L’emendamento “stargate” (ovvero, a proposito dell’emendamento “Fava” sulla responsabilità dell’hosting provider)

Gli appassionati di fantascienza ricorderanno un film del 1994, “Stargate”, nel quale un’antica porta, riattivata dopo secoli, metteva in collegamento la terra con un pianeta alieno.
Leggendo l’emendamento proposto dall’On. Fava (Lega Nord) alla legge comunitaria 2011, in questi giorni in discussione, e approvato in XIV Commissione, Camera dei Deputati, ho avuto l’impressione che nel nostro parlamento si sia aperto per qualche minuto uno “stargate” che ha risucchiato i nostri parlamentari indietro nel tempo, spingendoli in un universo parallelo.
(continua su Medialaws)
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Cassinelli salva Wikipedia?
Stando a quanto riferisce Corriere. it in Commissione Giustiza della Camera dei Deputati il comitato dei nove ha trovato un accordo che "salva" i blog dall'obbligo di rettifica con il conseguente rischio di dover pagare multe salate.
Questo è il testo dell'
emendamento proposto dall'On. Cassinelli e che, come potete leggere, limita l'applicazione della norma "ammazza-blog" ai soli
"i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5"L'articolo 5 citato è quello della legge sulla stampa (l. 47/1948) che concerne esclusivamente le testate registrate.
Se così dovesse essere, almeno questa mina è stata disinnescata. Non abbassiamo la guardia.
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Ispirazioni parlamentari
Che strana somiglianza...
questo il testo del
Progetto di Legge 2962, presentato alla Camera dei Deputati dall'on. Cassinelli in data 19 novembre 2009:
"1. L’articolo 7, comma 4, della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è sostituito dal seguente: « 4. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122, e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le ipotesi in cui si renda necessaria la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet, specificando fra le modalità di identificazione del soggetto almeno un’ipotesi che prescinda dall’identificazione fisica del medesimo ».
E questo è il
testo dell'emendamento al c.d. pacchetto sicurezza presentato dall'on. Palmieri qualche giorno fa:
"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet. 3. Le modalità di controllo dei dati previsti dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'interno."
Update: l'emendamento in questione è stato dichiarato inammissibile.
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Emendamento D'Alia, facciamo un pò d'ordine
Nonostante
sia stato detto e ridetto, continuano a circolare in rete notizie false - vi prego, non inoltrate email che vi arrivano su questa storia! - circa l'avvenuta approvazione del c.d. emendamento D'Alia (
qui il testo allora presentato).
L'emendamento in questione è stato soppresso nel passaggio alla Camera del Ddl Sicurezza.
Ora il
provvedimento è tornato al Senato, dove le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno concluso l'esame il 24 giugno senza approvare alcun emendamento.
Il disegno di legge passa all'esame dell'aula, dove è fissato per le ore 11 di martedì il termine per la presentazione di emendamenti.
Ad ogni modo se non credete a quanto sopra, fidatevi delle parole di D'Alia che ha presentato e fatto approvare dal Senato un ordine del giorno nelle cui premesse è dato leggere:
"premesso che: la Camera dei deputati durante l'esame in Commissione in sede referente ha soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica recante disposizioni per la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet".
- avviare un tavolo tecnico per l'esame e la valutazione degli strumenti tecnologici volti ad assicurare una maggiore sicurezza della rete internet in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con la partecipazione di università, enti di ricerca, con il Registro italiano del ccTLD.it, con organismi che collaborano a livello internazionale per il coordinamento delle risorse di internet e con associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione;
- implementare le forme di collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea ed in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;
- monitorare la corretta applicazione delle normative richiamate promuovendo, ove se ne ravvisi la necessità, le modificazioni o integrazioni ritenute opportune ai fini di una maggiore efficacia delle stesse.
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Addio all'emendamento D'Alia
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L'emendamento D'Alia è già legge... dal 2003
Ne avevo già parlato
qui.
Poi leggendo l'articolo "
Caccia alla streghe su Internet" su
Wired.it, ho scoperto che il
Sen. Vincenzo Vita (PD) la pensa esattamente come me
(“Non ho votato l'emendamento perché nonostante originasse da buone intenzioni, la sua scrittura era tecnicamente pericolosa. Non c'è bisogno di nuove leggi, c'è troppa enfasi normativa in questi settori. Con le leggi attuali già oggi se c'è un'indagine che accerta responsabilità definite, il sito può essere oscurato. L'emendamento D'Alia, oltre che dannoso per la sua ampiezza e indeterminatezza avrebbe delle conseguenze profondamente inutili, di tipo censorio”).
Completo il ragionamento con questo raffronto... ditemi voi se il combinato disposto dell'articolo 14, comma 3 (che riporto qui sotto) e 16, comma 3 (citato in un precedente
post), D.lgs 70/2003 non può portare ad affermare (forse un pò provocatoriamente) che l'emendamento D'Alia è legge dello Stato... dal 2003.
Comma 1 dell'Emendamento D'Alia, nel testo approvato al Senato:
Art. 50-bis.
(Repressione di attivita` di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita` di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attivita` indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
Vs.
Articolo 14, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
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Abbiamo davvero bisogno di nuove norme?
Tempo fa, conversando con un amico, convenimmo sul fatto che l'ordinamento italiano mancava spesso di coerenza nelle sanzioni comminate. Gli dissi che sarebbe stato interessante avere a disposizione un software che, in caso di introduzione di una nuova legge, valutasse preventivamente le eventuali sanzioni ivi previste evidenziandone l'enormità o la particolare tenuità rispetto al bene oggetto di tutela.
Quel software non lo realizzammo mai e non so se altri l'abbiamo fatto.
Quello che so è che, leggendo il famigerato
emendamento D'Alia e la
proposta di modifica avanzata da Cassinelli, mi è venuto in mente un altro software che andrebbe sviluppato: ogni volta che si pensa di introdurre una norma "nuova" il software dirà se quella norma esiste già nell'ordinamento o le medesime finalità possono essere raggiunte applicando disposizioni (generali) già esistenti.
Perchè se come sostenuto da D'Alia, lo scopo di quell'emendamento è tirar via i gruppi che inneggiano alla Mafia su Facebook, posto che questo costituisca un reato, gli strumenti ci sono già, basta applicare l'articolo 16, D.lgs 70/2003.
Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
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