giovedì, luglio 31, 2008

Questione di sigle...

Sempre a proposito di Mediaset Vs Google.

A mio avviso è una vicenda che ha molto a che fare con il principio di neutralità della piattaforma rispetto ai contenuti su di essa veicolati e assai poco a che fare con gli User Generated Contents (UGC)... In questo caso si potrebbe coniare l'espressione User Stolen Contents (USC).

Capisco che per Mediaset sia più facile spillare quattrini da una multinazionale americana, ma non sarebbe il caso di rivolgersi a chi ha materialmente messo a disposizione del pubblico quei filmati, caricandoli su YouTube? Insomma non sarebbe più giusto per Mediaset prendersela con i propri, discoli, telespettatori?

Forse non è commercialmente conveniente... meglio la solida (e solita) multinazionale.

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Questo nome non mi è nuovo... (Mediaset vs. Google)

Ecco i nomi dei legali di Mediaset nella instauranda controversia nei confronti di Google inc. Qualcosa vi suona familiare?!?

"Italian publishing company Mediaset has hired local litigation firms Calleri Noviello & Morazzoni Sangalli and Studio Previti to represent it in a €500m lawsuit again Google and YouTube." (fonte: toplegalinternational.com)

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mercoledì, luglio 30, 2008

Non è un buon periodo per Google & co.

Non è un buon periodo per Google e il suo pupillo, You Tube. Prima la notizia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro dei suoi dirigenti, ora la citazione da parte di Mediaset per "illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del Gruppo".

Una richiesta di risarcimento pari a 500 milioni di euro.

Troppi spezzoni de "I Cesaroni", troppe esibizioni degli "Amici di Maria De Filippi"... decisamente troppi se si considera che Mediaset offre lo stesso servizio a pagamento e per 1,99 euro a puntata la stessa Mediaset vi "permette" di rividere "i Cesaroni" e tanto altro... con delle piccolissime limitazioni ("RICORDA! Potrai vedere i contenuti esclusivamente sul PC sul quale è stata attivata la fruizione del servizio (con il primo PLAY), per il periodo di tempo specificato nella pagina del prodotto scelto").

Ecco, mi chiedo se siamo di fronte ad episodi di pirateria o a forme di autotutela da parte di consumatori avveduti.

Sono curioso di vedere come si concluderà il giudizio (salvo accordi transattivi) e soprattutto quale ruolo in esso giocherà la disciplina dettata dal D.lgs 70/2003.

Naturalmente non è mia intenzione difendere lo sfruttamento commerciale intenzionale delle opere altrui. Google vende spazi pubblicitari esattamente come Mediaset e non è giusto che il suo traffico (e, dunque, i suoi profitti) sia originato da opere per le quali non sono stati corrisposti i relativi diritti.

Ciò non toglie che non si può equiparare una piattaforma di pubblicazione di contenuti inseriti dagli utenti con un tradizionale canale televisivo. Non è così sul piano normativo, non è così sul piano del semplice buon senso.

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martedì, luglio 29, 2008

Netroots Nation Keynote

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domenica, luglio 27, 2008

Occasione Perduta? Innovazione e società della conoscenza in un paese anormale

Ricevo questa segnalazione da Flavia Marzano e la rilancio assai volentieri sul Blog. Con tutta probabilità ci sarà qualcuno del Co.Pi.Da.

Buona lettura!

UnaRete (www.unarete.org) sta organizzando "Occasione Perduta? Innovazione e società della conoscenza in un paese anormale" che si terrà da venerdì 17 ottobre 2008 alle 20.00 a domenica 19 ottobre 2008 alle 13.00 presso l'Hotel Granduca di San Giuliano Terme (PI).

All'organizzazione e alla definizione generale dell'evento, con Unarete (presidente Paolo Zocchi), la cui struttura è coordinata dalla sottoscritta, sta collaborando IDC.

Il programma, ancora provvisorio, è reperibile su http://occasioneperduta.ning.com iscrivetevi se potete/volete.

