Ancora sulle misure tecnologiche di protezione: Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2011, n. 8791
Con provvedimento del 7 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze con la quale con la quale era stato revocato il sequestro probatorio emesso, contestualmente a decreto di perquisizione, il 6 luglio 2010, nei confronti dell'indagato che aveva pubblicizzato e commercializzato dispositivi mediante i quali era possibile utilizzare, su consolle per videogiochi Nintendo, giochi non originali o illecitamente scaricati da internet, offrendo anche i servizi necessari per modificare a tali fini dette consolle.
L'ordinanza del tribunale del riesame era fondata sull'impossibilità di qualificare come opera o materiale protetto dalla normativa sul diritto di autore l'hardware delle consolle sul quale sono apposte le misure di protezione e che l'apprestamento di tali misure non impediva soltanto la riproduzione di giochi non originali, ma anche quella di giochi originali prodotti da altre società ed anche giochi originali Nintendo destinati a diverse aree commerciali assumendo, così, una prevalente finalità di difesa della posizione dominante della casa costruttrice.
La Corte di Cassazione, ribadendo l'orientamento già espresso con con la sentenza n. 23765 del 21 giugno 2010, ha sottolineato che:
(a) le "misure tecnologiche di protezione" (o MTP) si sono aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi, conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in particolare della tecnologia che opera sulla rete e che una parte significativa degli strumenti di difesa del diritto d'autore sono stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel supporto.
(b) la consolle, pur essendo una mera componente hardware, costituisce il supporto necessario per far "girare" software originali e che il meccanismo di protezione opera in via intercambiabile, nel senso che la indicazione apposta direttamente sul software dialoga con l'altra misura apposta sull'hardware e le due, agendo in modo complementare tra loro, accertano la conformità dell'originale, consentendone la lettura.
(c) è innegabile che l'introduzione di sistemi che superano l'ostacolo al dialogo tra consolle e software non originale ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull'opera protetta.
(d) alle modifiche deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall'art. 102 quater in considerazione di una serie di elementi, quali il modo in cui la consolle è importata, venduta e presentata al pubblico; la maniera in cui la stessa è configurata; la destinazione essenzialmente individuabile nell'esecuzione di videogiochi come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto; il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte.
Conseguentemente la Corte ha confermato che "rientrano nella fattispecie penale prevista dall'art. 171-ter, comma primo, lett. f-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633, tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile delusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati".
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Cassazione su Console e Misure Tecnologiche di Protezione
Il principio enunciato dalla Cassazione non è nuovo, ma credo sia interessante soffermarsi sul differente approccio (anche questo non nuovo) tra il Tribunale del riesame ed i giudici della Suprema Corte sull'inquadramento della fattispecie.
Il tribunale del riesame, infatti, "ha ritenuto insussistente il fumus del reato ritenendo in primo luogo che il meccanismo inserito dal produttore sulla consolle , finalizzato a limitarne la funzionalità, non possa essere inquadrato in quei dispositivi previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 102 quater. E ciò in quanto la norma in questione farebbe riferimento in realtà alle sole tecnologie apposte direttamente sulle opere o su materiali protetti dal diritto di autore mentre ciò che l'indagato disattivava era posto al di fuori del supporto contenente l'opera oggetto di tutela. Osservava inoltre il tribunale che il meccanismo in esame non era nemmeno finalizzato ad impedire in modo diretto e immediato la creazione di copie abusive e che non si poteva affermare con certezza che la rimozione della limitazione della consolle avesse come fine principale quello di violare il diritto di autore in quanto lo scopo della modifica "pareva essere di più generale portata" consentendo la possibilità di utilizzo della consolle come un vero computer".
La Corte di Cassazione, al contrario, "le misure tecnologiche di protezione" (o MTP) si sono aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi, conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in particolare della tecnologia che opera sulla rete e che una parte significativa degli strumenti di difesa del diritto d'autore sono stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel supporto".
