Stando a quanto riferisce Corriere. it in Commissione Giustiza della Camera dei Deputati il comitato dei nove ha trovato un accordo che "salva" i blog dall'obbligo di rettifica con il conseguente rischio di dover pagare multe salate.
Questo è il testo dell'emendamento proposto dall'On. Cassinelli e che, come potete leggere, limita l'applicazione della norma "ammazza-blog" ai soli "i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5"
L'articolo 5 citato è quello della legge sulla stampa (l. 47/1948) che concerne esclusivamente le testate registrate.
Se così dovesse essere, almeno questa mina è stata disinnescata. Non abbassiamo la guardia.
Blog e obbligo di rettifica: 7 emendamenti per dimostrare che meritiamo norme migliori
26 parlamentari di PD (8), Radicali (6), UDC (5), PDL (3), IDV (2) e Gruppo Misto (2) hanno presentato alla Camera ben 7 diversi emedamenti che in vario modo cercano di chiarire (onde evitare storture in sede di applicazione della norma) che la disposizione contenuta nel ddl intercettazioni e relativa al diritto di rettifica deve trovare applicazione esclusivamente per i contenuti professionali ed in particolare per le testate registrate. Dobbiamo arrivare a 316. Ce la facciamo?
Cass. Sez. V Penale, sentenza 7155/2011: la pagina mancante
Questa è la pagina mancante rispetto al testo della sentenza 7155/2011 della V sezione penale della Corte di Cassazione pubblicato da Il Sole 24 ore.
La sua lettura è fondamentale per comprendere l'iter logico seguito dalla Corte che, a mio avviso, non ha nulla a che vedere con il fatto che oggetto di sequestro preventivo fosse un articolo pubblicato su un blog piuttosto che uno pubblicato su una testata registrata.
Come dicevo ieri, la lettura della sentenza della Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 7155/2011) dava adito a qualche interrogativo sul ragionamento seguito dalla Corte, soprattutto per la ricostruzione operata sulla copertura costituzionale (o meno) del sequestro preventivo della stampa.
Questo articolo di Carlo Melzi d'Eril e Giovanni Negri conferma le mie perplessità.
Scrivono, infatti, gli autori: "La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa".
Infatti, a dispetto di quanto si potesse immaginare, la V sezione della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, non dice che trattandosi di un blog "non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost." (e dunque discostandosi da quanto deciso da altra sezione, sul punto v. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).
Va oltre e dice (o almeno mi sembra che dica) che quelle garanzie trovano applicazione soltanto rispetto al sequestro probatorio e non a quello preventivo, il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, rimane pur sempre esperibile qualora serva a tutelare un interesse di pari rango costituzionalmente protetto (ad esempio l'onorabilità e la dignità della persona).
La legittimità del sequestro preventivo di un articolo online (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 7155/11)
Il 13 maggio 2010 il GIP di Milano aveva disposto il sequestro di un articolo dal titolo "Basso impero" apparso sul sito www.societacivile.it/blog limitatamente ad alcune espressioni in esso contenute.
Il provvedimento era stato poi confermato dal Tribunale del riesame.
Con sentenza n. 7155/2011 (purtroppo Il Sole 24 ore pubblica un testo in cui manca una pagina, assai importante, ma ho potuto leggere la sentenza integrale - che, tuttavia, non posso riproporre prima di aver oscurato i nomi delle parti - grazie all'amica Adriana Augenti), la Corte di Cassazione, Sez. V penale (la stessa sezione che aveva chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp o di un analogo meccanismo incriminatorio del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.) ha, in buona sostanza, confermato la bontà delle decisioni assunte in precedenza.
Afferma la Corte: "Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate".
Prosegue la sentenza, "occorre quindi che la sua imposizione (l'imposizione del sequestro preventivo, n.d.r.) sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola".
Ci sono degli aspetti della sentenza su cui riflettere, in primis, la copertura costituzionale, ex art. 21 Cost, del sequestro probatorio, ma non di quello preventivo se ho ben compreso il ragionamento.
Ad ogni modo, una cosa mi pare sufficientemente chiara: sulla base del principio enunciato dalla Corte, il sequestro di Savona e Ponente dovrebbe essere immediatamente revocato.
Slashdot riferisce del sequestro del blog Savona e Ponente che sarebbe intervenuto a causa di un post della giornalista pubblicista, Valeria Rossi, dall'eloquente titolo "Voglio ammazzare Berlusconi".
Le ipotesi di reato sono diffamazione aggravata, minacce e istigazione a delinquere.
E' un evento che, considerata la "persona offesa", susciterà il solito vespaio di polemiche nella blogosfera italiana.
Purtroppo i blog non godono delle stesse garanzie costituzionali in materia di sequestro previste per la stampa ("I messaggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall'art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost.", Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).
Questa volta lo fa raccontando la storia capitata al blog "Sul Romanzo" che si è visto rimuovere da Google (il blog è ospitato sulla piattaforma blogger - come questo - di cui google è proprietaria) un paio di post dal presunto carattere diffamatorio a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini in corso per il reato di cui all'articolo 595 c.p. (diffamazione, per l'appunto).
