domenica, gennaio 22, 2012

L’emendamento “stargate” (ovvero, a proposito dell’emendamento “Fava” sulla responsabilità dell’hosting provider)

Gli appassionati di fantascienza ricorderanno un film del 1994, “Stargate”, nel quale un’antica porta, riattivata dopo secoli, metteva in collegamento la terra con un pianeta alieno.

Leggendo l’emendamento proposto dall’On. Fava (Lega Nord) alla legge comunitaria 2011, in questi giorni in discussione, e approvato in XIV Commissione, Camera dei Deputati, ho avuto l’impressione che nel nostro parlamento si sia aperto per qualche minuto uno “stargate” che ha risucchiato i nostri parlamentari indietro nel tempo, spingendoli in un universo parallelo.

(continua su Medialaws)

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mercoledì, dicembre 14, 2011

Segnalazioni: Convegno: libertà digitali, open source, open government & open data, Roma, 15 dicembre 2011

Settimana di convegni.

Domani parteciperò all'incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Forense su "Libertà digitali, open source, open government & open data".

La mia relazione avrà per tema "Diritto d’autore online e libertà digitali: la responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce della recente giurisprudenza di merito".

In particolare, proverò ad analizzare le sentenze gemelle RTI vs Yahoo e RTI vs IOL, e le ordinanze del Tribunale di Roma sui casi Yahoo e Rojadirecta.

In linea con il titolo del convegno, dopo l'evento pubblicherò sul blog la presentazione e un file con la raccolta dei provvedimenti citati (ed altri sullo stesso tema).

Se ci sarà tempo, non potrà mancare un riferimento ad Agcom, sempre nei miei pensieri :-)

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martedì, ottobre 12, 2010

E' la legge, bellezza.

Gilioli non perde occasione per ricordarci in quale stato di polizia viviamo.

Questa volta lo fa raccontando la storia capitata al blog "Sul Romanzo" che si è visto rimuovere da Google (il blog è ospitato sulla piattaforma blogger - come questo - di cui google è proprietaria) un paio di post dal presunto carattere diffamatorio a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini in corso per il reato di cui all'articolo 595 c.p. (diffamazione, per l'appunto).

La conclusione del post di Gilioli non lascia adito a dubbi: "E' una schifezza, che ovviamente non si può tecnicamente applicare ai giornali cartacei ma viene usata tranquillamente sul Web, con la complicità dei fornitori di servizi. E questo post è rivolto anche ai molti amici e conoscenti che ho a Google: davvero, ragazzi, non avevate alcuna alternativa a sdraiarvi come zerbini alla prima lettera, anziché aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado?"

Sulla presunta "schifezza" le cose più chiare e tecnicamente corrette le ha scritte Francesco Paolo Micozzi, commentando il post incriminato.

Le riporto di seguito, sperando che chi ha voglia di imparare qualcosa colga l'occasione per farlo:

"Purtroppo non si vede chiaramente il provvedimento di cui si parla però ritengo che non sia un atto particolarmente "strano".

Le ipotesi sono:
1) il PM non è ancora intervenuto e la PG agisce di propria iniziativa. In questo caso si applica l'art. 55 del c.p.p. nella parte in cui si dice che "la polizia giudiziaria DEVE … impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori". Evidentemente la polizia giudiziaria ha ritenuto che – per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze – la pagina "incriminata" (per la quale ritengo si proceda per diffamazione aggravata) dovesse essere rimossa.

2) il PM è intervenuto ed ha delegato alla PG di sottoporre a sequestro probatorio il sito in questione
3) il PM è intervenuto, ha richiesto un sequestro preventivo al GIP che ne ha disposto l'esecuzione mediante la PG.

Escluderei le ipotesi 2 e 3 perché così mi pare di capire dall'articolo.

Ma nella prima ipotesi trova applicazione l'art. 354 c.p.p. secondo cui "in relazione ai dati o ai sistemi informatici o telematici gli ufficiali di polizia giudiziaria adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso"… e provvedono alla "immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".
Probabilmente la PG ha richiesto a BigG (o meglio ha impartito le prescrizioni necessarie) di assicurarne la conservazione ed impedirne l'accesso.