I temi su cui ci confronteremo sono i tre seguenti:

  1. Nuove libertà della Società dell'Informazione e della Conoscenza
  2. eGovernment e qualità della vita (mobilità, welfare, sicurezza, salute, ambiente)
  3. Fare impresa nell'era della rete

L'obiettivo finale è quello della stesura di un manifesto per il futuro dell'innovazione e, nel contempo, dare più vigore (e maggiore interrelazione) a tutte le iniziative che molti tra di noi hanno lanciato in questi anni sul tema delle nuove tecnologie, ma che forse non hanno raggiunto i risultati sperati.

Siamo convinti che molte questioni importanti, dalla sicurezza dei cittadini, al decentramento delle funzioni, dal potere d'acquisto alle questione che riguardano energia ed ambiente, possono avere una prima soluzione nella coraggiosa decisione di investire in nuove tecnologie dell'informazione, nell'ottica della creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo sociale.

Non si tratta di dare solo più spazio all'innovazione tecnologica, bensì di definirla come la priorità principale dell'azione politica del futuro, scommettendo su una visione di insieme, certamente da ricostruire anche attraverso la ripresa del dibattito.

All'interno delle giornate, oltre alle varie iniziative previste, vorremmo promuovere una tavola rotonda tra le Associazioni che si occupano di innovazione e/o società dell'informazione e della conoscenza, per confrontare e condividere, ciascuna nel proprio ambito di lavoro, delle tesi comuni.

Ogni associazione interessata è benvenuta

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Google video e la necessaria irresponsabilità dell'hosting provider

Strana la vita: lo scorso giovedì ho partecipato ad una riunione in cui, tra le altre cose, si valutava il testo della policy che un sito destinato ad ospitare User Generated Contents avrebbe dovuto adottare per cautelarsi rispetto all'eventuale illiceità di questi ultimi. La questione per me era sufficientemente chiara: maggiore fosse stata la terzietà del gestore della piattaforma rispetto ai contenuti, più ampie sarebbero state le garanzie che l'ordinamento gli avrebbe accordato.

Ancoravo la mia solida convinzione agli articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003. In particolare la prima delle due disposizioni, così recita: "Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

A ciò aggiungasi l'incipit dell'art. 17 : "1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite".

Poi nella giornata di sabato, tramite il blog di Daniele, arrivo a questa notizia. La storia a suo tempo suscitò parecchio clamore: su YouTube alcuni delinquenti (per non dire di peggio) avevano caricato un video in cui insultavano e colpivano un ragazzo disabile.

Un'autentica vergogna che, tuttavia, solo grazie a YouTube era stata rivelata al mondo intero cosicchè i diretti responsabili erano stati chiamati a risponderne.

L'aspetto grottesco della vicenda è che subito dopo furono aperte delle indagini per verificare se fosse sussistente una qualche responsabilità penale da parte dei gestori del noto portale.

Bene (rectius: male) le indagini si sono concluse e, secondo quello che riferisce Repubblica, il pm Francesco Cajani sarebbe intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di quattro dirigenti di Google, giacchè avrebbero "offeso la reputazione dell'Associazione Vividown" e del ragazzo vittima del video, "consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine di Google Video Italia e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto", un filmato in cui i compagni di scuola "ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati".

In questi casi spero sempre che nella semplificazione giornalistica sia saltato qualcosa, perchè davvero non riesco a capire sulla base di quale norma Google Video Italia sarebbe stata chiamata ad operare un controllo preventivo sui contenuti immessi da suoi utenti, con buona pace dei richiamati articoli 16 e 17 del D.lgs 70/2003 (peraltro attuativo della direttiva comunitaria 2000/31/CE). Probabilmente non si imputa loro la "mancata sorveglianza" (non essendoci nessun obbligo a riguardo) ma, forse, il non aver rimosso prontamente il materiale una volta avuto contezza del carattere illecito dello stesso.

Staremo a vedere come evolverà la vicenda.

Morale della storia: il diritto è sempre incerto, o quanto meno la sua certezza si snoda su sentieri così accidentati che è lecito dubitare di poter giungere alla meta sani e salvi.

