Niente PEC per i dottori di ricerca?

Prima di Natale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un
interessante bando rivolto ai "giovani" (a 39 anni compiuti solo in Italia si viene considerati ancora giovani) dottori di ricerca per il conferimento di incarichi di collaborazione nel settore
"new media / nuove tecnologie".
La cosa che salta subito all'occhio leggendolo è che le domande vanno presentate soltanto via email. Dunque, non solo niente cartaceo (sarebbe il minimo), ma neppure niente PEC, lo strumento che Brunetta aveva ed ha imposto a noi tutti per ogni comunicazione telematica "ufficiale" con la P.A.
Viene da chiedersi se si tratti di un caso o se, invece, sia il segnale di un cambiamento di rotta rispetto a quanto finora deciso dal precedente governo.
Sarebbe, del resto, in linea con la "migliore" tradizione di questo Paese se, dopo aver costretto milioni di cittadini a dotarsi di uno strumento, si dicesse "contrordine, compagni. Ci siamo sbagliati".
Staremo a vedere.
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Siamo su scherzi a parte?
L'amico Giorgio Rognetta pubblica sul suo blog
il testo dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale.
Dopo una prima veloce lettura, il mio auspicio è che lo schema rimanga tale e che l'attuale situazione politica impedisca a quello scempio di diventare norma cogente nel nostro ordinamento.
Raramente mi è capitato di leggere un provvedimento normativo così incomprensibile: vogliamo parlare, ad esempio, della distinzione che si vorrebbe introdurre tra "copia informatica di documento analogico" e "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico"?
Il testo è pieno di mille altre chicche.
In estrema sintesi, è incomprensibile per gli operatori del diritto, inattuabile per le amministrazioni, di una complessità estrema per il cittadino o l'impresa che su quelle norme dovrebbero basare il proprio agire digitale.
L'unica speranza è che si tratti di uno scherzo e che, come nella nota trasmissione televisiva, al termine della relazione di accompagnamento si possa leggere: "Sorridi, sei su scherzi a parte".
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Di proproga in proroga...
L'articolo 13, rubricato
"Proroga in materia di contrasto al terrorismo internazionale", contiene
lo spostamento al 31 dicembre 2009 del termine di cui all'articolo 7, Legge 155/2005. Ne
ho già ampiamente parlato.
Altra proroga significativa attiene al Codice dell'Amministrazione Digitale.
L'articolo 64 del CAD prevedeva originariamente che, entro il 31 dicembre 2007, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, sarebbe dovuto avvenire esclusivamente attraverso la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale Servizi.
Poi il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008.
L'articolo 5 del Decreto-Legge appena approvato lo posticipa di un altro anno: 31 dicembre 2009.
Evviva l'Italia che non ha fretta di cambiare. Tanto c'è tempo... e se il tempo manca... beh c'è la proroga, no? ;-)
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Firma digitale: il governo non cambi di nuovo le regole!!!

Il Ministero per la P.A e l'Innovazione
ha pubblicato un estratto del disegno di legge finanziaria 2009-2011 (il gemello del D.L. 112/2008) il cui articolo 49 prevede una delega al Governo al fine di apportare ulteriori modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005, già modificato una prima volta con il D.lgs 159/2006 e poi, ancora, con alcune disposizioni contenute nella Finanziaria 2008) .
La cosa più grave (oltre al solito ipertrofismo normativo) è che alla lettera c) del succitato articolo 49 si dice: "modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese"
Parliamoci chiaro, se si sta cercando di affossare definitivamente l'uso di qualsivoglia sottoscrizione elettronica nel nostro paese, questa è la strada migliore. Non si può continuare a cambiare le regole ogni due o tre anni, non è tollerabile.
Stiamo ancora aspettando la regolamentazione tecnica ex art. 71 del CAD (del resto sono passati "solo" tre anni) e si pensa di rimettere mano alla legge? Ma stiamo scherzando?
Senza contare i disastri che lo stato di incertezza conseguente all'approvazione di una simile disposizione potrebbe ingenerare sui processi di conservazione sostitutiva, rispetto ai quali la firma digitale (e le regole che la governano) rappresenta lo strumento principe.
