Libri di testo online: come volevasi dimostrare
Cosa c'entra il diritto d'autore con il caro libri? Affrontare il problema sul serio, no?!?
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Sui libri di testo online non servono le provocazioni
Come noto, il D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, contiene una disposizione rubricata "Costo dei libri scolastici" che così recita:
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Riporto dal sito del Codacons: "Ogni classe – spiega il presidente Rienzi – può acquistare un solo libro ed inserirlo on line attraverso il nostro sito, così da renderlo stampabile per ogni studente. Con tale iniziativa vogliamo applicare subito l’art. 15 della legge 112/08 – prosegue Rienzi – che consente già per l’anno scolastico ai blocchi di partenza di accedere gratuitamente ai testi disponibili su internet".
Siamo impazziti? E' consapevole Rienzi delle conseguenze, finanche penali, cui potrebbero andare incontro le persone che dessero seguito al suo invito?
E cosa c'entra l'applicazione dell'articolo 15 sopra citato? Quando la norma dice "Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente", presuppone che quei testi siano legittimamente disponibili online.
Premetto che, come ho già avuto modo di dire, la norma mi sembra inutile per combattere il caro libri, giacchè la sostituzione di una tecnologia con un'altra non appare, in questa specifica ipotesi, in grado di produrre alcun beneficio... anzi.
Se, però, si vuole sfruttare bene quell'articolo 15, se ne valutino in fondo le potenzialità, si faccia una campagna per l'adozione di licenze Creative Commons in ambito scolastico, si guardi a progetti come
CC learn.
Ecco, quello sarebbe un modo saggio di sfruttare le potenzialità del digitale. Non chiedere il "solito" atto di pirateria.
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Firma digitale e traferimento quote srl: domande assai interessanti
Mi pare di particolare rilievo l'interrogativo circa la conservazione del documento e la marcatura temporale dello stesso. Elemento, quest'ultimo su cui occorre riflettere, dal momento che la norma in questione non prevede alcun obbligo che al documento informatico sottoscritto digitalmente sia associata una marca temporale che conferisca così all'atto di cessione data certa. Al contrario l'atto di cessione "cartaceo", dovendo essere autenticato, avrà una data certa opponibile ai terzi. Una dimenticanza non da poco nella stesura della norma.
Altro aspetto: la conservazione. Parlare di documenti informatici, significa assumere un diverso approccio mentale. Il bit è assai più volatile dell'atomo: la mia tesi di laurea, in cartaceo, risulta perfettamente legibbile a distanza di anni e senza che io abbia dovuto compiere particolari operazioni di conservazione. Mi sono limitato a riporla in libreria. La sua versione digitale, qualora non avessi proceduto ad un'operazione di riversamento, sarebbe oggi illegibile.
Problema non da poco conto quando a parole antiche corrispondono significati (ed azioni) nuovi.
Infine, il documento informatico sottoscritto digitalmente scade, perchè scade il certificato di firma su cui è basato. Il documento cartaceo sottoscritto in maniera autografa, no.
Sono entrambi firmati. Richiedono accorgimenti diversi. Soprattutto se devono essere utilizzati in ambito giudiziale a distanza di anni.
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Sanatoria, cosa faremmo senza di te?!?!
I dati avevano continuato, però, a girare illegittimamente in rete.
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
Cosa sarebbe l'Italia senza proroghe e sanatorie?
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Libro unico del lavoro: la circolare esplicativa
Come noto, L'art. 39, D.L 112/2008, convertito convertito in
legge 133/2008 ha previsto l'istituzione del libro unico del lavoro in luogo degli attuali libro paga e libro matricola. La disposizione rimandava ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale per le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione dello stesso.
Il
Decreto in questione è stato poi adottato il 9 Luglio u.s.
Qualche giorno fa il Ministero del Lavoro ha emanato
una circolare con le prime istruzioni operative per il personale ispettivo, in cui sono contenute, tra le altre cose, indicazioni circa le modalità informatiche di tenuta del libro in questione.
Viene precisato che i documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono essere statici e non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica.
La circolare prosegue, poi, affermando che i documenti informatici di cui sopra possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purchè rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga.
Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati.
Il libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato "pdf"), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Come si può notare è' facile riscontrare analogie con quanto già da tempo previsto per la tenuta e la conservazione dei documenti informatici rilevante ai fini fiscali.