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Social Networking Wars... geniale!

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venerdì, luglio 25, 2008

Addio carta? Parliamone a Lecce

ANORC: II Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti

L'ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva) presenta il II Forum nazionale sulla dematerializzazione dei documenti che si terrà il prossimo 18 settembre a Lecce. L'evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Oltrelinea e con il patrocinio di Link Campus University, Assintel, Assosoftware, Anssaif, Circolo dei Giuristi Telematici, Centro Studi & Ricerche SCiNT.

"Le aziende e le pubbliche amministrazioni sembrano ormai pronte per dire definitivamente addio alla carta e passare al digitale. Molti i progetti sui processi di innovazione digitale a livello internazionale. La gestione documentale attraverso la conservazione sostitutiva è, infatti, il processo evolutivo culturale del secolo.

Tuttavia, tanti sono ancora i dubbi in materia. A che punto siamo con la dematerializzazione dei documenti amministrativi e fiscali? I sistemi di applicazione tecnico-informatici necessari per avviare i processi di dematerializzazione sono conformi alla macchinosa normativa in materia? Riusciremo a creare uno standard qualitativo univoco e accettato a livello europeo?

Sulla scia del primo Forum, tenutosi a Lecce l'8 e il 9 Giugno 2007, il Secondo Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti si propone, dunque, di capire se qualcosa è cambiato rispetto allo scorso anno, se la macchina della dematerializzazione ha effettivamente avviato i motori ed è pronta a partire.

Un confronto istituzionale tra i massimi esperti del settore, referenti delle pubbliche amministrazioni e rappresentanti di società che hanno già avviato progetti di dematerializzazione, aiuterà a sciogliere i dubbi.

Il Forum, che si terrà a Lecce il 18 Settembre 2008, si rivolge a tutti coloro che vogliono essere aggiornati sulle ultime novità in materia di dematerializzazione, quindi, a manager, dirigenti e funzionari che sono chiamati a gestire i complessi sistemi di conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, ma, anche, a professionisti specializzati e referenti delle istituzioni, che potranno confrontarsi con i massimi esperti del settore sui temi in oggetto.

La precedente edizione si è svolta nella cornice del Dig-Eat, mentre questa nuova edizione si svolgerà all'interno dell'Arena del Marketing e della Comunicazione, Ring! Next Mediterranean è il titolo dell'edizione 2008 di Ring, che individua proprio nel Mediterraneo la piattaforma geo-culturale e strategica per far nascere un nuovo modello di sviluppo. Imprese di eccellenza, Istituzioni, Agenzie e tutti gli operatori della filiera del marketing e della comunicazione si incontrano per affinare le leve della competitività sui mercati internazionali."

Tre le aree tematiche dell'Arena:
- Globalizzazione e competitività sostenibile
- Il migliore futuro nella comunicazione e nell'ICT
- Marketing dell'Innovazione per dare valore al pensiero

Il Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti è un progetto ideato e coordinato dall'Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva.

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mercoledì, luglio 23, 2008

Call for comments... and friends

Quache giorno fa la Commissione Europea ha pubblicato un libro verde dal titolo "Copyright in the Knowledge Economy"sul tema della possibile rivisitazione delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi riconosciuti agli autori nell'ambito della direttiva 2001/29/CE.

Le questioni sollevate nel testo sono tutte di grande interesse ed attualità: si va dalle opere orfane, agli User Generated Contents, dall'accesso ai materiali protetti da parte di soggetti disabili, al ruolo delle biblioteche nella conservazione del patrimonio culturale.

L'ultima sezione è un call for comments con cui si invitano i vari stakeholders a prendere posizione sugli interrogativi formulati al termine di ciascun paragrafo e a formulare eventuali proposte entro il 30 novembre 2008.

Come Co.Pi.Da. stavamo pensando di preparare un documento. C'è qualcuno là fuori interessato a partecipare? Penso, ad esempio, a Daniele, Guido, Leonardo, Dok e tutti gli altri curiosi del copyright che passano di tanto in tanto da queste parti.