Non è assolutamente detto, quindi, che un blog messo offline non sia ripristinabile o ne sia andato definitivamente perso il contenuto.

A questo punto, se vi è stata attività di iniziativa della PG, sarà il PM a dover convalidare o meno questo "sequestro" entro 48 ore (art. 355 cpp). Se si ha la convalida… solo contro quest'ultimo provvedimento del PM potrà proporsi riesame entro 10 giorni."

Sullo "sdraiarsi come zerbini" di Google & Co, sarebbe utile invece conoscere quanto prescrive l'articolo 16, d.lgs 70/2003:

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Tutto questo giusto per avere un paio di coordinate tecnico-giuridiche.

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sabato, settembre 04, 2010

Google/Youtube dovrà pagare per i video caricati dagli utenti

Un tribunale di Amburgo ha deciso che YouTube deve compensare la cantante Sarah Brightman per i video caricati dagli utenti della piattaforma.

La difesa spiegata da YouTube di essere un semplice hosting provider e, dunque, di non essere responsabile del materiale caricato dagli utenti non è stata considerata meritevole di accoglimento da parte della Corte.

Del resto che YouTube si sia progressivamente allontanato dal modello del "mero fornitore di spazio web" al quale la direttiva sul commercio elettronico garantisce un sostanziale regime di irresponsabilità rispetto al materiale caricato da terzi è evidenziato dalle scelte commerciali compiute a più riprese negli ultimi tempi: film a noleggio, accordi con le major e le collecting societies per la gestione dei diritti, integrazione con la televisione tradizionale.

I legali di YouTube annunciano di voler appellare la sentenza, ma la sensazione è che non si possa continuare ad invocare la disciplina sul commercio elettronico quando fa comodo e poi comportarsi come un vero e proprio broadcaster.

Sul punto mi pare che la direttiva comunitaria sugli avms (recepita nel nostro ordinamento con il c.d. Decreto Romani) chiarisca a sufficienza la nuova natura giuridica di servizi come quelli offerti da YouTube.

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domenica, aprile 25, 2010

La responsabilità di Ebay (in Austria)

In piena sbornia Google Vividown val bene leggere questo interessante articolo di Maria Talarico su Persona e Danno.

Un tribunale austriaco ha condannato il 31 marzo scorso eBay a un risarcimento di 16.463 euro, da corrispondere a un suo iscritto per merce acquistata sul portale d'aste e mai ricevuta.

Ancora una volta il tema è quello della irresponsabilità dell'intermediario rispetto alle attività compiute dagli utenti della piattaforma: ci si può trincerare dietro le clausole di salvaguardia contenute nella direttiva 2000/31/CE per speculare sulle condotte fraudolente di terzi?

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mercoledì, gennaio 13, 2010

C'è un giudice.... a Mantova

Il tribunale di Mantova, con sentenza 24 novembre 2009 (cfr. "Il sole 24 ore" di oggi, 13 gennaio, pag. 39) relativa ad un caso di diffamazione a mezzo web ha ricostruito in modo esemplare (e, per una volta, attenendosi alla lettera della legge) la differente posizione del content provider e dell'hosting provider: "...deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza"

Chiaro e lineare:

1. L'hosting provider non è responsabile in linea generale per i contenuti "ospitati", in forza delle disposizioni di cui al D.lgs 70/2003;
2. Lo diventa nel momento in cui non adempie all'obbligo di rimuovere il dato illecito di cui sia venuto a conoscenza che, tuttavia, sempre in ossequio alla citata normativa, non ha l'obbligo di ricercare.

C'è un giudice... a Mantova.

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domenica, marzo 22, 2009

Let's talk about Fair Use

Francesco Magnocavallo di Blogo.it mi segnala questo interessante articolo del Los Angeles Times sul Fair Use.

La scorsa settimana, durante il South by SouthWest 2009, si è tenuta una conferenza nel corso della quale sono stati analizzati alcuni video generati dagli utenti per valutare quali, secondo due esperti legali, fossero da considerarsi "leciti", pur in assenza di autorizzazione dei titolari dei diritti.

