giovedì, febbraio 16, 2012

Il fax è sempre un fax, anche quando lo si spedisce con il pc






Con sentenza n. 722 del 14 febbraio 2012, il Consiglio di Stato, sez. V, ha confermato la piena validità del fax come mezzo di comunicazione nell'ambito delle procedure di gara, anche quando la trasmissione avvenga tramite pc, utilizzando un software che consenta un invio multiplo.

Ricorda il Consiglio di Stato, infatti, in primo luogo che "il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione; grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornire la prova contraria" (principio questo, ormai consolidato)

Interessante la parte relativa alla modalità "particolare" di spedizione del fax nel caso di specie: "Trattasi, invero, di rapporto cumulativo (cioè attestante l’invio della medesima comunicazione ad una pluralità di imprese tra cui anche la podestà Amedeo s.r.l.), determinato dal fatto che, in considerazione del numero elevato dei destinatari, l’invio del documento è stato effettuato a mezzo l’ausilio di un programma informatico (il software Zetafx che consente l’invio massivo di fax direttamente da personal computer), programma della cui funzionalità non v’è ragione di dubitare, atteso che nel rapporto generato da tale sistema sono presenti tutti gli elementi identificativi della comunicazione effettuata via fax, cioè il mittente, l’oggetto, il nome o la denominazione dell’impresa destinataria; la data e l’ora di invio; l’esito della trasmissione (inviato, tentato, fallito)".

Come dire, un fax resta sempre un fax, anche se lo si spedisce con il pc :-)


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martedì, marzo 01, 2011

Usedsoft... qualche tempo dopo

Ne avevo parlato qui più di due anni fa.

Scrivevo, allora, "A naso direi che si preannunciano battaglie legali".

Grazie a Dok, scopro che della vicenda relativa a Usedsoft (e alla rivendibilità del software usato) si occuperà la Corte di Giustizia Europea cui la questione è stata rimessa dalla Corte Federale Tedesca.

Da seguire con interesse.

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lunedì, gennaio 31, 2011

Acquisto di software senza gara: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 642/2011

Interessante sentenza del Consiglio di Stato sul tema dell'acquisizione di software da parte della PA attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (l'ex trattativa privata).

In particolare il Collegio, dopo aver premsso che "è del tutto pacifico il principio per cui la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni", ricorda che l’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di appalto prevede una deroga "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

Secondo il Consiglio di Stato (a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo il quale la "unicità" dell’imprenditore offerente prescelto doveva risultare chiara ed evidente ex ante), l'unicità cui la norma sopra richiamata fa riferimento deve essere apprezzata unitariamente e, dunque, non è in radice esclusa dall'espletamento di una procedura acquisitiva dei dati di base (indagine di mercato e successivo benchmark) lunga e complessa, se la stessa si è resa necessaria in ragione della natura del prodotto da acquisire e alla pregressa non positiva esperienza della PA.

In particolare, "laddove si tratti di un prodotto "non ordinario", ma passibile di valutazione sotto svariati punti di vista ("nuovo" verrebbe fatto di dire), non può ritenersi inadeguata la scelta di effettuare una ricerca di mercato, con una successiva sperimentazione particolarmente approfondita. Tale scelta non risulta incompatibile con il rigoroso presupposto richiesto per l’applicazione dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, proprio perché volto a verificare che il prodotto fosse "unico". Infatti, proprio l‘indagine di mercato, a seconda dei casi, può far pervenire ad una corretta, informata e meditata conclusione che un prodotto sia "unico" ovvero "infungibile" .

Ed ancora, aggiunge il Collegio, "se si accogliesse una nozione astratta di "unicità", quale quella che pare essere fatta propria dal primo Giudice, anche tenendo conto di tali profili si rimarrebbe fuori dall’ambito applicativo legittimante il ricorso alla disposizione di cui all’art. 57 in oggetto. V’è da chiedersi, però, muovendo da tali presupposti, quando mai essa potrebbe trovare applicazione. Ciò perché sarebbe ben difficile in rerum natura rinvenire esempi di "fornitore unico in astratto" o il che è identico, di prodotto o servizio offerto da un solo fornitore. E men che mai avuto riguardo ad un "prodotto" frutto di creazione intellettuale ed in continua evoluzione quale incontestabilmente è quello in esame.L’interpretazione della citata disposizione, in siffatta ipotesi, non si conformerebbe al canone di restrittività prescritto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: trasmoderebbe in una interpretatio abrogans. Non appare viziata, pertanto, una interpretazione, come quella seguita dall’amministrazione, che (ben conscia della circostanza che altri offerenti, in futuro, potrebbero crearne uno similare) ha considerato "unico" il prodotto che, in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti: risulta ragionevole che a tale valutazione di "unicità" essa sia pervenuta tenendo conto del fattore temporale - quanto alla disponibilità del medesimo,-alla circostanza della avvenuta pregressa sperimentazione del medesimo, ed al dato relativo alla possibilità di poterne divenire "proprietaria" acquisendo il "codice sorgente".

