DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 (in G.U. n. 73 del 29 marzo 2010) Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (10G0068)
Software Libero: meno male che c'è la Corte Costituzionale
Come noto, il 26 marzo 2009 la Regione Piemonte si era dotata di una legge recante"Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione".
All'articolo 1, comma 3 (occorre ricordare sempre che si sta parlando di una legge regionale) si poteva leggere questa perla: "3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)."
Sul punto (e anche su altro) è intervenuta qualche giorno fa la Corte Costituzionale (sentenza n. 122/2010) per ricordare che "la norma censurata, che sarebbe superflua secondo l’interpretazione propugnata dalla resistente, sottrae al precetto penale la cessione, in qualsiasi forma, di software libero, ancorché essa possa rivelarsi abusiva sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti. La stessa resistente, del resto, chiarisce che le licenze open, proprio per garantire le libertà riconosciute all’utente, «impongono precisi limiti alla possibilità di modificare (o negare) i diritti di quest’ultimo» e «queste garanzie, naturalmente, si riflettono anche in vincoli e responsabilità per coloro che utilizzano, studiano, sviluppano tali software». L’ampia formula adottata dal legislatore regionale, dunque, esclude dall’ambito applicativo del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, superando il limite inderogabile dell’ordinamento penale e perciò ledendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis: sentenze nn. 295 e 168 del 2009 e n. 183 del 2006).
Ne deriva che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009".
Insomma, meno male che è intervenuta la Corte Costituzionale a ripristinare quelle garanzie, anche penali, a difesa del software libero che un legislatore regionale, animato dal sacro fuoco della libertà, aveva finito per considerare "superflue".
Conferenza annuale 2010 del Circolo dei Giuristi Telematici
Domani 26 marzo, presso la Cassa forense, via Ennio Quirino Visconti 8 in Roma, si terrà l'ormai "storica" conferenza annuale del circolo dei giurisiti telematici.
Il programma potete leggerlo qui: si inizia alle 15 per finire alle 18:30.
Per gli appassionati di diritto delle nuove tecnologie si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per fare il punto sulle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
Ieri ho avuto il piacere e l'onore di tenere una lezione sul tema del diritto d'autore in rete insiema al Prof. Giovasnni Zicccardi nell'ambito del master "Internet e Diritti" organizzato dal CSIG di Bari.
Come al solito ho caricato su Slideshare le slide utilizzate.
Ho provato a fare le prime ricerche per verificare l'aggiornamento dei testi normativi e ne sono rimasto favorevolmente colpito. Certo lo "stile" sito Gazzetta Ufficiale non è proprio il massimo graficamente ma quello che conta è la sostanza. Ottima la possibilità anche di accedere alle circolari riferite al testo normativo ricercato.
Oggi la trasmissione radiofonica PourParlè (Radio Power Station - 100.5 Mh, se siete a Roma, altrimenti in streaming sul sito) dalle 17:30 alle 18:30 si parla di licenze Creative Commons.
Sulla pirateria danno i numeri... in tutti i sensi
La Fimi dà notizia di uno studio indipendente (finalmente!) che certificherebbe gli enormi danni prodotti dalla pirateria digitale, con annessa (solita) previsione catastrofica: "Entro cinque anni i danni economici all'industria creativa europea potranno ammontare a 240 miliardi di euro, con il sacrificio di oltre 1,2 milioni di operatori del settore".
Lo studio è stato redatto dalla Tara Consultants. Ora, non ci vuole certo il genio della lampada per capire che se il tuo cliente ti commissiona un certo studio, tu dirai al tuo cliente esattamente quello che vuol sentirsi dire.
E chi sarà il cliente che ha commissionato lo studio? "The study was commissioned by the international chamber of Commerce's BASCAP iniziative"
BASCAP iniziative... dunque si tratta di...
