martedì, settembre 09, 2008

Libri di testo online: come volevasi dimostrare

Alla provocazione del Codacons sui libri di testo online ha fatto seguito, come era facile immaginare, la dura replica dell'Associazione Italiana Editori che, giustamente, ne ricorda la contrarietà alle vigenti disposizione di legge e minaccia azioni legali.

Cosa c'entra il diritto d'autore con il caro libri? Affrontare il problema sul serio, no?!?

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venerdì, settembre 05, 2008

Sui libri di testo online non servono le provocazioni

Come noto, il D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, contiene una disposizione rubricata "Costo dei libri scolastici" che così recita:

Art. 15.

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.


Qualche giorno fa, nel corso della trasmissione televisiva UnoMattina, il presidente del Codacons ha lanciato un'iniziativa provocatoria e assolutamente scellerata per i soggetti chiamati a cooperare alla sua realizzazione.

Riporto dal sito del Codacons: "Ogni classe – spiega il presidente Rienzi – può acquistare un solo libro ed inserirlo on line attraverso il nostro sito, così da renderlo stampabile per ogni studente. Con tale iniziativa vogliamo applicare subito l’art. 15 della legge 112/08 – prosegue Rienzi – che consente già per l’anno scolastico ai blocchi di partenza di accedere gratuitamente ai testi disponibili su internet".

Siamo impazziti? E' consapevole Rienzi delle conseguenze, finanche penali, cui potrebbero andare incontro le persone che dessero seguito al suo invito?

E cosa c'entra l'applicazione dell'articolo 15 sopra citato? Quando la norma dice "Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente", presuppone che quei testi siano legittimamente disponibili online.

Premetto che, come ho già avuto modo di dire, la norma mi sembra inutile per combattere il caro libri, giacchè la sostituzione di una tecnologia con un'altra non appare, in questa specifica ipotesi, in grado di produrre alcun beneficio... anzi.

Se, però, si vuole sfruttare bene quell'articolo 15, se ne valutino in fondo le potenzialità, si faccia una campagna per l'adozione di licenze Creative Commons in ambito scolastico, si guardi a progetti come CC learn.

Ecco, quello sarebbe un modo saggio di sfruttare le potenzialità del digitale. Non chiedere il "solito" atto di pirateria.


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domenica, luglio 20, 2008

Il Maxiemendamento... dove tutto è possibile

Ho dato un'occhiata al maxiemendamento governativo al D.L.112/2008, che andrà in votazione la prossima settimana. Sul testo è stata posta la fiducia: in pratica il Governo se l'è suonata e cantata in fase di stesura del decreto (non avrebbe potuto essere altrimenti) e altrettanto ha fatto in sede di conversione, con buona pace della discussione parlamentare.

Sono tante le novità. Mi soffermo su due, non le più importanti in assoluto ma di qualche interesse per chi si occupa di diritto di nuove tecnologie.

Primo: nell'art. 15 sui libri di testo è stata mantenuta la dizione "scaricabile" che, invece, sembrava dovesse essere sostituita con "accessibile". Avevo espresso le mie perplessità sul punto e sono contento che non se ne sia fatto nulla.

Secondo: viene introdotto un comma 1-bis all'articolo 36 che così recita: "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In tal caso l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo, fatta salva la disciplina tributaria esistente".

La disposizione di cui sopra era originariamente presente nella bozza di disegno di legge Finanziaria circolata in rete qualche tempo fa, registrando da subito il secco dissenso del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nella sua prima formulazione essa andava addirittura a modificare il comma 2 dell'art. 2470, c.c., concernente la cessione di quote di società a responsabilità limitata.

Viene ora modificata la forma ma la sostanza resta la stessa e le perplessità pure.
C'è un aspetto che balza subito agli occhi: se trasferisco una quota avvalendomi del caro e vecchio documento cartaceo, allora avrò la necessità che la mia sottoscrizione sia autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali, ex art. 2703 c.c., verificheranno la mia identità e attesteranno che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta in loro presenza.

Se lo stesso trasferimento è realizzato per il tramite di un documento informatico sottoscritto digitalmente (cioè l'equivalente del documento analogico sottoscritto) allora l'autentica non serve più. Singolare, se si considera che è lo stesso legislatore ad aver previsto all'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma autenticata anche con riferimento alla sottoscrizione elettronica ( Art. 25.Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico...)

Il dato di maggior rilievo è che per lo stesso atto vengano richieste cautele maggiori, se effettuato in modalità analogica, e minori, se effettuato in modalità digitale.
Assistiamo, dunque, in settori diversi, ad una progressiva sostituzione del diritto con la tecnologia: ciò che un tempo veniva demandato ad una architettura legale (norma del codice civile + intervento di soggetto terzo abilitato dall'ordinamento), oggi lo si tende a demandare ad una architettura informatica (regole tecniche + dispositivi sicuri) cui la legge si limita riconoscere efficacia sul piano dei rapporti giuridici.
Ciò detto, stante la scarsa diffusione della firma digitale nel nostro paese, non credo che saranno in molti ad avvalersi di tale disposizione.

