Sempre spulciando tra i documenti depositati in Commissione Industria del Senato sul decreto liberalizzazioni è possibile leggere (pag. 257) le ragioni che, già nel lontano 2004, avevano spinto l'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato a chiedere un'apertura al mercato del settore dell'intermediazione dei diritti connessi.
Scriveva allora l'Autorità: "L’esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica dell’autore - sembra trovare razionale giustificazione nell’esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell’IMAIE, rispetto al quale cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi. Vale, infatti, evidenziare che l’IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei diritti di cui trattasi. Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all’IMAIE stesso. Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l’interesse del titolare del diritto a determinarsi autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l’esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all’esercizio del proprio credito al compenso. Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell’IMAIE nel settore in questione, atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte volontaria. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori".
Continuando a leggere il dossier preparato dal servizio studi del Senato si comprendono poi le ulteriori motivazioni che hanno spinto il Governo a premere sulla liberalizzazione: "Che la raccolta dei compensi spettanti alla categoria - ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore - passasse obbligatoriamente per tale Istituto parve vistosamente in contrasto con la decisione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-2/38.698 — CISAC): la Commissione europea in tale sede ribadì che l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera e che singoli ordinamenti nazionali non possono impedire ai titolari dei diritti la libertà di decidere liberamente a quale intermediario affidarsi".
Abbiamo già perso troppo tempo. Liberalizziamo ora, e non solo l'intermediazione dei diritti connessi. Aboliamo il monopolio SIAE.
Come noto, l'articolo 39, D.L. 1/2012 (c.d decreto cresci-italia) ha liberalizzato l'attività di intermediazione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori.
Tra i documenti depositati in commissione, ce ne sono due fatti pervenire dall'IMAIE, l'ente che ha l'attuale monopolio in materia di diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori che prova a spiegare (in maniera, evidentemente, del tutto disinteressata) perchè il monopolio sia una cosa buona per gli artisti e che non può esistere concorrenza all'interno del territorio nazionale ma, al massimo, in ambito sovranazionale.
Il secondo, in particolare, contiene una tavola sinottica concernente la situazione negli altri paesi europei: in tre (Austria, Belgio e Olanda) esiste un monopolio ex lege, in due (Danimarca e Lettonia) non ci può essere più di una società di collecting per tipologia di diritto, nel resto non esiste alcun monopolio legale, ma si dice nel documento, la concorrenza comunque non c'è e il monopolio esiste di fatto.
Stante quanto sopra, secondo IMAIE dovremmo tenerci la sua efficientissima gestione. La posizione degli artisti, però, è differente e siccome i diritti in gioco sono di loro titolarità forse qualche voce in capitolo è giusto che l'abbiano.
Ad ogni modo, la vera ragione principe per cui non si può liberalizzare e che chiude il documento IMAIE è la seguente:
"in uno scenario in cui la pirateria audiovisiva sta raggiungendo dimensioni allarmanti, invece di promuovere una convergenza di interessi e favorire la coesione di tutte le categorie penalizzate, l’intervento governativo andrebbe a spaccare e dividere i titolari dei diritti connessi (produttori, artisti musica, artisti audiovisivo), in totale controtendenza da quanto avviene in altri paesi".
Insomma, caro Monti, ma con tutta questa pirateria che c'è in giro, ti sembra il caso di liberalizzare?
Liberalizziamo il diritto d'autore, contro il monopolio SIAE
Evidentemente l'abolizione dei monopoli in materia di diritti d'autore e diritti connessi non era una proposta da "pirati".
Il Decreto-liberalizzazioni del Governo Monti, con una scelta storica, ha deciso di aprire alla concorrenza il settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente quelli degli artisti, interpreti ed esecutori.
Si legge infatti nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri che “al fine di favorire nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo di un pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera”.
Si è, dunque, finalmente cominciato a prendere atto che è stato proprio il monopolio la barriera principale alla giusta remunerazione degli artisti negli ultimi anni, senza dover necessariamente richiamare lo spettro della pirateria e dell'Internet cattiva che avrebbe privato del sostentamento coloro che lavorano con la creatività nel campo musicale.
Altri 20 anni di diritti connessi: ora è ufficiale
Qualche giorno fa avevo dato notizia di alcune indiscrezioni trapelate sull'approvazione in sede comunitaria dell'estensione del termine di durata dei diritti connessi.
Adesso la notizia è ufficiale: i diritti dei produttori fonografici, così come quelli degli artisti interpreti ed esecutori passano dagli attuali 50 anni a 70 anni.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto contrario di Belgio, Repubblica Ceca, Olanda, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Sveglia e con l'astensione di Austria ed Estonia.
Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire le nuove disposizioni comunitarie.
Anno dopo anno ci avviciniamo ad un diritto d'autore (e a diritti connessi) che duri l'eternità meno un giorno.
Pare che le lobby dell'intrattenimento l'abbiamo spuntata di nuovo, ottenendo un innalzamento da 50 a 70 anni delle durata dei diritti connessi.
Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il Coreper, organo del Consiglio dell'Unione Europea, ha dato il via libera al testo della direttiva sull'estensione dei diritti connessi che, a questo punto, aspetta solo il voto finale del Consiglio.
Nessun nuovo passaggio al Parlamento europeo.
Si tratta di un'estensione priva di senso, a vantaggio di pochi e a scapito di molti.
Tristemente inascoltate sono rimaste, tra le altre, le parole contenute nel rapporto Gowers del dicembre 2006, commissionato da un Gordon Brown.
Nel rapporto si poteva leggere: "Evidence suggests that most sound recordings sell in the ten years after the release, and only a very small percentage continue to generate income, both from sales and royalties payments, for the entire duration of copyright do not sell for 50 years".
Basandosi sulla circostanza che un termine di durata più lungo per i diritti connessi avrebbe avvantaggiato pochi e danneggiato la collettività, Gowers raccomandava di evitare di estendere la durata dei diritti connessi.
Come riferisce William Patry nel libro "Moral panics and the copyright wars" (pag. 119), in un primo momento Gordon Brown accettò il suggerimento, salvo cambiare posizione una volta divenuto primo ministro.
Così come inascoltate sono rimaste le parole contenute in un altro rapporto del 2010, questa volta commissionato da David Cameron, "Digital Opportunity" ("We urge Government to ensure that in future, policy on Intellectual Property issues is constructed on the basis of evidence, rather than weight of lobbying").
A pagare saranno sempre gli utenti della rete e i consumatori.
Diritto d'autore: estensione dei diritti connessi in arrivo, chi potrà fermarli?
Nell'aprile 2009 il Parlamento europeo approvò (emendando l'orginaria proposta della Commissione che prevedeva un'estensione a 95 anni) l'estensione a 70 anni (contro gli attuali 50 anni) della durata dei diritti connessi dei produttori e degli artisti interpreti ed esecutori.
Il 9 settembre p.v., il COREPER (organo interno del Consiglio), affronterà la questione così da portare a conclusione la procedura di codecisione a suo tempo avviata e sancire l'ennesima, sciagurata estensione dei diritti d'autore (in questo caso, dei diritti connessi di produttori e artisti interpreti ed esecutori).
A suo tempo Open Rights Group realizzò un video (lo trovate qui sopra) per spiegare quanto fosse insensata e dannosa l'estensione proposta.
La votazione del 9 settembre sarà particolarmente importante perchè, laddove dovesse essere unamine (e senza emendamenti), comporterà che l'argomento andrà direttamente in votazione (senza ulteriori discussioni) alla seduta successiva del Consiglio (con sicura approvazione).
Saremo costretti ad assistere all'ennesima vittoria delle lobby dell'industria dell'intrattenimento a scapito della collettività?
Accordo SIAE/YouTube: ricevo e volentieri pubblico
Oggi mi ha scritto Enzo Mazza, presidente della Fimi, a proposito del mio post di ieri sull'accordo SIAE/YouTube. Ho chiesto ad Enzo di poter riprodurre sul blog il nostro piccolo scambio di vedute ed è stato così gentile da concedermelo.
Piccolo disclaimer: alcune cose potrebbero apparire "scontate" per gli addetti ai lavori o per chi si occupa abitualmente di diritto d'autore, ma credo possano risultare interessanti per tutti gli altri. Ci sono poi alcuni passaggi che mi sono permesso di evidenziare (il "grassetto" è mio) perchè mi sembrano interessanti per l'altro discorso, ovverosia quello relativo alla natura giuridica di un servizio come quello offerto da YouTube. Possiamo ancora sussumerlo nella categoria dell'Hosting Provider delineata nella direttiva sul commercio elettronico, o non ha ragione Mazza, quando dice che YouTube ha di fatto sostituito MTV come televisione musicale dei giovani?
Buona lettura.
