Il calendario di calcio, le banche dati e il diritto d'autore: la sentenza della Corte di Giustiiza UE
Ad inizio gennaio avevo dato notizia
delle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 15 dicembre u.s. nella causa C‑604/10 dinanzi la Corte di Giustizia UE ("Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare... (omissis) ... Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati").Ora è arrivata
la sentenza della Corte di Giustizia che quelle conclusioni fa proprie.
In particolare la Corte sottolinea che "il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi"
Ovviamente, sottolinea la Corte, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi suesposti, "se i calendari degli incontri di calcio oggetto della causa principale costituiscano banche di dati che soddisfino i requisiti necessari per poter godere della tutela conferita dal diritto d’autore, fissati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9.
"A tal riguardo", aggiunge la Corte, "le modalità con cui vengono elaborati tali calendari, quali descritte dal giudice del rinvio, se non sono associate ad elementi che rappresentino originalità nella scelta o nella disposizione dei dati racchiusi in tali calendari, non sono sufficienti affinché la banca di dati in questione possa essere protetta attraverso il diritto d’autore previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9".
Secondo la Corte di Giustizia:
- l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;
- a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza,
- il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.
Avremo modo di riparlarne.
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La Corte di Giustizia UE su sistemi di filtraggio online
Il comunicato stampa (
qui il testo integrale della sentenza)della Corte di Giustizia UE relativo alla sentenza pronunciata nella causa C360/10 - SABAM c. Netlog è l'ennesima conferma che la tutela del diritto d'autore non può spingersi fino al punto di calpestare o mettere in pericolo diritti fondamentali dei cittadini come quello alla riservatezza e alla libertà di espressione e comunicazione.
Si legge nel comunicato che
"l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe inoltre essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l’obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese.Gli effetti dell’ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’ingiunzione implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall’altro, l’ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.
Di conseguenza, la Corte risponde che il giudice nazionale, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro".
Viene da chiedersi, allora, come possano essere compatibili con il diritto comunitario normative nazionali, come quella francese, che hanno implementato una sorveglianza generalizzata degli utenti della Rete, affindandone l'esecuzione ad un'autorità amministrativa (HADOPI).
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Il calendario di calcio, le banche dati e il diritto d'autore
"Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare... (omissis) ... Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati".
Le parole sopra riportare sono contenute nelle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 15 dicembre u.s. nella causa C‑604/10 dinanzi la Corte di Giustizia UE.
La vicenda vede coinvolte le società Football Dataco Ltd ed altre che organizzano i campionati di calcio inglese e scozzese. In tale contesto, esse elaborano e rendono pubblico l’elenco di tutti gli incontri che saranno giocati ogni anno in tali campionati. Le controparti, Yahoo! UK Limited ed altri utilizzano i calendari di calcio in questione per fornire notizie e informazioni e/o per organizzare attività di scommesse.
I ricorrenti chiedono in sostanza a Yahoo (e non solo a Yahoo) il pagamento di diritti per l’utilizzo dei calendari calcistici da esse elaborati. Esse rivendicano per tali calendari la protezione propria delle banche dati.
In attesa della Sentenza della Corte è, comunque, interessante leggere la posizione dell'avvocato generale.
Quest'ultimo, infatti, ha proposto alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate:
«1. Una banca dati può essere tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, soltanto qualora essa sia una originale creazione dell’ingegno del suo autore. A tal fine non possono essere prese in considerazione le attività svolte per la creazione dei dati. Nel caso di un calendario calcistico, costituisce attività di creazione dei dati la determinazione di tutti gli elementi relativi a ciascun singolo incontro.
2. La predetta direttiva osta a che un diritto nazionale riconosca la protezione del diritto d’autore a una banca dati che non possiede i requisiti indicati all’art. 3 della direttiva stessa».
Avremo modo di riparlarne.
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Se qualcuno ruba un fiore per te… (CGE C-323/2009 – Interflora c. Marks & Spencer)

Il 22 settembre u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dall’High Court of Justice di Inghilterra e Galles in merito all’uso (come parola chiave di Google
AdWords) del marchio
“interflora” ad opera di una concorrente della nota società di consegna di fiori a domicilio.
