domenica, luglio 20, 2008

Il Maxiemendamento... dove tutto è possibile

Ho dato un'occhiata al maxiemendamento governativo al D.L.112/2008, che andrà in votazione la prossima settimana. Sul testo è stata posta la fiducia: in pratica il Governo se l'è suonata e cantata in fase di stesura del decreto (non avrebbe potuto essere altrimenti) e altrettanto ha fatto in sede di conversione, con buona pace della discussione parlamentare.

Sono tante le novità. Mi soffermo su due, non le più importanti in assoluto ma di qualche interesse per chi si occupa di diritto di nuove tecnologie.

Primo: nell'art. 15 sui libri di testo è stata mantenuta la dizione "scaricabile" che, invece, sembrava dovesse essere sostituita con "accessibile". Avevo espresso le mie perplessità sul punto e sono contento che non se ne sia fatto nulla.

Secondo: viene introdotto un comma 1-bis all'articolo 36 che così recita: "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In tal caso l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo, fatta salva la disciplina tributaria esistente".

La disposizione di cui sopra era originariamente presente nella bozza di disegno di legge Finanziaria circolata in rete qualche tempo fa, registrando da subito il secco dissenso del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nella sua prima formulazione essa andava addirittura a modificare il comma 2 dell'art. 2470, c.c., concernente la cessione di quote di società a responsabilità limitata.

Viene ora modificata la forma ma la sostanza resta la stessa e le perplessità pure.
C'è un aspetto che balza subito agli occhi: se trasferisco una quota avvalendomi del caro e vecchio documento cartaceo, allora avrò la necessità che la mia sottoscrizione sia autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali, ex art. 2703 c.c., verificheranno la mia identità e attesteranno che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta in loro presenza.

Se lo stesso trasferimento è realizzato per il tramite di un documento informatico sottoscritto digitalmente (cioè l'equivalente del documento analogico sottoscritto) allora l'autentica non serve più. Singolare, se si considera che è lo stesso legislatore ad aver previsto all'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma autenticata anche con riferimento alla sottoscrizione elettronica ( Art. 25.Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico...)

Il dato di maggior rilievo è che per lo stesso atto vengano richieste cautele maggiori, se effettuato in modalità analogica, e minori, se effettuato in modalità digitale.
Assistiamo, dunque, in settori diversi, ad una progressiva sostituzione del diritto con la tecnologia: ciò che un tempo veniva demandato ad una architettura legale (norma del codice civile + intervento di soggetto terzo abilitato dall'ordinamento), oggi lo si tende a demandare ad una architettura informatica (regole tecniche + dispositivi sicuri) cui la legge si limita riconoscere efficacia sul piano dei rapporti giuridici.
Ciò detto, stante la scarsa diffusione della firma digitale nel nostro paese, non credo che saranno in molti ad avvalersi di tale disposizione.

Etichette: , , , ,

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]