domenica, marzo 04, 2012

Il TAR Lazio promuove il Decreto Bondi sull'equo compenso





Due anni fa, commentando su questo blog la sentenza della Corte di Giustizia UE c 467-08, sull'equo compenso per copia privata, avevo scritto: "Ripeto, a mio avviso la sentenza non sposterà molto rispetto alla normativa italiana che è sufficientemente coerente con il quadro comunitario, ma è comunque una pronuncia interessante perchè ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, che l'equo compenso non è e non deve diventare una tassa contro la pirateria, ma solo una compensazione per una contrazione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione".

Leggendo la sentenza 2159/2012 del Tar Lazio del 2 marzo u.s. (per la verità si tratta di una serie di sentenze, tutte uguali) ne ho trovato conferma.

Per quanto non possa piacere (e a me non piace affatto), il c.d. Decreto Bondi, sottoscritto in data 30 dicembre 2009, con il quale il Ministro p.t. per i Beni e le Attività Culturali aveva stabilito la "determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi", era ed è rispettoso della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Mi riservo di scriverne più approfonditamente per gli amici di Medialaws e DIMT nei prossimi giorni/settimane.

C'è, tuttavia, un aspetto che mi pare significativo sottolineare da subito.

L'equo compenso, dice il TAR, è in sostanza una tassa: "Così ricostruito il quadro della giurisprudenza costituzionale, dunque, non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell’equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell’utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte, giacché la determinazione sia dell’an che del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative. In questo senso, dunque, il profilo della imposizione è – per usare le parole della Corte – “prevalente”.

Lo sottolineo perchè dal testo della sentenza (se avrete la pazienza di leggerla) emerge una ricostruzione dell'equo compenso la cui funzione precipua (indennizzare i titolari dei diritti per una restrizione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione) si affievolisce di molto, per divenire una forma di socializzazione dei danni da pirateria (si legge nella sentenza: "Come ha rilevato la SIAE nelle note di replica depositate per l’udienza, e sottolineato anche l’Anica nella sua memoria, le rapidissime innovazioni tecnologiche degli ultimi anni (c.d. rivoluzione digitale) hanno profondamente mutato il modo di fruizione della musica, video ecc., rendendo possibile la riproduzione gratuita ad uso privato delle opere dell’ingegno (in particolare, quelle musicali, cinematografiche ed audiovisive), determinando una notevolissima diminuzione dei proventi spettanti ai titolari delle opere dell’ingegno (nell’anno 2011, ad esempio, si è registrata una flessione del 50% nella vendita dei supporti fonografici, cfr. grafico prodotto in giudizio dalla SIAE pag. 3 note di replica depositate per l’udienza). La crisi del settore ha indotto il Legislatore sia comunitario che nazionale – in sede di recepimento della direttiva – ad adottare le misure necessarie per poter garantire la remunerazione dei titolari delle opere dell’ingegno, imponendo il pagamento di un “equo compenso” per copia privata").

Pur non incidendo sulla legittimità della decisione finale, ritengo che si tratti di una ricostruzione dell'istituto in grado di destare forti perplessità e su cui sarà interessante tornare a discutere.

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lunedì, ottobre 25, 2010

Mi tocca essere d'accordo con la SIAE

Sempre sulla recente sentenza della Corte di Giustizia in materia di equo compenso.

Il Direttore Generale SIAE, Gaetano Blandini, commentando la sentenza afferma: "La normativa italiana sulla copia privata già prevede esenzioni per gli usi professionali e delle pubbliche amministrazioni... Circa la precisazione innovativa della Corte, e cioè la non conformità alle norme europee di una applicazione 'indiscriminata' dell’equo compenso per copia privata, è da chiarire che sin dal 2003 – anno in cui è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria - trova attuazione in Italia, in particolare nelle procedure della SIAE (ente pubblico al quale la legge demanda l’applicazione della normativa nazionale sulla copia privata), un sistema di esenzioni e rimborsi"

In effetti si tratta di un aspetto che era contenuto anche nel documento (v. in particolare la nota n. 3) che, insieme a Leonardo Maccari e Lorenzo De Tomasi, avevo preparato per un'audizione della Commissione che si è occupata di definire la bozza del c.d. Decreto Bondi.

Ripeto, a mio avviso la sentenza non sposterà molto rispetto alla normativa italiana che è sufficientemente coerente con il quadro comunitario, ma è comunque una pronuncia interessante perchè ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, che l'equo compenso non è e non deve diventare una tassa contro la pirateria, ma solo una compensazione per una contrazione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione.


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venerdì, ottobre 22, 2010

Equo compenso: cosa ha detto la Corte di Giustizia (e cosa non ha detto)

Come ho già scritto, il 21 ottobre u.s la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato un'importante sentenza in materia di equo compenso, ossia il prelievo imposto su strumenti e supporti di registrazione per compensare i titolari dei diritti per la c.d. copia privata.

