giovedì, febbraio 16, 2012

La Corte di Giustizia UE su sistemi di filtraggio online





Il comunicato stampa (qui il testo integrale della sentenza)della Corte di Giustizia UE relativo alla sentenza pronunciata nella causa C360/10 - SABAM c. Netlog è l'ennesima conferma che la tutela del diritto d'autore non può spingersi fino al punto di calpestare o mettere in pericolo diritti fondamentali dei cittadini come quello alla riservatezza e alla libertà di espressione e comunicazione.

Si legge nel comunicato che "l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe inoltre essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l’obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese.

Gli effetti dell’ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’ingiunzione implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall’altro, l’ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

Di conseguenza, la Corte risponde che il giudice nazionale, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro".

Viene da chiedersi, allora, come possano essere compatibili con il diritto comunitario normative nazionali, come quella francese, che hanno implementato una sorveglianza generalizzata degli utenti della Rete, affindandone l'esecuzione ad un'autorità amministrativa (HADOPI).


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domenica, novembre 27, 2011

Sabam c. Scarlet: a futura memoria.

Ha fatto il giro della Rete e dei nostri quotidiani la sentenza con cui la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la legislazione dell'Unione vieta al giudice di uno Stato Membro di ordinare a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio generalizzato per tutti i propri utenti e senza alcun limite temporale al fine di evitare gli scaricamenti illegali di file protetti dal diritto d'autore.

Ciò determinerebbe, infatti, un insanabile contrasto, tra le altre cose, con l'articolo 15 della direttiva 2000/31 che esclude che una legislazione nazionale possa imporre ad un ISP un obbligo generale di sorveglianza sulle condotte degli utenti.

Al di là della portata "storica" o meno della sentenza (su questo rinvio ai tanti commenti che si sono succeduti nelle ore immediatamente successive alla sua diffusione - tra quelli che ho avuto modo di leggere, Sarzana, Micozzi, Scorza, Minotti) c'è un passaggio che non ho potuto fare a meno di apprezzare (anche perchè sottolinea una relazione/contrapposizione di recente negata da autorevole dottrina), segnatamente questo:

"Secondly, that injunction could potentially undermine freedom of information since that system might not distinguish adequately between unlawful content and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful communications. Indeed, it is not contested that the reply to the question whether a transmission is lawful also depends on the application of statutory exceptions to copyright which vary from one Member State to another. Moreover, in some Member States certain works fall within the public domain or can be posted online free of charge by the authors concerned. Consequently, it must be held that, in adopting the injunction requiring the ISP to install the contested filtering system, the national court concerned would not be respecting the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property, on the one hand, and the freedom to conduct business, the right to protection of personal data and the freedom to receive or impart information, on the other".

La Corte ricorda che esiste una potenziale contrapposizione tra copyright e libertà di espressione che necessita di un appropriato e sapiente bilanciamento per evitare che la tutela del diritto d'autore si riveli novello strumento di censura.

A futura memoria.


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