(
continua su Medialaws)
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Usedsoft... qualche tempo dopo
Ne avevo parlato
qui più di due anni fa.
Scrivevo, allora, "A naso direi che si preannunciano battaglie legali".
Grazie a Dok, scopro che della vicenda relativa a Usedsoft (e alla rivendibilità del software usato) si occuperà la Corte di Giustizia Europea cui la questione è stata rimessa dalla
Corte Federale Tedesca.
Da seguire con interesse.
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Mi tocca essere d'accordo con la SIAE
Il Direttore Generale SIAE, Gaetano Blandini,
commentando la sentenza afferma:
"La normativa italiana sulla copia privata già prevede esenzioni per gli usi professionali e delle pubbliche amministrazioni... Circa la precisazione innovativa della Corte, e cioè la non conformità alle norme europee di una applicazione 'indiscriminata' dell’equo compenso per copia privata, è da chiarire che sin dal 2003 – anno in cui è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria - trova attuazione in Italia, in particolare nelle procedure della SIAE (ente pubblico al quale la legge demanda l’applicazione della normativa nazionale sulla copia privata), un sistema di esenzioni e rimborsi"
Ripeto, a mio avviso la sentenza non sposterà molto rispetto alla normativa italiana che è sufficientemente coerente con il quadro comunitario, ma è comunque una pronuncia interessante perchè ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, che l'equo compenso non è e non deve diventare una tassa contro la pirateria, ma solo una compensazione per una contrazione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione.
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Equo compenso: cosa ha detto la Corte di Giustizia (e cosa non ha detto)
Come ho già scritto, il 21 ottobre u.s la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato un'importante sentenza in materia di equo compenso, ossia il prelievo imposto su strumenti e supporti di registrazione per compensare i titolari dei diritti per la c.d. copia privata.
Provo a riassumere di seguito ciò che la Corte ha affermato.
1. Il concetto di "equo compenso" è parte integrante del diritto comunitario e come tale deve ricevere un'interpretazione ed un'applicazione uniforme negli stati membri laddove gli stessi abbiano previsto nella loro legislazione l'eccezione per copia privata.
2. L'equo compenso rappresenta un sistema per compensare i titolari dei diritti per la contrazione dell'area di esclusività del diritto di riproduzione a seguito dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. Per questi motivi lo stesso concetto di "equo compenso" e la determinazione del quantum debeatur devono essere collegati al pregiudizio subito dai titolari dei diritti.
3. Se l'equo compenso serve per compensare il pregiudizio subito dai titolari dei diritti per l'eccezione di copia privata, allora, dice la Corte, è il privato che deve pagare, cioè il soggetto beneficiario dell'eccezione. Tuttavia, aggiunge la Corte, poichè un meccanismo del genere sarebbe di difficile attuazione, al fine di raggiungere il medesimo scopo, gli Stati Membri possono imporre una tassa (a private copying levy) a carico di chi possiede strumenti di riproduzione o li rende disponibili al pubblico o vende servizi finalizzati a quello scopo. E' vero, afferma la Corte, che questo sistema non è quello delineato nella direttiva 2001/29/CE, ma raggiunge comunque il medesimo scopo poichè chi vende gli strumenti di riproduzione (lettori mp3, cd, DVD ecc) carica sul prezzo l'equo compenso che quindi sarà pagato dal privato che effettua la copia.
4. Arriviamo ad uno dei punti di maggiore interesse: in ragione di quanto sopra, l'equo compenso può gravare indiscriminatamente su tutti i prodotti atti alla registrazione? La risposta della Corte è negativa, ma solo in parte a mio avviso. Si dice, infatti, che l'applicazione dell'equo compenso su tutti gli strumenti di riproduzione digitale, inclusi quelli acquistati per finalità professionali e, dunque, non destinati ad essere utilizzati per la registrazione di copie private, non è conforme all'ordinamento comunitario. Subito dopo, però, la Corte dice che laddove i predetti strumenti siano stati ceduti a persone fisiche per scopi privati allora non è necessario dimostrare che siano stati effettivamente utilizzati per realizzare copie private ("where the equipment at issue has been made available to natural persons for private purposes it is unnecessary to show that they have in fact made private copies with the help of that equipment and have therefore actually caused harm to the author of the protected work"). Come dire, non è contraria all'ordinamento comunitario l'indiscriminata estensione dell'equo compenso a tutti i device e i supporti di registrazione, ma solo l'indiscriminata estensione soggettiva (e, infatti, più avanti si dice: "It follows that the fact that equipment or devices are able to make copies is sufficient in itself to justify the application of the private copying levy, provided that the equipment or devices have been made available to natural persons as private users").