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venerdì, luglio 11, 2008

Ancora sui libri di testo online: sta per iniziare l'era dell'accesso

Una settimana fa, parlando dell'articolo 15 D.L. 112/2008, sui libri di testo scolastici in formato elettronico esprimevo alcune preoccupazioni sulle modalità operative con le quali la norma avrebbe potuto ricevere attuazione concludendo: "Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta".

Purtroppo, i miei timori sembrano aver trovato riscontro in un emendamento proposto dal Governo in sede di conversione del Decreto e che presto sarà votato dall'aula.

Si tratta dell'emendamento che mi segnalava ieri Dok e che così recita:


ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: on line, la parola: scaricabile è sostituita dalla seguente: accessibile. 15. 16.Il Governo.


Posto che in questo caso il termine non è utilizzato con riferimento alla normativa a tutela dei soggetti disabili (resta, infatti, immutato il periodo successivo che così recita: "Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili") il cambiamento di terminologia desta preoccupazione.

Secondo la proposta governativa, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, ai libri di testo di potrà solo "accedere": dunque, si pagherà (magari un pò meno) per la mera consultazione del testo e l'anno dopo, se si vorrà consultare lo stesso testo, si pagherà di nuovo.

Spero solo siano scenari che a nessuno venga in mente di realizzare.

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giovedì, luglio 10, 2008

Libri di testo online: quanti emendamenti!!!

Qualche giorno fa avevo parlato dell'art. 15 del D.L. 112/2008 con il quale il Governo, al fine di ridurre il costo dei libri di testo scolastici, ha dettato disposizioni volte a favorire l'uso di e-book didattici.

Dok, in un commento, mi informa di un emendamento governativo dal significato, diciamo così, equivoco. La notizia non riporta l'esatta dizione del testo proposto e lo stesso dovrebbe essere ufficialmente disponibile solo da domani. Quindi attendo prima di commentarlo.

In compenso sono stati presentati tutta una serie di emendamenti di iniziativa parlamentare, uno dei quali, in particolare, risulta degno di nota ed è il seguente:

"Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, aggiungere le seguenti: a condizione che i testi presentino garanzie sulla provenienza, sull'integrità dei contenuti e sul rispetto dei diritti di autore."
15. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Giusta osservazione... iniziassero a circolare libri di testo pirata :-)

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mercoledì, luglio 02, 2008

Libri di testo online... mi era sfuggito

C'è una norma contenuta nel recente Decreto-legge 112/2008 che, in tutta sincerità, mi era sfuggita. Devo ringraziare la collega Raffaella Pellegrino per avergli dato il giusto risalto su dirittodautore.it.

Si tratta dell'articolo 15, rubricato "Costi dei libri scolastici", la cui finalità è indubbiamente lodevole ma sulla cui attuazione occorre vigilare onde evitare di ritrovarci con figli e nipoti che non siano più proprietari (oltre a innumerevoli altre cose) anche dei loro libri di testo.

Riporto in calce la disposizione, evidenziando in neretto gli aspetti, a mio avviso, di potenziale criticità.

Sgombriamo il campo da velleità complottistiche: la norma per come scritta può rappresentare la grande occasione per un cambiamento culturale nel diritto d'autore, che porti a preferire l'adozione di testi distribuiti sotto licenze CC et similia, o finanche testi che siano il frutto di processi collaborativi e, dunque, il cui aggiornamento sia assolutamente decentralizzato (mi viene in mente il progetto Wikibooks).

Tuttavia occorre essere vigili per evitare che il passaggio dal cartaceo al digitale riduca le possibilità di utilizzazione ed interazione con il testo da parte degli studenti. Non sto a ripetere in questa sede la metafora di Lessig sugli usi regolati e gli usi non regolati, ma è di tutta evidenza che l'e-book consente un controllo di gran lunga superiore al corrispondente cartaceo su ogni potenziale uso dell'opera.

Se non si sviluppa la giusta sensibilità sul "come" il relativo file è licenziato, sulla presenza o meno di Misure Tecnologiche di Protezione si corre il rischio di trovarsi con e-book usa e getta, che non possono essere conservati, che "scadono" al termine dell'anno scolastico, che non possono essere trasmessi in eredità al proprio fratello minore.

E' per questo che quel "decreto di natura regolamentare del Mibac sulle caratteristiche tecnologiche dei libri" un pò mi inquieta: non vorrei diventasse la sede per un riconoscimento di specifiche MTP di cui i libri di testo debbano essere obbligatoriamente dotati onde impedirne la copia o la circolazione non autorizzata.

Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta.


Art. 15.

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

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