Vi aspetto?

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domenica, luglio 20, 2008

Il Maxiemendamento... dove tutto è possibile

Ho dato un'occhiata al maxiemendamento governativo al D.L.112/2008, che andrà in votazione la prossima settimana. Sul testo è stata posta la fiducia: in pratica il Governo se l'è suonata e cantata in fase di stesura del decreto (non avrebbe potuto essere altrimenti) e altrettanto ha fatto in sede di conversione, con buona pace della discussione parlamentare.

Sono tante le novità. Mi soffermo su due, non le più importanti in assoluto ma di qualche interesse per chi si occupa di diritto di nuove tecnologie.

Primo: nell'art. 15 sui libri di testo è stata mantenuta la dizione "scaricabile" che, invece, sembrava dovesse essere sostituita con "accessibile". Avevo espresso le mie perplessità sul punto e sono contento che non se ne sia fatto nulla.

Secondo: viene introdotto un comma 1-bis all'articolo 36 che così recita: "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In tal caso l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo, fatta salva la disciplina tributaria esistente".

La disposizione di cui sopra era originariamente presente nella bozza di disegno di legge Finanziaria circolata in rete qualche tempo fa, registrando da subito il secco dissenso del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nella sua prima formulazione essa andava addirittura a modificare il comma 2 dell'art. 2470, c.c., concernente la cessione di quote di società a responsabilità limitata.

Viene ora modificata la forma ma la sostanza resta la stessa e le perplessità pure.
C'è un aspetto che balza subito agli occhi: se trasferisco una quota avvalendomi del caro e vecchio documento cartaceo, allora avrò la necessità che la mia sottoscrizione sia autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali, ex art. 2703 c.c., verificheranno la mia identità e attesteranno che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta in loro presenza.

Se lo stesso trasferimento è realizzato per il tramite di un documento informatico sottoscritto digitalmente (cioè l'equivalente del documento analogico sottoscritto) allora l'autentica non serve più. Singolare, se si considera che è lo stesso legislatore ad aver previsto all'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma autenticata anche con riferimento alla sottoscrizione elettronica ( Art. 25.Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico...)

Il dato di maggior rilievo è che per lo stesso atto vengano richieste cautele maggiori, se effettuato in modalità analogica, e minori, se effettuato in modalità digitale.
Assistiamo, dunque, in settori diversi, ad una progressiva sostituzione del diritto con la tecnologia: ciò che un tempo veniva demandato ad una architettura legale (norma del codice civile + intervento di soggetto terzo abilitato dall'ordinamento), oggi lo si tende a demandare ad una architettura informatica (regole tecniche + dispositivi sicuri) cui la legge si limita riconoscere efficacia sul piano dei rapporti giuridici.
Ciò detto, stante la scarsa diffusione della firma digitale nel nostro paese, non credo che saranno in molti ad avvalersi di tale disposizione.

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sabato, luglio 19, 2008

Ho appena iniziato a leggere...


Me lo aveva regalato una collega tempo fa. Omaggio a lunghi sfoghi reciproci sulle persone oggetto del testo. Era rimasto in libreria in attesa del giusto tempo per la lettura. Strane coincidenze: anche questo libro rimanda a Stanford. Le prime settanta pagine sono illuminanti.

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venerdì, luglio 18, 2008

Emendare l'emendabile (ovvero, le ore piccole dei parlamentari)

L'approvazione della legge di conversione del D.L. 112/2008 si sta rivelando un autentico tour de force, con emendamenti e sub-emendamenti che continuano a spuntare da questa o da quell'altra parte. Il Governo per chiudere la partita presenterà un unico maxiemendamento, ponendo la fiducia: partita chiusa, Parlamento (sostanzialmente) inutile.

Per gustarvi (si fa per dire) il gioco degli emendamenti date un'occhiata a questo documento: si tratta delle proposte di modifica approvate dalla Commissione Bilancio e Finanze.