Qualunque legale immagina già quale possa essere la valutazione finale: dipende.

Per ogni video (fatta eccezione, forse, per il primo selezionato, avente connotati spiccatamente politici) c'erano buone ragioni in un senso o nell'altro.

La considerazione che ne discende è che, se la legislazione pone l'intermediario - il gestore della piattaforma di hosting - in una posizione scomoda, in cui, nel dubbio, meglio rimuovere, ecco allora che, di fatto, anche quelle utilizzazioni rientranti nel concetto di "fair use" non hanno possibilità di sopravvivere.

E' un problema che fu sollevato anche da McCain nel corso dell'ultima campagna presidenziale americana, in una bella lettera a Google, la cui risposta fu, essenzialmente, "Lei ha ragione, facciamo tutto il possibile per prevenire gli abusi dei titolari dei diritti, ma la legge ci mette in una posizione scomoda".

In rete, la libertà di espressione è intermediata. Se non garantiamo gli intermediari, perdiamo quella libertà, senza bisogno di tirarla via da un testo di legge.

P.s. qualunque cosa ne pensiate dell'estensione del Fair Use, penso che concorderete sul fatto che quest'uomo è un genio :-)



BOOMBOX from Ely Kim on Vimeo.

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sabato, febbraio 28, 2009

Abbiamo davvero bisogno di nuove norme?

Tempo fa, conversando con un amico, convenimmo sul fatto che l'ordinamento italiano mancava spesso di coerenza nelle sanzioni comminate. Gli dissi che sarebbe stato interessante avere a disposizione un software che, in caso di introduzione di una nuova legge, valutasse preventivamente le eventuali sanzioni ivi previste evidenziandone l'enormità o la particolare tenuità rispetto al bene oggetto di tutela.

Quel software non lo realizzammo mai e non so se altri l'abbiamo fatto.

Quello che so è che, leggendo il famigerato emendamento D'Alia e la proposta di modifica avanzata da Cassinelli, mi è venuto in mente un altro software che andrebbe sviluppato: ogni volta che si pensa di introdurre una norma "nuova" il software dirà se quella norma esiste già nell'ordinamento o le medesime finalità possono essere raggiunte applicando disposizioni (generali) già esistenti.

Perchè se come sostenuto da D'Alia, lo scopo di quell'emendamento è tirar via i gruppi che inneggiano alla Mafia su Facebook, posto che questo costituisca un reato, gli strumenti ci sono già, basta applicare l'articolo 16, D.lgs 70/2003.

Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.


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giovedì, luglio 31, 2008

Questione di sigle...

Sempre a proposito di Mediaset Vs Google.

A mio avviso è una vicenda che ha molto a che fare con il principio di neutralità della piattaforma rispetto ai contenuti su di essa veicolati e assai poco a che fare con gli User Generated Contents (UGC)... In questo caso si potrebbe coniare l'espressione User Stolen Contents (USC).

Capisco che per Mediaset sia più facile spillare quattrini da una multinazionale americana, ma non sarebbe il caso di rivolgersi a chi ha materialmente messo a disposizione del pubblico quei filmati, caricandoli su YouTube? Insomma non sarebbe più giusto per Mediaset prendersela con i propri, discoli, telespettatori?

Forse non è commercialmente conveniente... meglio la solida (e solita) multinazionale.

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Questo nome non mi è nuovo... (Mediaset vs. Google)

Ecco i nomi dei legali di Mediaset nella instauranda controversia nei confronti di Google inc. Qualcosa vi suona familiare?!?

"Italian publishing company Mediaset has hired local litigation firms Calleri Noviello & Morazzoni Sangalli and Studio Previti to represent it in a €500m lawsuit again Google and YouTube." (fonte: toplegalinternational.com)

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mercoledì, luglio 30, 2008

Non è un buon periodo per Google & co.

Non è un buon periodo per Google e il suo pupillo, You Tube. Prima la notizia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro dei suoi dirigenti, ora la citazione da parte di Mediaset per "illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del Gruppo".