La conclusione del post di Gilioli non lascia adito a dubbi: "E' una schifezza, che ovviamente non si può tecnicamente applicare ai giornali cartacei ma viene usata tranquillamente sul Web, con la complicità dei fornitori di servizi. E questo post è rivolto anche ai molti amici e conoscenti che ho a Google: davvero, ragazzi, non avevate alcuna alternativa a sdraiarvi come zerbini alla prima lettera, anziché aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado?"
Sulla presunta "schifezza" le cose più chiare e tecnicamente corrette le ha scritte Francesco Paolo Micozzi, commentando il post incriminato.
Le riportodi seguito, sperando che chi ha voglia di imparare qualcosa colga l'occasione per farlo:
"Purtroppo non si vede chiaramente il provvedimento di cui si parla però ritengo che non sia un atto particolarmente "strano".
Le ipotesi sono: 1) il PM non è ancora intervenuto e la PG agisce di propria iniziativa. In questo caso si applica l'art. 55 del c.p.p. nella parte in cui si dice che "la polizia giudiziaria DEVE … impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori". Evidentemente la polizia giudiziaria ha ritenuto che – per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze – la pagina "incriminata" (per la quale ritengo si proceda per diffamazione aggravata) dovesse essere rimossa. 2) il PM è intervenuto ed ha delegato alla PG di sottoporre a sequestro probatorio il sito in questione 3) il PM è intervenuto, ha richiesto un sequestro preventivo al GIP che ne ha disposto l'esecuzione mediante la PG. Escluderei le ipotesi 2 e 3 perché così mi pare di capire dall'articolo.
Ma nella prima ipotesi trova applicazione l'art. 354 c.p.p. secondo cui "in relazione ai dati o ai sistemi informatici o telematici gli ufficiali di polizia giudiziaria adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso"… e provvedono alla "immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità". Probabilmente la PG ha richiesto a BigG (o meglio ha impartito le prescrizioni necessarie) di assicurarne la conservazione ed impedirne l'accesso.
Non è assolutamente detto, quindi, che un blog messo offline non sia ripristinabile o ne sia andato definitivamente perso il contenuto. A questo punto, se vi è stata attività di iniziativa della PG, sarà il PM a dover convalidare o meno questo "sequestro" entro 48 ore (art. 355 cpp). Se si ha la convalida… solo contro quest'ultimo provvedimento del PM potrà proporsi riesame entro 10 giorni."
Sullo "sdraiarsi come zerbini" di Google & Co, sarebbe utile invece conoscere quanto prescrive l'articolo 16, d.lgs 70/2003:
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Tutto questo giusto per avere un paio di coordinate tecnico-giuridiche.
Cassazione Penale, sez. V, n. 35511/2010: il testo della sentenza
Ho pubblicato su Computerlaw il testo della sentenza della Cassazione con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.
Altro aspetto interessante della sentenza (anche perchè su questo i giudici di merito hanno assunto posizioni assai eterogenee negli anni) è che si dice espressamente che con la Legge 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria.
Infine, non so se sono solo io ad averlo notato, ma mi sembra che la Corte attinga a piene mani dallo scritto di V. Zeno - Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa (n Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1998, pag. 15): segnale che la buona dottrina è in grado di produrre risultati positivi.
E la cattiva dottrina risultati negativi... soprattutto tra i giudici di merito.
Cassazione su siti internet e responsabilità editoriale
Su Rainews viene data notizia del pronunciamento con cui la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V, n. 35511/2010) ha annullato senza rinvio (perchè "il fatto non e' previsto dalla legge come reato") una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'articolo 57 c.p. contestato al direttore della testata Merateonline per un articolo a carattere diffamatorio.
L'articolo 57 citato così recita:
Art. 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
La Cassazione, ribadendo un suo precedente orientamento, ha ritenuto inapplicabile tale disposizione al gestore di un sito internet, sia pure a carattere informativo, rilevando "l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media".
Conseguentemente, secondo la Corte, non possono essere chiamati a rispondere per un'eventuale condotta omissiva i gestori di forum, blog o siti informativi, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento alcun obbligo giuridico di controllo preventivo sugli stessi incombente.
Al contrario, si dice che "la cosiddetta interattività renderebbe probabilmente vano il compito di controllo del direttore di un giornale on-line".
Mi pare, dunque, che al di là di qualche estemporanea pronuncia di merito, la giurisprudenza di legittimità abbia ben chiara la differenza tra una testata giornalistica (anche telematica) registrata e la molteplicità di siti a carattere meramente informativo.
Il blog non è stampa (e, dunque, può essere sequestrato)
La buona notizia è che, pian piano, si rafforza l'orientamento giurisprudenziale per cui un Blog non può essere equiparato alla stampa. La cattiva notizia è che, in virtù della mancata equiparazione (e dei minori vincoli), non trovano applicazione nei confronti dello stesso i limiti in materia di sequestro previsti per la carta stampata.