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giovedì, luglio 17, 2008

Un passo verso l'eternità

Ieri la Commissione Europea ha adottato due iniziative in ambito copyright: la prima attiene ad una proposta di direttiva sull'estensione dei diritti connessi dagli attuali 50 anni dalla fissazione a 95 anni (in sostanza il termine risulta raddoppiato), la seconda è, invece, finalizzata ad un'armonizzazione delle discpline nazionali in merito alla co-paternità di opere musicali.

A questa pagina trovate le risposte della Commissione alle domande che probabilmente più di qualcuno si sarà posto sulla necessità dell' estensione di cui alla prima proposta. Io l'ho lette e non mi hanno convinto. Vedete voi.

Singolare che in parellelo la Commissione abbia anche pubblicato un libro verde sul copyright nella società della conoscenza. Singolare perchè quando si tratta di tutelare gli interessi degli autori, dei produttori, degli interpreti si procede speditamente verso provvedimenti di carattere normativo; quando, invece, si tratta di valutare specifiche eccezioni per consentire la produzione di nuovi contenuti da parte degli utenti a partire da quelli esistenti e protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore, allora si procede ragionando sui massimi sistemi, riempendo pagine su pagine senza approdare ad alcun atto concreto.

Mentre il Prof. Marco Ricolfi parla di copyright 2.0, attingendo a piene mani alle proposte formulate da Lawrence Lessig, le prospettive di riforma in seno all'Unione Europea lasciano intravedere un altro mondo: un mondo in cui il diritto d'autore ed i diritti connessi sono eterni, ogni uso dell'opera è controllato, ogni uso dell'opera è regolato.

Ed allora, persa irrimediabilmente la battaglia sulla durata dei diritti (da lì non credo si tornerà più indietro, caso mai si andrà avanti), occorre concentrarsi sull'ampliamento delle aree di libera utilizzazione al fine di non disperdere le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in termini di interazione con le opere protette.

Da questo punto di vista molto interessante il paragrafo dedicato agli UCG del citato libro verde che si conclude con una domanda cui occorre dare una risposta assolutamente positiva: Should an exception for user-generated content be introduced into the Directive?

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domenica, luglio 13, 2008

Sicuri di volere un IPhone? (parte seconda)

Come riporta Guido Iodice sul suo blog:

  1. l’iphone non ha l’inoltro degli sms
  2. l’iphone non supporta gli mms
  3. l’iphone non ha flash, puoi vedere youtube su un particolare programma, ma tutto il resto, nulla
  4. l’iphone non ha neppure java (forse lo avrà, forse no…)
  5. per navigare devi farti un abbonamento che costa come la rata di un’automobile

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Libro unico (e digitale) del lavoro

L'art. 39, D.L 112/2008 (attualmente in fase di conversione in legge) ha previsto l'istituzione del libro unico del lavoro in luogo degli attuali libro paga e libro matricola. La disposizione rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale per le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione dello stesso.

L'Anorc (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione), di cui mi onoro di far parte, pubblica la prima stesura del Decreto: particolarmente significativa la possibilità di tenuta e conservazione informatica del Libro Unico.
Un ulteriore passo avanti verso quell'eliminazione di carta inutile auspicata dal Ministro Brunetta.

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Sicuri di volere un IPhone?

Leonardo sul suo blog ha pubblicato un lungo ed interessante post dal titolo "Il trusted computing per l'Apple IPhone".

In questi giorni di assalto ai negozi per assicurarsi l'ultima novità di casa Apple, val bene una lettura.

Mi rendo conto che quelli esposti da Leonardo sono argomenti destinati a far presa solo su chi abbia una certa competenza tecnica o su chi nutra curiosità per il rapporto tra tecnologia e libertà individuali.

Ad ogni modo, data la mia formazione umanistica, non ho potuto non notare, ancora una volta, come il termine "fiducia" venga utilizzato varcando i limiti del suo originario significato.

Tempo fa mi capitò di vedere su youtube questo filmato: lo trovai semplice e geniale.

Faccio mia la sua conclusione: "Se Loro non si fidano di Voi, perchè Voi dovreste fidarvi di Loro?"

