag. 39) relativa ad un caso di diffamazione a mezzo web ha ricostruito in modo esemplare (e, per una volta, attenendosi alla lettera della legge) la differente posizione del content provider e dell'hosting provider: "...deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza"
Chiaro e lineare:
1. L'hosting provider non è responsabile in linea generale per i contenuti "ospitati", in forza delle disposizioni di cui al D.lgs 70/2003;
2. Lo diventa nel momento in cui non adempie all'obbligo di rimuovere il dato illecito di cui sia venuto a conoscenza che, tuttavia, sempre in ossequio alla citata normativa, non ha l'obbligo di ricercare.
C'è un giudice... a Mantova.
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Il file-sharer aziendalista
L'articolo 171, comma 1, lett. a-bis L.d.A. punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa"
Il D.Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societaà e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica. In particolare, ex art. 5, "1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".
Le due norme sopra citate sembrano destinate ad incontrarsi per effetto di una disposizione in via di approvazione definitiva (manca solo l'ultimo passaggio al Sentato, in quarta lettura): il
disegno di legge 1441-ter-B prevede, infatti, l'inserimento nel D.lgs 231/2001 di un articolo 25-nonies che dovrebbe recitare:
"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Ecco, dunque, emergere la figura mitologica del file-sharer aziendalista, un uomo che condivide nell'interesse o a vantaggio della sua azienda. Egli non scambia materiale protetto per soddisfare i suoi biechi bisogni, egli si immola in nome dell'azienda.
Un vero eroe moderno.
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Internet Point ed email diffamatorie
Leggevo oggi su "Il Sole 24 Ore" (pag. 28, "Gestori non punibili per e-mail diffamatorie") della sentenza con cui la Corte di Cassazione (Sez. V penale) ha respinto il ricorso avverso l'assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti del gestore di un Internet Point (mandato assolto anche in primo grado) per e-mail diffamatorie "spedite" dal suo locale.
La vicenda ruotava attorno ad alcune email diffamatorie ricevute da Antonio Ricci, il patron di Striscia la Notizia, e partite da un Internet Point umbro. Gli autori materiali sono sempre rimasti sconosciuti, in compenso il titolare dell'esercizio commerciale si è dovuto sopportare tre gradi di giudizio.
Nella sentenza è dato leggere:
"L'obbligo di identificazione degli utenti (si fa riferimento all'obbligo scaturente dal c.d. Decreto Pisanu n.d.r.) che fanno uso del terminale non è dettato ad impedire l'uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell'internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni".
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Citare in giudizio (anche) Google ormai va di moda...
Ricorderete senz'altro la vicenda
Mediaset vs. Google, con una richiesta da parte di Mediaset di 500 milioni di euro di risarcimento danni per la diffusione, via YouTube, di parti di programmi Mediaset.
Due riflessioni:
1. Sia nel primo caso, che in quest'ultimo, chi ha materialmente caricato il filmato non è oggetto di attenzione da parte di chi in giudizio assume la violazione di un proprio diritto. Un atteggiamento che ricorda molto le prime crociate contro il file-sharing: si colpiva chi gestiva il sistema e non chi metteva in condivisione. Sarà che se devi andare a reclamare quattrini, vai da chi li ha di sicuro.
2. E' in fase di revisione la
direttiva 2000/31/CE i cui articoli 12, 13, 14 e 15 costituiscono le fondamenta giuridiche dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte dei Provider sulle informazioni che trasmettono e/o memorizzano. Quelle fondamenta, ultimamente, mi pare stiano iniziando a mostrare crepe, soprattutto per quanto concerne gli hosting provider. Crepe in cui gli avvocati si insinuano assai volentieri. Crepe dal cui allargarsi potrebbe derivare un serio nocumento per la libertà di espressione in Rete.
Occorre sancire in maniera ancora più forte l'indipendenza dei Provider rispetto alle informazioni veicolate. p.s.:
leggo ora che Guido Scorza ha dedicato un post allo stesso argomento, partendo da un episodio diverso... ve ne consiglio la lettura.
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Google video e la necessaria irresponsabilità dell'hosting provider

Strana la vita: lo scorso giovedì ho partecipato ad una riunione in cui, tra le altre cose, si valutava il testo della policy che un sito destinato ad ospitare User Generated Contents avrebbe dovuto adottare per cautelarsi rispetto all'eventuale illiceità di questi ultimi. La questione per me era sufficientemente chiara: maggiore fosse stata la terzietà del gestore della piattaforma rispetto ai contenuti, più ampie sarebbero state le garanzie che l'ordinamento gli avrebbe accordato.
Ancoravo la mia solida convinzione agli
articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003. In particolare la prima delle due disposizioni, così recita:
"Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".
A ciò aggiungasi l'incipit dell'art. 17 : "1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite".
Poi nella giornata di sabato, tramite il
blog di Daniele, arrivo
a questa notizia. La storia a suo tempo suscitò parecchio clamore: su YouTube alcuni delinquenti (per non dire di peggio) avevano caricato un video in cui insultavano e colpivano un ragazzo disabile.
Un'autentica vergogna che, tuttavia, solo grazie a YouTube era stata rivelata al mondo intero cosicchè i diretti responsabili erano stati chiamati a risponderne.
L'aspetto grottesco della vicenda è che subito dopo furono aperte delle indagini per verificare se fosse sussistente una qualche responsabilità penale da parte dei gestori del noto portale.
Bene (rectius: male) le indagini si sono concluse e, secondo quello che riferisce Repubblica, il pm Francesco Cajani sarebbe intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di quattro dirigenti di Google, giacchè avrebbero "offeso la reputazione dell'Associazione Vividown" e del ragazzo vittima del video, "consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine di Google Video Italia e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto", un filmato in cui i compagni di scuola "ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati".
In questi casi spero sempre che nella semplificazione giornalistica sia saltato qualcosa, perchè davvero non riesco a capire sulla base di quale norma Google Video Italia sarebbe stata chiamata ad operare un controllo preventivo sui contenuti immessi da suoi utenti, con buona pace dei richiamati articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003 (peraltro attuativo della direttiva comunitaria 2000/31/CE). Probabilmente non si imputa loro la "mancata sorveglianza" (non essendoci nessun obbligo a riguardo) ma, forse, il non aver rimosso prontamente il materiale una volta avuto contezza del carattere illecito dello stesso.
Staremo a vedere come evolverà la vicenda.
Morale della storia: il diritto è sempre incerto, o quanto meno la sua certezza si snoda su sentieri così accidentati che è lecito dubitare di poter giungere alla meta sani e salvi.
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