Mazza: "Come sai accanto alla categoria dei diritti d'autore, che riconoscono all'autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, esistono una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull'opera stessa. Questi diritti, chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d'autore, sono regolati dalla legge italiana sul diritto d'autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101 L'art.72 e 73 regolano i diritti del produttore fonografico. In soldoni, YouTube, che aveva già in essere un accordo con le case discografiche major che copriva anche l'Italia, ha ora chiuso un contratto anche con SIAE per remunerare anche gli autori e gli editori. L'accordo con le imprese prevedeva due modelli di fee basati sulla pubblicità (ad supported) e sul pay per click. YouTube è uno dei modelli che sul fronte discografico si sta sviluppando di più con le case che lo utilizzano per creare canali ad hoc per gli artisti, per presentare anteprime, ecc. In pochi anni YouTube ha di fatto sostituito MTV come "televisione musicale" dei giovani. A proposito, ecco alcuni dati su YouTube per l'Italia (Fonte FIMI/Deloitte) Fatturato delle case discografiche derivante dallo streaming su YouTube 2007: 918 mila euro 2008: 1,5 milioni di euro (+65%) 2009: 1,9 milioni di euro (+27%) 1 semestre 2010 : 837 mila euro contro 606 mila del 2009 (+ 38%) Il video streaming è fenomeno molto diffuso tra i consumatori di musica in Italia : 34 % guardano video musicali su YouTube contro il 29 % della media EU e il 17 % degli USA (Fonte FIMI/Forrester) L'utilizzo di YouTube è superiore all'uso del p2p (28%). Più chiaro anche se leggi l'articolo di oggi dal Sole".
Scialdone: "Sui diritti connessi sapevo dell'esistenza di accordi. Mi chiedevo se questo accordo fosse in grado di incidere sulla liceità di video amatoriali frutto di sincronizzazione ma mi pare che la risposta debba essere negativa".
Mazza: "Dipende. Con alcune case vi sono già accordi tra YouTube e major che consente di ottenere compensi anche per le musiche sui video USG e così è anche l'accordo SIAE. Ove il titolare dei diritti non ritenga di consentire l'uso del brano su un determinato video può usare il N&TD (Notice and Take Down) per la rimozione così come noi facciamo da tempo sulla base dell'accordo con YT"
Siae dà notizia dell'interventuo accordo di licenza con YouTube "che copre l’uso in Italia, in modalità streaming, di musica e opere audiovisive del repertorio SIAE nei video presenti sulla piattaforma YouTube. La licenza ha una durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2012. Come risultato dell’accordo, autori, compositori ed editori musicali rappresentati da SIAE saranno ricompensati quando viene utilizzata la loro musica".
La cosa che non riesco a capire è quale sia la reale portata dell'accordo e quali le ripercussioni per gli utenti registrati di YouTube: significa, forse, che posso realizzare un filmato con immagini da me formate (e sulle quali, dunque, detengo i diritti) utilizzando come sottofondo un'opera del repertorio SIAE?
Credo proprio di no, poichè, se non erro (ma non sono sicuro e mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse a capire), il c.d. diritto di sincronizzazione non è gestito da SIAE, se non nel caso delle Production Music Libraries.
"Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari? Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo metraggio, , ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato. Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto. Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi. Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione. Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo, la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti".
Mi pare che l'unica cosa che cambi è la possibilità di caricare materiale protetto senza che ne possa essere richiesta la rimozione. Ma siamo proprio sicuri? E i diritti connessi? La maggior parte delle richieste di rimozione viene proprio dai titolari dei diritti connessi, non dagli autori o dai loro aventi causa.
Insomma, a parte il fatto che YouTube probabilmente si è messa a riparo da qualche azione giudiziaria, che cosa cambia?
Da ultimo: YouTube resta sempre un hosting provider, vero? ;-)
In attesa di scrivere qualcosa di maggiormente ponderato, mi pare sostanzialmente condivisibile il ragionamento del Tribunale di Milano nell'inquadramento della fattispecie.
La cosa che, invece, ad una prima (veloce) lettura non mi pare condivisibile (senza che ciò alteri la correttezza della soluzione interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo del downloading del materiale protetto.
Mi sembra che, in contraddizione con quanto affermato poco prima nelle motivazioni (dove correttamente si evidenzia che nelle due ipotesi è la fissazione dell'opera ad essere diversa), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi dalla possibilità o meno di effettuare lo scaricamento del contenuto.
Questo, in tutta sincerità, mi lascia assai perplesso.
Emblematico il primo motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna in appello: "1) violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e)) da ravvisare nel fatto di avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'elemento psichico dei reati ipotizzati sebbene fosse, innanzitutto, pacifico che ci si muoveva su un terreno - quello dei diritto d'autore - sul quale, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche, si sono creati spazi e notevoli incertezze interpretative denunciati anche da autorevoli commentatori. Di qui la ragionevolezza del convincimento dell'imputato che la licenza sperimentale da lui detenuta fosse onnicomprensiva".