Una richiesta di risarcimento pari a 500 milioni di euro.

Troppi spezzoni de "I Cesaroni", troppe esibizioni degli "Amici di Maria De Filippi"... decisamente troppi se si considera che Mediaset offre lo stesso servizio a pagamento e per 1,99 euro a puntata la stessa Mediaset vi "permette" di rividere "i Cesaroni" e tanto altro... con delle piccolissime limitazioni ("RICORDA! Potrai vedere i contenuti esclusivamente sul PC sul quale è stata attivata la fruizione del servizio (con il primo PLAY), per il periodo di tempo specificato nella pagina del prodotto scelto").

Ecco, mi chiedo se siamo di fronte ad episodi di pirateria o a forme di autotutela da parte di consumatori avveduti.

Sono curioso di vedere come si concluderà il giudizio (salvo accordi transattivi) e soprattutto quale ruolo in esso giocherà la disciplina dettata dal D.lgs 70/2003.

Naturalmente non è mia intenzione difendere lo sfruttamento commerciale intenzionale delle opere altrui. Google vende spazi pubblicitari esattamente come Mediaset e non è giusto che il suo traffico (e, dunque, i suoi profitti) sia originato da opere per le quali non sono stati corrisposti i relativi diritti.

Ciò non toglie che non si può equiparare una piattaforma di pubblicazione di contenuti inseriti dagli utenti con un tradizionale canale televisivo. Non è così sul piano normativo, non è così sul piano del semplice buon senso.

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domenica, luglio 27, 2008

Google video e la necessaria irresponsabilità dell'hosting provider

Strana la vita: lo scorso giovedì ho partecipato ad una riunione in cui, tra le altre cose, si valutava il testo della policy che un sito destinato ad ospitare User Generated Contents avrebbe dovuto adottare per cautelarsi rispetto all'eventuale illiceità di questi ultimi. La questione per me era sufficientemente chiara: maggiore fosse stata la terzietà del gestore della piattaforma rispetto ai contenuti, più ampie sarebbero state le garanzie che l'ordinamento gli avrebbe accordato.

Ancoravo la mia solida convinzione agli articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003. In particolare la prima delle due disposizioni, così recita: "Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

A ciò aggiungasi l'incipit dell'art. 17 : "1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite".

Poi nella giornata di sabato, tramite il blog di Daniele, arrivo a questa notizia. La storia a suo tempo suscitò parecchio clamore: su YouTube alcuni delinquenti (per non dire di peggio) avevano caricato un video in cui insultavano e colpivano un ragazzo disabile.

Un'autentica vergogna che, tuttavia, solo grazie a YouTube era stata rivelata al mondo intero cosicchè i diretti responsabili erano stati chiamati a risponderne.

L'aspetto grottesco della vicenda è che subito dopo furono aperte delle indagini per verificare se fosse sussistente una qualche responsabilità penale da parte dei gestori del noto portale.

Bene (rectius: male) le indagini si sono concluse e, secondo quello che riferisce Repubblica, il pm Francesco Cajani sarebbe intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di quattro dirigenti di Google, giacchè avrebbero "offeso la reputazione dell'Associazione Vividown" e del ragazzo vittima del video, "consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine di Google Video Italia e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto", un filmato in cui i compagni di scuola "ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati".

In questi casi spero sempre che nella semplificazione giornalistica sia saltato qualcosa, perchè davvero non riesco a capire sulla base di quale norma Google Video Italia sarebbe stata chiamata ad operare un controllo preventivo sui contenuti immessi da suoi utenti, con buona pace dei richiamati articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003 (peraltro attuativo della direttiva comunitaria 2000/31/CE). Probabilmente non si imputa loro la "mancata sorveglianza" (non essendoci nessun obbligo a riguardo) ma, forse, il non aver rimosso prontamente il materiale una volta avuto contezza del carattere illecito dello stesso.

Staremo a vedere come evolverà la vicenda.

Morale della storia: il diritto è sempre incerto, o quanto meno la sua certezza si snoda su sentieri così accidentati che è lecito dubitare di poter giungere alla meta sani e salvi.

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