Le norme che ci sono vanno più che bene. Se la firma digitale è poco (e male) usata non è un problema di regole ma di mentalità. E quella di certo non la cambi mettendo mano al CAD un anno si e l'altro pure.
Art. 49
(Codice dell’amministrazione digitale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempientiEtichette: cad, firma digitale, regole tecniche
Segnalazione Convegno...
Computerlaw.it ed Il Nuovo Diritto
in collaborazione con Cybercrime working groupOrganizzano e promuovono il convegno:
1997-2007: DIECI ANNI DI DOCUMENTI INFORMATICI
A CHE PUNTO SIAMO CON L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE?interverrà il Prof. Franco BassaniniRoma, giovedì 31 maggio 2007, ore 15
Camera dei Deputati – Palazzo Marini
Sala delle Colonne, via Poli 19, Roma
Ingresso libero -
Registrazione obbligatoria entro il 26 maggio(Verranno rilasciati gli attestati di partecipazione)
PROGRAMMA
Ore 15:00
Registrazione dei partecipanti
Ore 15:30
Apertura dei lavori
INTRODUCE E MODERA
Avv. MARCO SCIALDONE
Responsabile Computerlaw.it - Informatica e Diritto
Prima Sessione
Ore 15:40
La scrittura informatica
Prof. RENATO BORRUSO
Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione;già Docente di Informatica Giuridica Università Luiss di Roma; ex Direttore del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte di Cassazione
Ore 16:00
Il Codice dell'Amministrazione Digitale: la magna charta della nuova P.A.
Avv. ENRICO DE GIOVANNI
Avvocato dello Stato, Capo di Gabinetto CNIPA
Ore 16:20
CRM, profilazione del cittadino e certificazione dei processi nel futuro dell'Amministrazione Digitale
Avv. ANDREA LISI
Direttore editoriale della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (Nyberg Edizioni)
Fondatore del Centro Studi Ricerche SCiNT
Ore 16:40
Le applicazioni concrete della Legge Bassanini, 15 marzo 1997, n. 59 nel document management: l'innovazione del concetto di documento, tra workflow e reingegnerizzazione dei processi negli Enti,
dal 1997 ad oggi
Dr.ssa ANNALISA RANIERI
Responsabile Area Umanistica dell'Associazione culturale "Concreta-Mente"
Consulente archivistico e Docente in Gestione informatica dei documenti - Università degli Studi di Firenze
Ore 17:00
COFFEE BREAK
Seconda Sessione
Ore 17:20
L'Innovazione in Italia, un difficile cammino
Avv. Prof. MASSIMO MELICA
Segretario Fondazione Italiana Innovazione Forense presso il Consiglio Nazionale Forense
Direttore Osservatorio CSIG Roma
Ore 17:40
PEC: l'involuzione del francobollo?
Ing. MASSIMO PENCO
Università di Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica
Vice-Coordinatore CyberCrime Working Group
Ore 18:00
The day after tomorrow: rebuilding e-homeland
Ing. PASQUALE RUSSO
Coordinatore dei Centri Studi & Ricerche della Link Campus - University of Malta
Ore 18:20
A che punto siamo con l'Amministrazione Digitale?
Prof. FRANCO BASSANINI
Professore ordinario di diritto costituzionale
Presidente dell'Associazione per le ricerche e gli studi sulla riforma delle Istituzioni democratiche e sull'innovazione nelle Amministrazioni (ASTRID)
Membro dell' Advisory Board del Segretario generale delle Nazioni Unite per le ICT
Ore 19.00
ringraziamenti e saluti
Avv. LEO STILO
Direttore della Rivista "Il Nuovo Diritto"
Coordinatore del Comitato Scientifico dell'Osservatorio CSIG di Roma
L'EVENTO E' PATROCINATO DA
Scintlex
Centro Studi Informatica Giuridica
Teutas
Global trust
Edizioni Cierre
ICT editrice
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Per informazioni e prenotazioni:
www.ilnuovodiritto.com
Redazione della Rivista Il Nuovo Diritto
Tel: 06.39737961 - Fax: 06.23328225
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In considerazione della sede, Camera dei Deputati – Palazzo Marini, in cui si svolgerà il convegno la prenotazione è obbligatoria
e deve essere fatta entro e non oltre 26 maggio 2007
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