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venerdì, luglio 11, 2008

Ancora sui libri di testo online: sta per iniziare l'era dell'accesso

Una settimana fa, parlando dell'articolo 15 D.L. 112/2008, sui libri di testo scolastici in formato elettronico esprimevo alcune preoccupazioni sulle modalità operative con le quali la norma avrebbe potuto ricevere attuazione concludendo: "Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta".

Purtroppo, i miei timori sembrano aver trovato riscontro in un emendamento proposto dal Governo in sede di conversione del Decreto e che presto sarà votato dall'aula.

Si tratta dell'emendamento che mi segnalava ieri Dok e che così recita:


ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: on line, la parola: scaricabile è sostituita dalla seguente: accessibile. 15. 16.Il Governo.


Posto che in questo caso il termine non è utilizzato con riferimento alla normativa a tutela dei soggetti disabili (resta, infatti, immutato il periodo successivo che così recita: "Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili") il cambiamento di terminologia desta preoccupazione.

Secondo la proposta governativa, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, ai libri di testo di potrà solo "accedere": dunque, si pagherà (magari un pò meno) per la mera consultazione del testo e l'anno dopo, se si vorrà consultare lo stesso testo, si pagherà di nuovo.

Spero solo siano scenari che a nessuno venga in mente di realizzare.

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giovedì, luglio 10, 2008

Libri di testo online: quanti emendamenti!!!

Qualche giorno fa avevo parlato dell'art. 15 del D.L. 112/2008 con il quale il Governo, al fine di ridurre il costo dei libri di testo scolastici, ha dettato disposizioni volte a favorire l'uso di e-book didattici.

Dok, in un commento, mi informa di un emendamento governativo dal significato, diciamo così, equivoco. La notizia non riporta l'esatta dizione del testo proposto e lo stesso dovrebbe essere ufficialmente disponibile solo da domani. Quindi attendo prima di commentarlo.

In compenso sono stati presentati tutta una serie di emendamenti di iniziativa parlamentare, uno dei quali, in particolare, risulta degno di nota ed è il seguente:

"Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, aggiungere le seguenti: a condizione che i testi presentino garanzie sulla provenienza, sull'integrità dei contenuti e sul rispetto dei diritti di autore."
15. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Giusta osservazione... iniziassero a circolare libri di testo pirata :-)

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mercoledì, luglio 09, 2008

School's out... pensieri in disordine

Lunedì è stata giornata d'esami alla Link Campus. Oggi, in serata, ho corretto i compiti e inviato i risultati in segreteria. La scuola per quest'anno è finita, almeno per me. Ai miei studenti che so impegnati in altri esami faccio un grande in bocca al lupo e coltivo la speranza di incontrarli nuovamente fra qualche anno, da laureati, all'inizio della loro carriera lavorativa.

Sono stati mesi faticosi ed intensi, in cui conciliare i diversi impegni lavorativi ha richiesto doti da equilibrista (del resto, per citare Nietzsche, "l'uomo è una corda tesa sopra un abisso"). Essere arrivati alla fine del percorso tutti interi è già un buon risultato :-)

Venerdì scorso ho fatto una lunga chiacchierata con Leonardo Maccari: un estratto finirà in un radio-documentario dal titolo "Il copyright sulla cultura". E' stata la chiusura di un cerchio, il cui primo punto era stato posto lo scorso settembre, con l'incontro tra una delegazione di Frontiere Digitali e il Prof. Gambino, presidente del Comitato Consultivo Permanente sul Diritto d'Autore.
Mesi che sembrano anni, tante le cose che sono successe nel frattempo. Un grazie di cuore a Leonardo, con l'impegno di rivederci presto a Firenze.

E' stato l'anno lavorativo più ricco di volti, più ricco di persone che si sono affacciate nella mia vita, alcune per brevi istanti, altre con la sensazione di esserci sempre state, altre ancora che sono bruciate via in fretta.

Ogni cosa ha il suo tempo, me lo ripeto spesso. A volte con dispiacere, a volte tirando un bel sospiro di sollievo.

