venerdì, novembre 04, 2011

"La vendita di copie pirata favorisce il mercato degli originali"

"In ogni caso, invertendo l'argomentazione giuridica, è concepibile che un cliente, dopo aver sentito o visto la copia pirata, possa decidere di acquistare gli originali ... in modo che la vendita di copie pirata, lungi dal nuocere, favorisca il mercato delle riproduzioni originali".

Chi lo ha scritto? Un esponente del Partito Pirata? Un arruffapopolo, dedito a sbornie di demagogia?

No, è stato messo nero su bianco in una sentenza pronunciata da un giudice spagnolo all'esito di un procedimento penale che vedeva come imputati dei venditori di cd/dvd "pirata".

La sentenza evoca alla mente un precedente italiano del 2001 (la nota "sentenza anticopyright" dell'allora giudice, Gennaro Francione) in cui era possibile leggere "Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via "legale".

Nella sentenza spagnola, in particolare, si è negato qualsivoglia risarcimento sulla base del presupposto dell'assenza del danno. L' acquisto del materiale pirata sarebbe, infatti, espressione inequivocabile della volontà di non acquistare il prodotto originale ( "i clienti di musica e film pirata, quando effettuano l'acquisto, esternano la loro decisione di non voler acquistare musica e film originali, cosicchè non vi è alcuna perdita. Detto in altre parole, questi acquirenti o comprano al prezzo basso del supporto pirata o non comprano affatto").

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martedì, marzo 16, 2010

Linko anch'io, no tu no (a meno che tu non sia in Spagna)

Ha fatto rapidamente il giro della rete questa notizia: "File-Sharing and Link Sites Declared Legal in Spain".

La vicenda riguardava il sito internet www.elrincondejesus.com.

Sulla responsabilità o irresponsabilità per link, tuttavia, bisogna ricordare che in Italia la Cassazione nel 2006, a proposito della vicenda Calciolibero/Coolstreaming, ebbe modo di affermare: "È configurabile il concorso nel reato di abusiva diffusione, mediante internet, di immagini protette da diritto di esclusiva anche in capo al soggetto che, pur non avendole immesse in rete, abbia inoltrato sul web, in epoca antecedente alla loro immissione ad opera di altri, informazioni sui collegamenti e sui programmi necessari alla loro visione, in tal modo agevolando la connessione e la loro indebita diffusione".

Mi chiedo se, in sede di revisione della direttiva sul commercio elettronico, non si renda necessaria una presa di posizione del legislatore comunitario sugli "information location tools" al pari di quanto avviene nel Chapter 5, § 512 della normativa statunitense in materia di copyright.


UPDATED: in realtà la sentenza (civile... chissà perchè avevo dato per scontato che si trattasse di un procedimento penale) fa leva su una nozione assai ampia di copia privata che nel nostro ordinamento, articolo 71 sexies L.d.A. alla mano, non sarebbe possibile. Qui la sentenza.

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