Provo a riassumere di seguito ciò che la Corte ha affermato.

1. Il concetto di "equo compenso" è parte integrante del diritto comunitario e come tale deve ricevere un'interpretazione ed un'applicazione uniforme negli stati membri laddove gli stessi abbiano previsto nella loro legislazione l'eccezione per copia privata.

2. L'equo compenso rappresenta un sistema per compensare i titolari dei diritti per la contrazione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione a seguito dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. Per questi motivi lo stesso concetto di "equo compenso" e la determinazione del quantum debeatur devono essere collegati al pregiudizio subito dai titolari dei diritti.

3. Se l'equo compenso serve per compensare il pregiudizio subito dai titolari dei diritti per l'eccezione di copia privata, allora, dice la Corte, è il privato che deve pagare, cioè il soggetto beneficiario dell'eccezione. Tuttavia, aggiunge la Corte, poichè un meccanismo del genere sarebbe di difficile attuazione, al fine di raggiungere il medesimo scopo, gli Stati Membri possono imporre una tassa (a private copying levy) a carico di chi possiede strumenti di riproduzione o li rende disponibili al pubblico o vende servizi finalizzati a quello scopo. E' vero, afferma la Corte, che questo sistema non è quello delineato nella direttiva 2001/29/CE, ma raggiunge comunque il medesimo scopo poichè chi vende gli strumenti di riproduzione (lettori mp3, cd, DVD ecc) carica sul prezzo l'equo compenso che quindi sarà pagato dal privato che effettua la copia.

4. Arriviamo ad uno dei punti di maggiore interesse: in ragione di quanto sopra, l'equo compenso può gravare indiscriminatamente su tutti i prodotti atti alla registrazione? La risposta della Corte è negativa, ma solo in parte a mio avviso. Si dice, infatti, che l'applicazione dell'equo compenso su tutti gli strumenti di riproduzione digitale, inclusi quelli acquistati per finalità professionali e, dunque, non destinati ad essere utilizzati per la registrazione di copie private, non è conforme all'ordinamento comunitario. Subito dopo, però, la Corte dice che laddove i predetti strumenti siano stati ceduti a persone fisiche per scopi privati allora non è necessario dimostrare che siano stati effettivamente utilizzati per realizzare copie private ("where the equipment at issue has been made available to natural persons for private purposes it is unnecessary to show that they have in fact made private copies with the help of that equipment and have therefore actually caused harm to the author of the protected work"). Come dire, non è contraria all'ordinamento comunitario l'indiscriminata estensione dell'equo compenso a tutti i device e i supporti di registrazione, ma solo l'indiscriminata estensione soggettiva (e, infatti, più avanti si dice: "It follows that the fact that equipment or devices are able to make copies is sufficient in itself to justify the application of the private copying levy, provided that the equipment or devices have been made available to natural persons as private users").

Come impatterà questa sentenza sul giudizio attualmente pendente davanti al TAR Lazio e che riguarda il c.d. Decreto Bondi? A mio avviso non sposterà di molto le valutazioni (quali esse siano) del giudice amministrativo. Anche perchè la sentenza, nella parte finale, rimanda (come ovvio) al giudice nazionale la valutazione circa la compatibilità di una determinata scelta normativa con l'ordinamento comunitario.

Staremo a vedere.




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giovedì, ottobre 14, 2010

Sul downloading da YouTube

Ho letto questo articolo su Il Sole 24 ore dal titolo eloquente: "L'altra faccia dello streaming" di Alessandro Longo.

Il sottotitolo, non presente, ma facile da immaginare è che la cosa abbia a che fare con la pirateria digitale.

Mi ha colpito in particolare questa parte (che giuridicamente condivido in pieno): "Il boom più grande in Italia è ora però delle applicazioni di video/audio ripping. Da noi è usato molto soprattutto Free YouTube to Mp3 Converter", aggiunge Mazza. Sono software che consentono di rendere file, su hard disk, la musica ascoltata sul sito di streaming: in barba al copyright, s'intende. È l'altra faccia del boom dello streaming che, legalmente, sta aumentando gli utenti e i proventi delle case discografiche, che fanno accordi con YouTube. Lo streaming audio invece in Italia non è ancora decollato, anche se ci prova Dada.

Sul fatto che il downloading da YouTube non rientri tecnicamente nel concetto di copia privata (come tale lecita) mi ero espresso lo scorso marzo nel corso della conferenza annuale del circolo dei giuristi telematici.

Ripeto, a maggior ragione, quanto affermato allora: non è che con l'equo compenso per copia privata (che grava su qualsiasi memoria atta alla registrazione) stiamo semplicemente socializzando i presunti danni da pirateria?

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sabato, marzo 27, 2010

Chi ha davvero bisogno di una copia privata?

Ieri sono intervenuto alla conferenza annuale del circolo dei giuristi telematici parlando di copia privata.

Qui di seguito la mia presentazione.


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