martedì, marzo 06, 2012

Il calendario di calcio, le banche dati e il diritto d'autore: la sentenza della Corte di Giustiiza UE

Ad inizio gennaio avevo dato notizia delle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 15 dicembre u.s. nella causa C‑604/10 dinanzi la Corte di Giustizia UE ("Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare... (omissis) ... Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati").

Ora è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia che quelle conclusioni fa proprie.

In particolare la Corte sottolinea che "il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi"

Ovviamente, sottolinea la Corte, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi suesposti, "se i calendari degli incontri di calcio oggetto della causa principale costituiscano banche di dati che soddisfino i requisiti necessari per poter godere della tutela conferita dal diritto d’autore, fissati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9.

"A tal riguardo", aggiunge la Corte, "le modalità con cui vengono elaborati tali calendari, quali descritte dal giudice del rinvio, se non sono associate ad elementi che rappresentino originalità nella scelta o nella disposizione dei dati racchiusi in tali calendari, non sono sufficienti affinché la banca di dati in questione possa essere protetta attraverso il diritto d’autore previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9".

Secondo la Corte di Giustizia:

  • l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;
  • a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza,
  • il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.

Avremo modo di riparlarne.

Etichette: , , , , ,

1 Commenti:

Alle 10:21 PM , Blogger herr doktor ha detto...

interessante il commento di Techdirt http://t.co/UOxEOUYW

 

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]