Resta da dire che il decreto ministeriale, come tanti altri provvedimenti in materia, continua a rimandare alle famose "regole tecniche" del Codice dell'Amministrazione Digitale che, sebbene il codice sia ormai in vigore da qualche anno, non sono mai state adottate.
Per fortuna nelle disposizioni finali del Codice si ebbe la lungimiranza (forse consapevoli delle lungaggini italiche) di far salve le regole tecniche vigenti altrimenti il vuoto normativo sarebbe stato incolmabile.
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Il Maxiemendamento... dove tutto è possibile
Ho dato un'occhiata al
maxiemendamento governativo al D.L.112/2008, che andrà in votazione la prossima settimana. Sul testo è stata posta la fiducia: in pratica il Governo se l'è suonata e cantata in fase di stesura del decreto (non avrebbe potuto essere altrimenti) e altrettanto ha fatto in sede di conversione, con buona pace della discussione parlamentare.
Sono tante le novità. Mi soffermo su due, non le più importanti in assoluto ma di qualche interesse per chi si occupa di diritto di nuove tecnologie.
Primo: nell'art. 15 sui libri di testo è stata mantenuta la dizione "scaricabile" che, invece, sembrava dovesse essere sostituita con "accessibile".
Avevo espresso le mie perplessità sul punto e sono contento che non se ne sia fatto nulla.
Secondo: viene introdotto un comma 1-bis all'articolo 36 che così recita: "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In tal caso l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo, fatta salva la disciplina tributaria esistente".
Nella sua prima formulazione essa andava addirittura a modificare il comma 2 dell'art. 2470, c.c., concernente la cessione di quote di società a responsabilità limitata.
C'è un aspetto che balza subito agli occhi: se trasferisco una quota avvalendomi del caro e vecchio documento cartaceo, allora avrò la necessità che la mia sottoscrizione sia autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali, ex art. 2703 c.c., verificheranno la mia identità e attesteranno che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta in loro presenza.
Se lo stesso trasferimento è realizzato per il tramite di un documento informatico sottoscritto digitalmente (cioè l'equivalente del documento analogico sottoscritto) allora l'autentica non serve più. Singolare, se si considera che è lo stesso legislatore ad aver previsto all'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma autenticata anche con riferimento alla sottoscrizione elettronica ( Art. 25.Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico...)
Il dato di maggior rilievo è che per lo stesso atto vengano richieste cautele maggiori, se effettuato in modalità analogica, e minori, se effettuato in modalità digitale.
Assistiamo, dunque, in settori diversi, ad una progressiva sostituzione del diritto con la tecnologia: ciò che un tempo veniva demandato ad una architettura legale (norma del codice civile + intervento di soggetto terzo abilitato dall'ordinamento), oggi lo si tende a demandare ad una architettura informatica (regole tecniche + dispositivi sicuri) cui la legge si limita riconoscere efficacia sul piano dei rapporti giuridici.
Ciò detto, stante la scarsa diffusione della firma digitale nel nostro paese, non credo che saranno in molti ad avvalersi di tale disposizione.
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Emendare l'emendabile (ovvero, le ore piccole dei parlamentari)
L'approvazione della legge di conversione del
D.L. 112/2008 si sta rivelando un autentico
tour de force, con emendamenti e sub-emendamenti che continuano a spuntare da questa o da quell'altra parte. Il Governo per chiudere la partita presenterà un unico maxiemendamento, ponendo la fiducia: partita chiusa, Parlamento (sostanzialmente) inutile.
Per gustarvi (si fa per dire) il gioco degli emendamenti date un'occhiata a
questo documento: si tratta delle proposte di modifica approvate dalla Commissione Bilancio e Finanze.
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Libro unico (e digitale) del lavoro
L'art. 39, D.L 112/2008 (attualmente in fase di conversione in legge) ha previsto l'istituzione del
libro unico del lavoro in luogo degli attuali libro paga e libro matricola. La disposizione rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale per le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione dello stesso.
L'
Anorc (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione), di cui mi onoro di far parte, pubblica la
prima stesura del Decreto: particolarmente significativa la possibilità di tenuta e conservazione informatica del Libro Unico.
Un ulteriore passo avanti verso quell'eliminazione di carta inutile auspicata dal Ministro Brunetta.