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domenica, settembre 12, 2010

La dura vita del software usato

E' da leggere con grande attenzione la sentenza con cui una Corte d'Appello statunintense ha ribaltato il verdetto di primo grado nel caso Vernor c. Autodesk in materia di vendita di software usato.

Secondo la Corte: "Autodesk distributes Release 14 pursuant to a limited license agreement in which it reserves title to the software copies and imposes significant use and transfer restrictions on its customers. We determine that Autodesk’s direct customers are licensees of their copies of the software rather than owners, which has two ramifications. Because Vernor did not purchase the Release 14 copies from an owner, he may not invoke the first sale doctrine, and he also may not assert an essential step defense on behalf of his customers".

La vicenda riguardava vendite successive alla prima di una particolare versione di AutoCAD, rispetto alle quali Vernor invocava l'esaurimento del diritto di distribuzione in capo ad Autodesk e, dunque, il suo diritto di rivendere a terzi il prodotto tramite Ebay.

E' una sentenza da leggere con attenzione, dicevo, perchè opera una ricostruzione puntuale della c.d. first sale doctrine (l'equivalente del nostro principio di esaurimento del diritto di distribuzione) e della giurisprudenza correlata, e delinea scenari in cui i titolari dei diritti, con piccoli accorgimenti, potrebbero di fatto rendere noi tutti licenziatari e non proprietari del prodotto fisico acquistato, con la conseguenza di azzerare il mercato dell'usato o ogni distribuzione parallela.

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giovedì, agosto 19, 2010

Nemesys in EUPL: la proposta arriva su Punto Informatico

Ieri Punto Informatico ha ripreso la proposta avanzata negli ultimi giorni da me e Fabio Bravo affinchè l'AGCOM rilasci Nemesys, il software per la misurazione della velocità delle connessioni a banda larga, con licenza EUPL.

Arriverà una formale presa di posizione dell'AGCOM?

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mercoledì, agosto 18, 2010

E ora speriamo in una risposta positiva...

Fabio Bravo non ha perso tempo e ha avanzato una richiesta di informazioni sia all’AGCOM, sia alla FUB per conoscere le modalità di licencing di NEMESYS, il software che, a partire da ottobre, consentirà agli utenti di verificare la reale velocità della propria connessione e, conseguentemente, il rispetto da parte del Provider di quanto dichiarato in sede di promozione / sottocrizione dell'abbonamento.

Nel post precedente ho dato notizia dei risultati tutt'altro che esaltanti sul fronte statunitense.

A tutela di tutti (come spiega in modo chiaro Fabio) è importante che quel software sia rilasciato con una licenza open source, auspicabilmente la EUPL.

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Tutto il mondo è paese

Via Arstechnica

"However, FCC analysis shows that the median actual speed consumers experienced in the first half of 2009 was roughly 3 Mbps, while the average (mean) actual speed was approximately 4 Mbps," says the report. "Therefore actual download speeds experienced by US consumers appear to lag advertised speeds by roughly 50 percent".

Qui il report della FCC.

Noi aspettiamo il software AGCOM (sperando che sia open source) per scoprire quanto mentono i nostri Provider.

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lunedì, agosto 16, 2010

AGCOM: quel software deve essere open

Qualche giorno fa un comunicato dell'AGCOM ha informato i titolari di un abbonamento Internet che "a partire dal prossimo ottobre sarà possibile monitorare le prestazioni della propria connessione ad internet da postazione fissa attraverso un software certificato e gratuito che il consumatore potrà utilizzare sul proprio personal computer".

"Il software" si legge nel comunicato "messo a disposizione degli utenti, denominato NEMESYS, potrà essere scaricato gratuitamente dal sito www.misurainternet.it in via realizzazione".

Nel comunicato nulla si dice, però, circa la licenza d'uso che accompagnerà il software. Trattandosi di uno strumento che dovrà servire ai consumatori per un maggiore controllo sulle obbligazioni contrattuali assunte dai rispettivi provider è necessario che tanto i provider quanto i consumatori possano esercitare un controllo sul software, accedendo liberamente al suo codice sorgente.

Sarebbe, dunque, un ottimo segnale da parte dell'AGCOM se la stessa volesse adottare per la sua distribuzione una licenza open source, ad esempio (considerata la natura istituzionale dell'authority) la EUPL.

La European Union Public Licence (EUPL) è stata predisposta nell’ambito dell’IDABC, un programma della Comunità europea che intende promuovere la fornitura interoperabile di servizi paneuropei di eGovernement alle pubbliche amministrazioni, alle imprese ed ai cittadini.