About International Chamber of Commerce/BASCAP Recognising that the protection of intellectual property rights is vital to sound economies, the International Chamber of Commerce (ICC) established BASCAP - Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy - to increase awareness of counterfeiting and piracy activities and the associated economic and social harm and call for greater commitments by governments in the enforcement and protection of IPR. The study was commissioned by BASCAP initiative with the aim to advance the development of methodologies to better understand the vitality of Europe's creative industries – and what is at risk. www.iccwbo.org/bascap
Purtroppo lo studio non è disponibile per intero. C'è solo un executive summary da cui però emerge qualche dato interessante.
Come sono quantificati i danni causati dalla pirateria? Con un criterio la cui validità è stata ampiamente smentita, ovverosia "This study provides two scenarios of estimated piracy-driven losses looking forward to 2015, both based on Cisco System's Internet traffic forecasts and assuming that no measures are taken to address piracy".
In buona sostanza siamo ancora all'equivalenza "file sharing traffic"/"piracy-driven losses"! Ancora c'è chi vuole sostenere che ogni file scaricato sia un cd non venduto? Sul punto rimando alla lettura di altro studio, questa volta della Harward Business School, che evidenzia come ciò non corrisponda al vero. Ma a questo si potrebbe aggiungere lo studio della Fondazione Einaudi del 2006 e tante altre analisi dello stesso tipo condotte dalle università europee e americane più prestigiose.
Sulla pirateria si danno i numeri... proveremo a parlarne sabato 20, a Roma, al Teatro Capranica alla Festa dei Pirati.
Ci siamo! Sabato prossimo, 20 marzo, al Teatro Capranica di Roma si terrà la seconda festa dei pirati.
Siete tutti invitati per un pomeriggio corsaro a due passi dal Parlamento... sia ben inteso i Pirati stanno al Capranica... no sai, a volte ci si sbaglia :-)
Sulla responsabilità o irresponsabilità per link, tuttavia, bisogna ricordare che in Italia la Cassazione nel 2006, a proposito della vicenda Calciolibero/Coolstreaming, ebbe modo di affermare: "È configurabile il concorso nel reato di abusiva diffusione, mediante internet, di immagini protette da diritto di esclusiva anche in capo al soggetto che, pur non avendole immesse in rete, abbia inoltrato sul web, in epoca antecedente alla loro immissione ad opera di altri, informazioni sui collegamenti e sui programmi necessari alla loro visione, in tal modo agevolando la connessione e la loro indebita diffusione".
Mi chiedo se, in sede di revisione della direttiva sul commercio elettronico, non si renda necessaria una presa di posizione del legislatore comunitario sugli "information location tools" al pari di quanto avviene nel Chapter 5, § 512 della normativa statunitense in materia di copyright.
UPDATED: in realtà la sentenza (civile... chissà perchè avevo dato per scontato che si trattasse di un procedimento penale) fa leva su una nozione assai ampia di copia privata che nel nostro ordinamento, articolo 71 sexies L.d.A. alla mano, non sarebbe possibile. Qui la sentenza.
Parlando di musica, web e pirateria (video inchiesta de "L'Espresso")
Qualche mese fa Valeria Abate (nella foto) mi aveva intervistato nell'ambito di una video inchiesta che stava preparando per "L'Espresso" sul tema Musica e Web.
Pur non di fare, in Italia ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo.
Visto che l'Amministrazione Digitale (tranne poche eccellenze) è al momento utopia, il Ministro Brunetta (cui evidentemente piace più proporre che realizzare) lancia l'ennesimo - inutile - portale pubblico: ViviFacile.
In effetti, nell'epoca in cui chiunque usa Google per le proprie ricerche (infatti, Brunetta prende accordi con Bing) il mancato decollo dei servizi dell'Amministrazione Digitale deve essere imputabile all'assenza di un portalone unico che, con l'esiguo costo di 10 o 20 milioni di euro ("a regime l'impegno previsto è di 10/20 milioni di Euro, una cifra decisamente bassa che è ragionevole pensare si accolli la PA stessa, anche se al momento la gratuità dei servizi non è garantita") ci consentirà di avere tanti link che riportino ognuno alla piattaforma della singola amministrazione.