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Ancora sui libri di testo online: sta per iniziare l'era dell'accesso
Una settimana fa, parlando dell'
articolo 15 D.L. 112/2008, sui libri di testo scolastici in formato elettronico esprimevo alcune preoccupazioni sulle modalità operative con le quali la norma avrebbe potuto ricevere attuazione concludendo:
"Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta".
Purtroppo, i miei timori sembrano aver trovato riscontro in un emendamento proposto dal Governo in sede di conversione del Decreto e che presto sarà votato dall'aula.
Si tratta dell'emendamento che mi segnalava
ieri Dok e che così recita:
ART. 15.
All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: on line, la parola: scaricabile è sostituita dalla seguente: accessibile. 15. 16.Il Governo.
Posto che in questo caso il termine non è utilizzato con riferimento alla normativa a tutela dei soggetti disabili (resta, infatti, immutato il periodo successivo che così recita: "Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili") il cambiamento di terminologia desta preoccupazione.
Secondo la proposta governativa, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, ai libri di testo di potrà solo "accedere": dunque, si pagherà (magari un pò meno) per la mera consultazione del testo e l'anno dopo, se si vorrà consultare lo stesso testo, si pagherà di nuovo.
Spero solo siano scenari che a nessuno venga in mente di realizzare.
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Libri di testo online: quanti emendamenti!!!
Qualche giorno fa avevo parlato
dell'art. 15 del D.L. 112/2008 con il quale il Governo, al fine di ridurre il costo dei libri di testo scolastici, ha dettato disposizioni volte a favorire l'uso di e-book didattici.
Dok, in un commento, mi informa di
un emendamento governativo dal significato, diciamo così, equivoco. La notizia non riporta l'esatta dizione del testo proposto e lo stesso dovrebbe essere ufficialmente disponibile solo da domani. Quindi attendo prima di commentarlo.
In compenso sono stati presentati tutta una serie di emendamenti di iniziativa parlamentare, uno dei quali, in particolare, risulta degno di nota ed è il seguente:
"Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, aggiungere le seguenti: a condizione che i testi presentino garanzie sulla provenienza, sull'integrità dei contenuti e sul rispetto dei diritti di autore."
15. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.
Giusta osservazione... iniziassero a circolare libri di testo pirata :-)
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Libri di testo online... mi era sfuggito
Si tratta dell'articolo 15, rubricato "Costi dei libri scolastici", la cui finalità è indubbiamente lodevole ma sulla cui attuazione occorre vigilare onde evitare di ritrovarci con figli e nipoti che non siano più proprietari (oltre a innumerevoli altre cose) anche dei loro libri di testo.
Riporto in calce la disposizione, evidenziando in neretto gli aspetti, a mio avviso, di potenziale criticità.
Sgombriamo il campo da velleità complottistiche: la norma per come scritta può rappresentare la grande occasione per un cambiamento culturale nel diritto d'autore, che porti a preferire l'adozione di testi distribuiti sotto licenze CC
et similia, o finanche testi che siano il frutto di processi collaborativi e, dunque, il cui aggiornamento sia assolutamente decentralizzato (mi viene in mente il progetto
Wikibooks).
Tuttavia occorre essere vigili per evitare che il passaggio dal cartaceo al digitale riduca le possibilità di utilizzazione ed interazione con il testo da parte degli studenti. Non sto a ripetere in questa sede la metafora di Lessig sugli usi regolati e gli usi non regolati, ma è di tutta evidenza che l'e-book consente un controllo di gran lunga superiore al corrispondente cartaceo su ogni potenziale uso dell'opera.
Se non si sviluppa la giusta sensibilità sul "come" il relativo file è licenziato, sulla presenza o meno di Misure Tecnologiche di Protezione si corre il rischio di trovarsi con e-book usa e getta, che non possono essere conservati, che "scadono" al termine dell'anno scolastico, che non possono essere trasmessi in eredità al proprio fratello minore.
E' per questo che quel "decreto di natura regolamentare del Mibac sulle caratteristiche tecnologiche dei libri" un pò mi inquieta: non vorrei diventasse la sede per un riconoscimento di specifiche MTP di cui i libri di testo debbano essere obbligatoriamente dotati onde impedirne la copia o la circolazione non autorizzata.
Nel caso dei libri di testo la proprietà è indispensabile, il semplice accesso non basta.
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
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