mercoledì, luglio 02, 2008

Libri di testo online... mi era sfuggito

C'è una norma contenuta nel recente Decreto-legge 112/2008 che, in tutta sincerità, mi era sfuggita. Devo ringraziare la collega Raffaella Pellegrino per avergli dato il giusto risalto su dirittodautore.it.

Si tratta dell'articolo 15, rubricato "Costi dei libri scolastici", la cui finalità è indubbiamente lodevole ma sulla cui attuazione occorre vigilare onde evitare di ritrovarci con figli e nipoti che non siano più proprietari (oltre a innumerevoli altre cose) anche dei loro libri di testo.

Riporto in calce la disposizione, evidenziando in neretto gli aspetti, a mio avviso, di potenziale criticità.

Sgombriamo il campo da velleità complottistiche: la norma per come scritta può rappresentare la grande occasione per un cambiamento culturale nel diritto d'autore, che porti a preferire l'adozione di testi distribuiti sotto licenze CC et similia, o finanche testi che siano il frutto di processi collaborativi e, dunque, il cui aggiornamento sia assolutamente decentralizzato (mi viene in mente il progetto Wikibooks).

Tuttavia occorre essere vigili per evitare che il passaggio dal cartaceo al digitale riduca le possibilità di utilizzazione ed interazione con il testo da parte degli studenti. Non sto a ripetere in questa sede la metafora di Lessig sugli usi regolati e gli usi non regolati, ma è di tutta evidenza che l'e-book consente un controllo di gran lunga superiore al corrispondente cartaceo su ogni potenziale uso dell'opera.

Se non si sviluppa la giusta sensibilità sul "come" il relativo file è licenziato, sulla presenza o meno di Misure Tecnologiche di Protezione si corre il rischio di trovarsi con e-book usa e getta, che non possono essere conservati, che "scadono" al termine dell'anno scolastico, che non possono essere trasmessi in eredità al proprio fratello minore.

E' per questo che quel "decreto di natura regolamentare del Mibac sulle caratteristiche tecnologiche dei libri" un pò mi inquieta: non vorrei diventasse la sede per un riconoscimento di specifiche MTP di cui i libri di testo debbano essere obbligatoriamente dotati onde impedirne la copia o la circolazione non autorizzata.

Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta.


Art. 15.

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

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1 Commenti:

Alle 11:18 PM , Blogger herr doktor ha detto...

comunque pare si stiano già pentendo di tanta liberalità .....
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2008-07-08_108237795.html

'notte
--
hd

 

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