Si tratta di una licenza open source che, come si legge nel preambolo, "permette di rafforzare l’interoperabilità giuridica adottando un quadro comune per il raggruppamento dei software del settore pubblico"

Sperem



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domenica, marzo 28, 2010

Software Libero: meno male che c'è la Corte Costituzionale

Come noto, il 26 marzo 2009 la Regione Piemonte si era dotata di una legge recante"Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione".

All'articolo 1, comma 3 (occorre ricordare sempre che si sta parlando di una legge regionale) si poteva leggere questa perla: "3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)."

Sul punto (e anche su altro) è intervenuta qualche giorno fa la Corte Costituzionale (sentenza n. 122/2010) per ricordare che "la norma censurata, che sarebbe superflua secondo l’interpretazione propugnata dalla resistente, sottrae al precetto penale la cessione, in qualsiasi forma, di software libero, ancorché essa possa rivelarsi abusiva sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti. La stessa resistente, del resto, chiarisce che le licenze open, proprio per garantire le libertà riconosciute all’utente, «impongono precisi limiti alla possibilità di modificare (o negare) i diritti di quest’ultimo» e «queste garanzie, naturalmente, si riflettono anche in vincoli e responsabilità per coloro che utilizzano, studiano, sviluppano tali software».
L’ampia formula adottata dal legislatore regionale, dunque, esclude dall’ambito applicativo del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, superando il limite inderogabile dell’ordinamento penale e perciò ledendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis: sentenze nn. 295 e 168 del 2009 e n. 183 del 2006).
Ne deriva che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009".

Insomma, meno male che è intervenuta la Corte Costituzionale a ripristinare quelle garanzie, anche penali, a difesa del software libero che un legislatore regionale, animato dal sacro fuoco della libertà, aveva finito per considerare "superflue".

Dagli amici mi guardi Dio... :-)

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martedì, ottobre 06, 2009

Non c'è, ma ci vorrebbe

Guardando le statistiche di questo blog ho scoperto che alcuni arrivano qui cercando una fantomatica "Direttiva Europea sul software usato".

Mi sento di escludere che una simile direttiva esista, ma sarei ben lieto di sbagliarmi.

Insomma, forse non c'è, ma di sicuro ci vorrebbe.

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lunedì, ottobre 27, 2008

Vendo software usato

La usedsoft è una società svizzera che propone a prezzi stracciati licenze software di "seconda mano". Software usato insomma. Ne parla oggi "Il Sole 24 Ore": rivendere software come si fa con i libri usati.

A naso direi che si preannunciano battaglie legali.

Tutto, infatti, si gioca sul fatto che operi o meno il "principio di esaurimento": quella cosa per cui quando acquistate un cd non dovete poi chiedere il permesso al titolare dei diritti se volete venderlo ad un amico.

Ma per il software? il Software, nella stragrande maggioranza dei casi, non viene venduto ma licenziato (non in esclusiva) all'utente finale, il quale potrà semplicemente usarlo nei limiti riconosciutigli dalla licenza.

In casi simili opera il principio di esaurimento? La risposta la potete intuire.... dipende.

Dipende dalla licenza. Perchè in molti casì il software è si licenziato, ma con un contratto di licenza d'uso a tempo indeterminato. In casi del genere la giurisprudenza sembra orientata a definire il contratto tra titolare dei diritti e acquirente del software come compravendita. La motivazione sta nel fatto che questo contratto contiene in realtà una cessione a tempo indeterminato a fronte del pagamento di un prezzo unitario come nel caso di una compravendita.

Tornando al nostro discorso, esemplare è la sentenza del Tribunale di Milano del 3 giugno 2002 in cui si afferma che, presentando la licenza d’uso le caratteristiche proprie della compravendita, anche a questa va applicato il principio dell’esaurimento del potere di controllo da parte dell’autore di ogni ulteriore vendita successiva alla prima.

Ciò significa che, ad esempio, le aziende potrebbero rivendere le licenze software di cui sono titolari, a patto di cancellare dai pc le relative copie.

Inizia la raccolta differenziata del software?

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mercoledì, maggio 14, 2008

Questa me la segno...

"Ho imparato, invecchiando, che non si discute di ciò che sta a cuore se non sono definiti, a priori, limiti accettabili e accettati" (Giovanni Lindo Ferretti).

L'ho letta e trovata di grande utilità, sapessi tenerla a mente. Con tutta probabilità la dimenticherò, salvo rileggerla qui o altrove.

Ci sono frasi che ti capitano tra le mani esattamente quando ne hai bisogno.

p.s.: si torna a discutere di brevetti software in Europa, in rete sono tutti contrari e contrariati.... sentire Stallman che ne parla è affascinante, ma anche ascoltare una lezione di Guido fa riflettere. Almeno ci si ricorda che la stessa storia la puoi raccontare da punti di vista differenti.

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