Secondo la Cassazione, allora, la console, pur essendo una mera componente hardware, costituisce "il supporto necessario per far "girare" software originali e che il meccanismo di protezione opera in via intercambiabile nel senso che la indicazione apposta direttamente sul software dialoga con l'altra misura apposta sull'hardware e le due, agendo in modo complementare tra loro, accertano la conformità dell'originale, consentendone la lettura".
Seguendo questo ragionamento, "l'introduzione di sistemi che superano l'ostacolo al dialogo tra consolle e software non originale, come correttamente rilevato anche nelle memorie delle parti offese, ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull'opera protetta".
L'unica parte, che a mio avviso, non convince pienamente è quella nella quale la Corte liquida il problema della "prevalente finalità elusiva" che, giova ricordarlo, è elemento della fattispecie costituente reato ex art. 171 ter, comma 1, lett. f-bis) L.d.A.
Sul punto la Corte afferma "...vale la pena di ricordare infatti che nella precedente decisione questa Sezione era giunta alla conclusione che alle modifiche dovesse essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall'art. 102 quater in considerazione di una serie di elementi quali il modo in cui la consolle è importata, venduta e presentata al pubblico; la maniera in cui la stessa è configurata; la destinazione essenzialmente individuabile nell'esecuzione di videogiochi come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto; il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte".
Qui il ragionamento si fa più tortuoso. Se si può concordare sul fatto che le misure tecnologiche possano essere il frutto di una combinazione hardware/software, esse devono comunque essere preordinate alla salvaguardia dell'effettività della tutela di un'opera dell'ingegno, segnatamente il videogame in questo caso.
Ed, allora, le caratteristiche della console (dunque, l'hardware), per come importata e venduta, possono essere prese in considerazione quale unico elemento per determinare il concetto di "prevalenza"?
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Parole sante...
"Se si comincia a parlare di DRM e diverse tecnologie con cui provare a gestire questi sistemi per noi è davvero una battaglia persa perché la community è sempre molto più vasta, e il numero di persone in circolazione che vogliono provare a contrattaccare quella tecnologia, che sia per piratare il gioco o semplicemente per curiosità, è molto più numeroso dei nostri team di sviluppo. La vera risorsa da giocare per vincere la battaglia contro la pirateria è dare ai videogiocatori una "piattaforma" online capace di attrarli fornendo loro strumenti di partecipazione attiva e di interconnessione con il mondo di gioco e gli altri player in tutto il mondo. " (
Frank Pearce, co-fondatore di Blizzard Entertainment)
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Code is the Law?
Ieri si è tenuto alla Sapienza il quarto seminario del ciclo "
Copyright 2.0". Il tema affrontato è stato quello relativo al rapporto tra DRMS e Pubblico Dominio. Come al solito, ho caricato la mia presentazione su SlideShare.
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Sicuri di volere un IPhone? (parte seconda)
Come riporta
Guido Iodice sul suo blog:
- l’iphone non ha l’inoltro degli sms
- l’iphone non supporta gli mms
- l’iphone non ha flash, puoi vedere youtube su un particolare programma, ma tutto il resto, nulla
- l’iphone non ha neppure java (forse lo avrà, forse no…)
- per navigare devi farti un abbonamento che costa come la rata di un’automobile
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In questi giorni di assalto ai negozi per assicurarsi l'ultima novità di casa Apple, val bene una lettura.
Mi rendo conto che quelli esposti da Leonardo sono argomenti destinati a far presa solo su chi abbia una certa competenza tecnica o su chi nutra curiosità per il rapporto tra tecnologia e libertà individuali.
Ad ogni modo, data la mia formazione umanistica, non ho potuto non notare, ancora una volta, come il termine "fiducia" venga utilizzato varcando i limiti del suo originario significato.
Tempo fa mi capitò di vedere su youtube
questo filmato: lo trovai semplice e geniale.
Faccio mia la sua conclusione: "Se Loro non si fidano di Voi, perchè Voi dovreste fidarvi di Loro?"
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