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domenica, luglio 06, 2008

Libri: ultimi acquisti



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venerdì, luglio 04, 2008

Lessig @ Personal Democracy Forum 2008

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Firma digitale: il governo non cambi di nuovo le regole!!!

Il Ministero per la P.A e l'Innovazione ha pubblicato un estratto del disegno di legge finanziaria 2009-2011 (il gemello del D.L. 112/2008) il cui articolo 49 prevede una delega al Governo al fine di apportare ulteriori modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005, già modificato una prima volta con il D.lgs 159/2006 e poi, ancora, con alcune disposizioni contenute nella Finanziaria 2008) .

La cosa più grave (oltre al solito ipertrofismo normativo) è che alla lettera c) del succitato articolo 49 si dice: "modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese"

Parliamoci chiaro, se si sta cercando di affossare definitivamente l'uso di qualsivoglia sottoscrizione elettronica nel nostro paese, questa è la strada migliore. Non si può continuare a cambiare le regole ogni due o tre anni, non è tollerabile.

Stiamo ancora aspettando la regolamentazione tecnica ex art. 71 del CAD (del resto sono passati "solo" tre anni) e si pensa di rimettere mano alla legge? Ma stiamo scherzando?

Senza contare i disastri che lo stato di incertezza conseguente all'approvazione di una simile disposizione potrebbe ingenerare sui processi di conservazione sostitutiva, rispetto ai quali la firma digitale (e le regole che la governano) rappresenta lo strumento principe.

Le norme che ci sono vanno più che bene. Se la firma digitale è poco (e male) usata non è un problema di regole ma di mentalità. E quella di certo non la cambi mettendo mano al CAD un anno si e l'altro pure.


Art. 49
(Codice dell’amministrazione digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;
c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;
d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;
g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti

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mercoledì, luglio 02, 2008

Libri di testo online... mi era sfuggito

C'è una norma contenuta nel recente Decreto-legge 112/2008 che, in tutta sincerità, mi era sfuggita. Devo ringraziare la collega Raffaella Pellegrino per avergli dato il giusto risalto su dirittodautore.it.

Si tratta dell'articolo 15, rubricato "Costi dei libri scolastici", la cui finalità è indubbiamente lodevole ma sulla cui attuazione occorre vigilare onde evitare di ritrovarci con figli e nipoti che non siano più proprietari (oltre a innumerevoli altre cose) anche dei loro libri di testo.

Riporto in calce la disposizione, evidenziando in neretto gli aspetti, a mio avviso, di potenziale criticità.

Sgombriamo il campo da velleità complottistiche: la norma per come scritta può rappresentare la grande occasione per un cambiamento culturale nel diritto d'autore, che porti a preferire l'adozione di testi distribuiti sotto licenze CC et similia, o finanche testi che siano il frutto di processi collaborativi e, dunque, il cui aggiornamento sia assolutamente decentralizzato (mi viene in mente il progetto Wikibooks).

Tuttavia occorre essere vigili per evitare che il passaggio dal cartaceo al digitale riduca le possibilità di utilizzazione ed interazione con il testo da parte degli studenti. Non sto a ripetere in questa sede la metafora di Lessig sugli usi regolati e gli usi non regolati, ma è di tutta evidenza che l'e-book consente un controllo di gran lunga superiore al corrispondente cartaceo su ogni potenziale uso dell'opera.

Se non si sviluppa la giusta sensibilità sul "come" il relativo file è licenziato, sulla presenza o meno di Misure Tecnologiche di Protezione si corre il rischio di trovarsi con e-book usa e getta, che non possono essere conservati, che "scadono" al termine dell'anno scolastico, che non possono essere trasmessi in eredità al proprio fratello minore.

E' per questo che quel "decreto di natura regolamentare del Mibac sulle caratteristiche tecnologiche dei libri" un pò mi inquieta: non vorrei diventasse la sede per un riconoscimento di specifiche MTP di cui i libri di testo debbano essere obbligatoriamente dotati onde impedirne la copia o la circolazione non autorizzata.

Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta.


Art. 15.

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

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