Come impatterà questa sentenza sul giudizio
attualmente pendente davanti al TAR Lazio e che riguarda il c.d. Decreto Bondi? A mio avviso non sposterà di molto le valutazioni (quali esse siano) del giudice amministrativo. Anche perchè la sentenza, nella parte finale, rimanda (come ovvio) al giudice nazionale la valutazione circa la compatibilità di una determinata scelta normativa con l'ordinamento comunitario.
Staremo a vedere.
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Questioni pregiudiziali
Mi pare decisamente interessante
questa domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 10 maggio 2010 nel giudizio che vede contrapposte Union of European Football Association (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd e Euroview Sport Ltd.
La Corte inglese pone una serie di questioni inerenti la Euoropean Union Copyright Directive (direttiva 29/2001, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs 68/2003), con particolare attenzione alle misure tecnologiche di protezione e al diritto di riproduzione.
Con riferimento a quest'ultimo le questioni poste e che riporto di seguito, evidenziano, se mai ce ne fosse bisogno, quanto la digitalizzazione dei contenuti e, dunque, la loro costante riproducibilità, strida sempre di più con quel diritto esclusivo di autorizzare ogni singola copia, anche parziale, anche temporanea.
Vedremo quale sarà il pronunciamento della Corte di Giustizia.
Questioni pregiudiziali
(omissis)4) Diritto di riproduzione
Nel caso in cui frammenti sequenziali di un filmato, di una trasmissione, di un'opera letteraria, musicale o di una registrazione sonora (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all'interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un filmato, di una trasmissione e di un'opera letteraria, su uno schermo televisivo, e l'intera opera viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:
a) se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alla norma del diritto d'autore nazionale relativa a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, o se dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE.
b) Qualora dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest'ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
c) Se il diritto di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva 2001/29/CE si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.
5) Rilievo economico proprio
a) Se si debba ritenere che copie di un'opera create all'interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, il cui unico intento è di consentire un uso dell'opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un "rilievo economico proprio" ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscono l'unica base dalla quale il titolare dei diritti può derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.
b) Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.
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Corte di Giustizia Europea sui giochi d'azzardo online
Mi è capitato di leggere quasi casualmente
questa sentenza del settembre 2009 della Corte di Giustizia Europea sul tema del gioco d'azzardo online.
Siccome a suo tempo non mancarono le polemiche sulla "censura" che la normativa nazionale avrebbe comportato rispetto al libero accesso ai contenuti presenti in rete, fa piacere leggere dalla Corte di Giustizia Europea che "si può fare" (il caso, peraltro, è relativo alla normativa portoghese che, evidentemente, è assai simile alla nostra).
"(C-42/07) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - GIOCHI DI AZZARDO VIA INTERNET - DIVIETO DA PARTE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - COMPATIBILITA' La Corte, nel valutare la compatibilità al diritto comunitario della normativa portoghese, ha stabilito che l'obiettivo di lotta contro la criminalità, invocato dal Portogallo, può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a offrire servizi nel settore del gioco d'azzardo. Infatti, tali giochi implicano, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, rischi elevati di reati e frodi. Inoltre, ha affermato che il sol fatto che un operatore privato offra legalmente servizi ricompresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito ed in cui sia già soggetto, in linea di principio, a taluni requisiti di legge ed a controlli, non può essere considerato garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità. Infatti, in tale contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare difficoltà nel valutare le caratteristiche qualitative e l'onestà professionale degli operatori".
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