La cosa che, nel frattempo, non capisco è perchè normattiva risulti non funzionante: c'era scritto che da marzo si sarebbe potuto accedere a tutta la normativa vigente (finanche in modalità multivigenza!) dal 1981 oggi. Solo che se si prova a premere su "ricerca" viene fuori questo: "Un nome utente e una password sono stati richiesti da http://www.normattiva.it. Il sito riporta: "intranet_ldap".
In efffetti, però, marzo non è ancora finito: Avanti Savoia!
Tempo fa avevo dato notizia dell'adeguamento dell'Agenzia delle Entrate alle indicazioni fornite dal Garante Privacy in merito ai certificati di protezione per i servizi telematici.
Noto con piacere che anche Equitalia si è messa in regola. Come si può verificare, la situazione non è più quella che segnalavo qui lo scorso anno.
Fa piacere notare che, passata l'isteria collettiva dei primi giorni, pian piano si ritorni a ragionare della vicenda negli unici termini "corretti", quelli giuridici.
E' un caso molto interessante, a patto che ci si ricordi (ricordandolo, a sua volta, a terzi) che si tratta di una decisione di merito e, dunque, vale quel che vale.
Pirate Bay, sono colpevoli gli utenti? L'articolo su Computerlaw.it
Come avevo scritto la scorsa settimana, ho ripubblicato su Computerlaw l'articolo che avevo scritto per il settimanale Gli Altri e che era stato pubblicato sul numero 11 del 26 febbraio u.s.
Riassumere una vicenda così delicata in 4000 battute, renderla comprensibile ai non addetti ai lavori e provare ad esprimere un'opinione nel merito è stata una bella sfida.
Corte di Giustizia Europea sui giochi d'azzardo online
Mi è capitato di leggere quasi casualmente questa sentenza del settembre 2009 della Corte di Giustizia Europea sul tema del gioco d'azzardo online.
Siccome a suo tempo non mancarono le polemiche sulla "censura" che la normativa nazionale avrebbe comportato rispetto al libero accesso ai contenuti presenti in rete, fa piacere leggere dalla Corte di Giustizia Europea che "si può fare" (il caso, peraltro, è relativo alla normativa portoghese che, evidentemente, è assai simile alla nostra).
"(C-42/07) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - GIOCHI DI AZZARDO VIA INTERNET - DIVIETO DA PARTE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - COMPATIBILITA' La Corte, nel valutare la compatibilità al diritto comunitario della normativa portoghese, ha stabilito che l'obiettivo di lotta contro la criminalità, invocato dal Portogallo, può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a offrire servizi nel settore del gioco d'azzardo. Infatti, tali giochi implicano, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, rischi elevati di reati e frodi. Inoltre, ha affermato che il sol fatto che un operatore privato offra legalmente servizi ricompresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito ed in cui sia già soggetto, in linea di principio, a taluni requisiti di legge ed a controlli, non può essere considerato garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità. Infatti, in tale contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare difficoltà nel valutare le caratteristiche qualitative e l'onestà professionale degli operatori".
Il Ministro Brunetta ha emanato una circolare diretta alle Pubbliche Amministrazioni sull'uso della Posta Elettronica Certificata.
Nella circolare si legge che "le amministrazioni si adopereranno inoltre affinchè le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta Elettronica Cerficata, non solo realizzando il collegamento tra le caselle di posta elettronica ed i sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l'apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge".
Infatti, il Ministro ha dato subito il buon esempio. Ha apposto la sua bella firma autografa in calce a un documento che era nato digitale.
Poi qualcuno l'ha stampato, ne ha fatto diverse copie, le ha inserite in un firmario, ha raccolto la sigla del funzionario di turno (cfr. ultima pagina in basso a sinistra) e lo ha sottoposto alla firma di Brunetta che con una bella penna ha firmato il documento.
Lo stesso impiegato poi è tornato indietro, ha passato il tutto allo scanner e ha convertito il risultato della scansione in .pdf.
Mi raccomando, però, le (altre) Amministrazioni firmino digitalmente i documenti da trasmettere.