sabato, aprile 30, 2011

Stravaganti controversie legali made in U.S.A.

1. Class Action contro Facebook, Twitter e Myspace per invio di sms dopo la revoca del consenso alla ricezione da parte dell'iscritto al SN: quale il messaggio non sollecitato? Quello con cui i SN comunicavano l'accettazione della richiesta! :-)

2. Si può fermare un film per un tatuaggio? Forse si, se il disegnatore del tatuaggio ritiene che si stia violando il copyright sul proprio disegno! Victor Whitmill, l'autore del disegno del tatuaggio che campeggia sulla faccia di Mike Tyson, chiederà un ingiunzione per fermare l'uscita di Hangover 2 visto che il protagonista della pellicola fa bella mostra dello stesso tatuaggio. Da seguire.

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mercoledì, settembre 08, 2010

Stalking via Facebook: la (non) sentenza della Cassazione

Altalex ha pubblicato ieri il testo della Sentenza della Cassazione che, per usare il gergo della Rete, è stata taggata con "stalking" e "facebook".

La sentenza in realtà parla di altro, Facebook è un dettaglio, la condotta contestata ci sarebbe stata a prescindere.

Tuttavia Facebook è il mostro preferito degli ultimi tempi: mangia privacy a tradimento, luogo di adescamento, perversioni e cretinerie varie e chi più ne ha più ne metta.

Vi consiglio la lettura di questo bellissimo post di Francesco Paolo Micozzi (uno degli avvocati che difendono gli amministratori di The Pirate Bay in Italia): si impara qualcosa e magari, la prossima volta, si corre meno dietro ai titoli.

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domenica, febbraio 21, 2010

L'imbecillità della Rete

Leggo su Corriere.it questa notizia: "Gruppo choc su Facebook: «Tiro al bersaglio con bambini Down» Oltre 900 gli iscritti. Delirio in Rete: «Sono solo un peso per la nostra società». E scoppia la rivolta".

Invece di pensare (o approvare, come in Francia) leggi che prevedano la disconnessione dalla Rete per chi condivide canzonette, perchè non pensiamo a leggi che prevedano la disconnessione dalla Rete per gli imbecilli?
Speriamo che gli amministratori di FB chiudano in fretta qualche account.

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venerdì, ottobre 23, 2009

Stranezze digitali

Se, passeggiando per strada, qualcuno grida che vuole ucciderti e che lo farà presto la chiamano "minaccia".

Se qualcuno fa la stessa cosa su Facebook, la chiamano "libera manifestazione del pensiero".

Sono stranezze digitali.

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domenica, gennaio 11, 2009

Qualcuno ha il numero di telefono di Will Smith? (ovvero: per caricare una foto su Facebook bisogna consultare un avvocato?)

Ieri mi trovavo al cinema, in attesa di vedere "Sette Anime" ... mentre ero in fila, c'è un fuori programma (quanto meno per me).... si presenta Muccino accompagnato da Will Smith e mezzo cast del film... prendo il telefonino e faccio una foto (di pessima qualità... la vedete qui accanto) a Will Smith...

Oggi la pubblico su Facebook... lo faccio per riprendere con le immagini una interessante discussione sul tema avuta con un'amica e collega, Adriana Augenti.

Teoricamente ho tutto il diritto di pubblicare quella foto. Sono io il fotografo, non necessito del consenso della persona ritratta perchè nota ed in un contesto pubblico, le altre persone non sono riconoscibili e comunque lo scatto è realizzato in un evento...etc...

Peccato, però, che se avessi dovuto davvero rispettare la licenza Facebook ("By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising...") io quella foto non avrei potuto condividerla con i miei "amici", perchè pubblicando quella foto, e fintanto che non la rimuovo, io ho assicurato a Facebook una licenza su di essa per finalità anche commerciali. Per far questo però avrei avuto bisogno del consenso di Will Smith.