Il motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte ("Da quanto precede, discende la chiara non sostenibilita', da parte dell'odierno ricorrente di una buona fede che non trova conforto ne' nelle norme ne' nella giurisprudenza").
Mi sono, allora, venuti in mente i DJ che hanno gettato a mare la tutela loro offerta dall'articolo 71-sexies L.d.A. per le c.d. copie lavoro, per abbracciare la licenza sperimentale SIAE. Meglio pagare e stare tranquilli, anche se quel pagamento non è dovuto, perchè quell'uso è un uso libero, coperto da un'eccezione, un'eccezione che copre tanto i diritti d'autore che i diritti connessi, lo dice tutta la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto (gli unici precedenti negativi sono quelli in cui la copia non era di per sè legittima).
Ogni volta che si vende l'anima al diavolo, però, non si fa mai un buon affare.
Come noto quella licenza non copre i diritti connessi. SCF è lì dietro l'angolo: la firmiamo un'altra licenza? Suvvia, si paga poco e si sta sicuri.
Chissà che i diavoli non continuino a moltiplicarsi... vendere l'anima non è mai un buon affare.
Ieri la Commissione Europea ha adottato due iniziative in ambito copyright: la prima attiene ad una proposta di direttiva sull'estensione dei diritti connessi dagli attuali 50 anni dalla fissazione a 95 anni (in sostanza il termine risulta raddoppiato), la seconda è, invece, finalizzata ad un'armonizzazione delle discpline nazionali in merito alla co-paternità di opere musicali.
A questa pagina trovate le risposte della Commissione alle domande che probabilmente più di qualcuno si sarà posto sulla necessità dell' estensione di cui alla prima proposta. Io l'ho lette e non mi hanno convinto. Vedete voi.
Singolare che in parellelo la Commissione abbia anche pubblicato un libro verde sul copyright nella società della conoscenza. Singolare perchè quando si tratta di tutelare gli interessi degli autori, dei produttori, degli interpreti si procede speditamente verso provvedimenti di carattere normativo; quando, invece, si tratta di valutare specifiche eccezioni per consentire la produzione di nuovi contenuti da parte degli utenti a partire da quelli esistenti e protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore, allora si procede ragionando sui massimi sistemi, riempendo pagine su pagine senza approdare ad alcun atto concreto.
Mentre il Prof. Marco Ricolfi parla di copyright 2.0, attingendo a piene mani alle proposte formulate da Lawrence Lessig, le prospettive di riforma in seno all'Unione Europea lasciano intravedere un altro mondo: un mondo in cui il diritto d'autore ed i diritti connessi sono eterni, ogni uso dell'opera è controllato, ogni uso dell'opera è regolato.
Ed allora, persa irrimediabilmente la battaglia sulla durata dei diritti (da lì non credo si tornerà più indietro, caso mai si andrà avanti), occorre concentrarsi sull'ampliamento delle aree di libera utilizzazione al fine di non disperdere le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in termini di interazione con le opere protette.
Da questo punto di vista molto interessante il paragrafo dedicato agli UCG del citato libro verde che si conclude con una domanda cui occorre dare una risposta assolutamente positiva: Should an exception for user-generated content be introduced into the Directive?
50 anni sono pochi, meglio 95... meglio ancora l'eternità.
Leggo su Punto-Informatico che il Commissario Europeo, Charles McCreevy, ha proposto un'estensione della durata dei diritti riconosciuti agli intepreti ed esecutori dagli attuali 50 anni a 95 anni.
Invece di procedere con continue estensioni non si farebbe prima a gettare la maschera e disporre che la tutela deve essere eterna?
Ve li ricordate i Clan Destino? Sono stati il primo gruppo che accompagnava Ligabue nei suoi concerti (e sono tornati a farlo, in parte, anche nell'ultima tournèe). Iniziarono anche una carriera "solista", per la verità senza grande successo, ma con due album all'attivo il secondo dei quali (Cuore, stomaco e cervello) ebbe come primo singolo un brano che si chiamava "Alza la radio". Nella canzone il gruppo invitava l'ascoltatore ad alzare la radio affinchè il messaggio arrivasse forte e chiaro a tutti, affinchè si diffondesse ben oltre la camera del fan di turno.
Evidentemente i discografici non è che condividano poi tanto questa impostazione visto che la Performing Rights Society, una società anglosassone che gestisce i diritti connessi al diritto d'autore, sembra intenzionata a fare causa a ad una catena di officine, la Kwik-Fit, i cui meccanici avrebbero "alzato troppo la radio", realizzando così di fatto una ritrasmissione radiofonica non autorizzata.
Non c'è che dire: ancora una volta una valida inziativa a favore della creatività.