PCT: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole tecniche
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. - Serie Generale, n. 89 del 18-04-2011) le
nuove regole tecniche per il processo civile telematico.
Le regole di cui sopra vanno a sostituire quelle adottate con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e con il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 luglio 2008.
Con esse si dà finalmente attuazione a quanto previsto nell'articolo 4, D.L. 193/2009, converito in legge 24/2010 e si ammette l'uso della PEC (in luogo della CPECPT) nel processo civile telematico.
Vedremo cosa cambierà e se il processo civile telematico smetterà di essere una chimera.
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Nuove regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico
La deliberazione abroga la circolare dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione 19 giugno 2000, n. 24 e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, le deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.
Unico neo è che continua ad essere aperta la delega accordata al Governo dalla legge 69/2009 per apportare correzioni al Codice dell'Amministrazione Digitale e che, tra le altre cose, prevede un intervento sulla disciplina della firma digitale. Non vorrei che cambiata la norma primaria ci sia la necessità di ricambiare tutto. Speriamo davvero non sia così.
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Cinque parole che fanno la differenza
Stavo leggendo
il nuovo regolamento sul Bollino SIAE (in larga parte, una fotocopia del precedente) e, arrivato all'articolo 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore) ho notato questa variazione che mi pare di un certo rilievo.
Nella versione precedente, l'articolo 5, comma 3, recitava: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i suporti contenenti programmi per elaboratore:" e proseguiva con un'elencazione (non priva di stranezze... ad esempio i "supporti" distribuiti mediante "scaricamento diretto" mi pare una fattispecie di difficile configurazione)
Nella nuova versione, lo stesso articolo 5, comma 3, recita: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti all'obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i suporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:"
Dunque, ad essere esentati, sarebbero solo i supporti contenti sistemi operativi (citando Wikipedia:
"In informatica il sistema operativo è l'insieme di routine e strutture dati responsabile del controllo e della gestione dei componenti hardware che costituiscono un computer e dei programmi che su di esso vengono eseguiti. Il sistema operativo mette anche a disposizione dell'utente una interfaccia software (grafica o testuale) per accedere alle risorse hardware (dischi, memoria, I/O in generale) del sistema) e non quelli contenenti software applicativo (citando il
csiaf:
"viene detto Software applicativo l'insieme dei programmi che non sono compresi nel sistema operativo, ma che vengono invece installati dall'utente per svolgere compiti specifici") quand'anche questi ultimi fossero distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti (lett. b) del citato articolo 5, comma 3).
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Bollino SIAE: gioco, partita, incontro
La disposizione, come si ricorderà, era stata oggetto di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, reputandola regola tecnica restrittiva del mercato e non previamente notificata, ne aveva dichiarata la inapplicabilità nei rapporti tra privati.
Il Bollino SIAE sembrava, dunque, destinato a finire in soffitta, peraltro con la benedizione un pò di tutti (FIMI compresa), tranne SIAE, ovviamente, che dal Bollino ricavava cifre non indifferenti.
Così non è stato.
Con una solerzia che gli uffici ministeriali conoscono in poche e precise circostanze, le nuove regole sono state prima notificate all'Unione Europea (nell'aprile dello scorso anno), per poi confluire nel D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, recante il regolamento sopra indicato.
Il Bollino torna obbligatorio... una resurrezione degna del periodo pasquale.
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Firma digitale: il governo non cambi di nuovo le regole!!!

Il Ministero per la P.A e l'Innovazione
ha pubblicato un estratto del disegno di legge finanziaria 2009-2011 (il gemello del D.L. 112/2008) il cui articolo 49 prevede una delega al Governo al fine di apportare ulteriori modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005, già modificato una prima volta con il D.lgs 159/2006 e poi, ancora, con alcune disposizioni contenute nella Finanziaria 2008) .
La cosa più grave (oltre al solito ipertrofismo normativo) è che alla lettera c) del succitato articolo 49 si dice: "modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese"
Parliamoci chiaro, se si sta cercando di affossare definitivamente l'uso di qualsivoglia sottoscrizione elettronica nel nostro paese, questa è la strada migliore. Non si può continuare a cambiare le regole ogni due o tre anni, non è tollerabile.
Stiamo ancora aspettando la regolamentazione tecnica ex art. 71 del CAD (del resto sono passati "solo" tre anni) e si pensa di rimettere mano alla legge? Ma stiamo scherzando?
Senza contare i disastri che lo stato di incertezza conseguente all'approvazione di una simile disposizione potrebbe ingenerare sui processi di conservazione sostitutiva, rispetto ai quali la firma digitale (e le regole che la governano) rappresenta lo strumento principe.
Le norme che ci sono vanno più che bene. Se la firma digitale è poco (e male) usata non è un problema di regole ma di mentalità. E quella di certo non la cambi mettendo mano al CAD un anno si e l'altro pure.
Art. 49
(Codice dell’amministrazione digitale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempientiEtichette: cad, firma digitale, regole tecniche
L'open source non ha mercato?
Le regole in questione dovrebbero, una volta approvate in via definitiva, mandare in pensione la delibera CNIPA 11/2004.
Mi sembra interessante segnalare quanto si trova scritto all'articolo 3, comma 2: "La redazione del testo avviene utilizzando prodotti informatici di mercato o "a codice aperto" di larga diffusione".
I prodotti open source non sono (o non possono essere) prodotti di mercato?
p.s.: il Codice dell'Amministrazione Digitale utilizza una terminologia, a mio avviso, più corretta, laddove, all'art. 68, fa riferimento all'acquisizione di programmi di tipo proprietario mediante licenza d'uso o di programmi informatici a codice sorgente aperto.
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