Qualcuno ha il suo numero di telefono?

p.s.: Sempre Adriana mi fa notare che forse avrei anche dovuto leggere il Regolamento del cinema circa la possibilità di scattare foto all'interno della struttura :-)


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giovedì, gennaio 08, 2009

Ancora sulle foto pubblicate su Facebook

In seguito all'interessante discussione sviluppatasi con l'amica Adriana Augenti in un precedente post ho pensato di riportare un pò di massime della Cassazione sul tema del consenso della persona ritratta. Senza nessuna pretesa di esaustività, solo per dare qualche indicazione ai non addetti ai lavori.

Buona Lettura!


In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Cass. civ., sez. III 13-04-2007, n. 8838

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Cass. civ., sez. I 29-09-2006, n. 21172

In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità , ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità , quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014

Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (artt. 96 legge 22 aprile 1941 n. legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 cod. civ.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175

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mercoledì, gennaio 07, 2009

Facebook , le foto, il diritto all'immagine e beata l'ignoranza...

Il caso degli infermieri dell'ospedale Le Molinette di Torino, che pubblicavano su Facebook foto di pazienti ed altre amenità, ha messo in luce un (vecchio) problema di percezione delle proprie azioni quando i loro effetti si esplicano in rete.

Daniele Minotti fa alcune osservazioni a riguardo che condivido in pieno: "bisogna che la gente capisca, una volta per tutte, che su Facebook è, praticamente, tutto walled, tutto visibile, per tutti. E questo la maggior parte della gente non lo sa oppure non se ne rende conto".

Guardando al fenomeno delle foto pubblicate, taggate, commentate è possibile, a mio avviso, fare un parallelo con quanto capitato anni fa con la musica.

La gente caricava sui propri spazi web (artigianali pagine in html) decine e decine di album: erano tutti album regolarmente acquistati, in molti casi passati in digitale dal vinile. Non si aveva la percezione di una condotta non consentita.

Oggi succede lo stesso con le immagini, con l'aggravante di una tecnologia che rende estremamente più facile l'operazione.

Accade con il diritto all'immagine quello che è accaduto con il diritto d'autore: chi ne conosceva l'esistenza prima dell'avvento di Internet? Si tratta di norme, le une e le altre, per lungo tempo lontane dalla gente comune... loro non si occupavano della gente comune e la gente comune non si occupava di loro.

Poi, il copyright è entrato nelle nostre case e le persone hanno capito che non si può caricare la propria collezione di cd sul proprio sito. Magari continuano a farlo, ma sanno che non si può fare.

Succederà lo stesso con le foto sui siti di social networking, c'è da scommetterci.

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domenica, novembre 02, 2008

Quello che è tuo è anche di Facebook

Premesso che a me Facebook piace molto, avete, però, mai letto i termini di utilizzazione per quanto riguarda i contenuti prodotti dagli utenti?

Recitano così: "By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising, or otherwise, on or in connection with the Site or the promotion thereof, to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such User Content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing. You may remove your User Content from the Site at any time. If you choose to remove your User Content, the license granted above will automatically expire, however you acknowledge that the Company may retain archived copies of your User Content. Facebook does not assert any ownership over your User Content; rather, as between us and you, subject to the rights granted to us in these Terms, you retain full ownership of all of your User Content and any intellectual property rights or other proprietary rights associated with your User Content."

Ora, non riesco a capire come una licenza "irrevocabile" e "perpetua" possa, poi, cessare dai suoi effetti una volta rimosso il contenuto dal sito. Mi sembra una evidente contraddizione.

In secondo luogo, Facebook con i vostri contenuti (foto, video, note scritte) può farci quello che vuole, eventualmente sublicenziandone i relativi diritti a terzi, per qualsivoglia finalità, commerciale e non commerciale.

Però sia chiaro... "you retain full ownership of all of your User Content and any intellectual property rights"

Questo almeno ce lo lasciano :-)

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domenica, luglio 27, 2008

Social Networking Wars... geniale!

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domenica, giugno 22, 2008

Getting bored of facebook :-)

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