Il Tribunale di Milano, XI sez. penale, con ordinanza del 21 giugno 2010 (stando a quanto riporta oggi il Sole 24 ore a pag. 39) ha ritenuto che "all'articolo oggetto del sequestro impugnato potrebbero essere estese le garanzie costituzionali previste in materia di sequestro della stampa, invocate dalla difesa, soltanto qualora l'indagato avesse adempiuto alle prescrizioni sopra ricordate in materia di indicazione di direttore responsabile (senza che ovviamente possa valere quale equipollente la dicitura "sito a cura di .... responsabile", che si rinviene nel blog, la quale non è soggetta ad alcuna verifica e potrebbe essere disconosciuta in qualsiasi momento dall'interessato) e di registrazione".
La pronuncia, inoltre, sempre a quanto si legge nell'articolo, ha ritenuto che l'equiparazione operata dalla legge 62/2001, con relativo obbligo di registrazione, trovi applicazione solo nel caso in cui l'editore intenda avvalersi delle sovvenzioni previste per il settore e disciplinare dalla medesima legge.
Nessun obbligo di registrazione, dunque, per i blog. Solo una facoltà.
Via techdirt apprendo di una vicenda statunitense che dimostra come una buona norma possa evitare tante discussioni e fantasiosi pronunciamenti dei giudici sulla responsabilità dei titolari di siti internet per i commenti diffamatori pubblicati sugli stessi.
La buona norma in questione è quella contenuta nella section 230 del Communications Decency Act che così recita: "No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider".
La vicenda è quella di un ex presentatore, Toni Miles, coinvolto in una vicenda giudiziaria di droga poi rivelatasi infondata che, sentendosi diffamato dai commenti apparsi a corredo di un articolo pubblicato su wlox decide di citare in giudizio proprio wlox per aver permesso "unfiltered online comments which contained false information".
Questo quanto sentenziato dal giudice che ha respinto la richiesta:
"In the present case, Miles alleges that the defendants “ran a news article and subsequently allowed unfiltered online comments which contained false information.” (Compl. at 5). Miles does not allege that the defendants wrote or revised the false comments. In fact, she alleges that the comments were not filtered by the defendants. Furthermore, she complains that the defendants merely allowed the comments, and there is no indication or allegation that the defendants encouraged defamatory comments on their website. As a result, the Court finds that the defendants are immune from liability for the allegedly defamatory third-party comments published on its website pursuant to the Communications Decency Act."
Si potrebbe obiettare che analoga immunità è assicurata dalla direttiva sul commercio elettronico e dal d.lgs 70/2003, ma a me sembre che questa disposizione del Communications Decency Act abbia una portata più ampia sotto il profilo soggettivo e abbia il pregio della chiarezza e della semplicità.
"I really don’t understand why a lot of “bloggers” complain for the (possible) introduction of a mandatory amendment of mistaken information. A law shouldn’t even be necessary, since it is matter of common sense to verify sources first and then, in case of error, fix it as fast as is possible. Unfortunately, then, the criticisms against this law hit the wrong target, easing the “work” of the Evil Forces".
Va bene, è una palese violazione del diritto d'autore ma quest'immagine dei Simpson mi piaceva troppo e non penso che Matt Groening e soci se ne avranno a male. Certo fossimo in Francia, questa "bravata" mi costerebbe un primo richiamo di Hadopi, ma ne rimarrebbero comunque due prima di vedere risolto il mio abbonamento ad Internet.
Anche quest'anno sono arrivate le vacanze estive: ottima scusa per riordinare un pò le idee, scovare libri interessanti, ritrovare le motivazioni perse per strada.
Da settembre ad oggi ho abbandonato tutte le realtà (associazoni, commissioni, istituti) in cui ero a vario titolo coinvolto e che si occupano di cose della Rete.
Viviamo un periodo di isteria collettiva: si vedono fantasmi ovunque, minacce ovunque, complotti ovunque. Per il ragionamento non c'è più spazio o tempo e la verità del racconto finisce per essere un dettaglio.
Ci sarebbe bisogno di alimentare la speranza e, invece, si infondono solo paure. In tutta sincerità, non mi ci sento portato: mi sentirei ridicolo a sostenere che sono "gli ultimi giorni di libertà per Internet", come ha scritto "Il fatto Quotidiano" qualche giorno fa.
Mi sentirei ridicolo a sostenere cose che non trovano MAI un riscontro reale. MAI. Dopo tutte le minacce alla libertà delle Rete propinate negli ultimi 8 mesi, c'è qualcuno che mi sa indicare UNA, dico UNA cosa soltanto che prima poteva fare su Internet e ora non può più fare?
Altra questione: c'è bisogno che ognuno torni a fare il proprio mestiere, perchè la storia del "grazie a internet tutti sappiamo tutto" e, dunque, scriviamo di tutto sta producendo un qualunquismo imbarazzante.
In questi ultimi giorni ho visto perfino sottoscrivere petizioni su proposte di delibere dell'AGCOM! Che se tu provi a chiedere su un qualsiasi forum che cos'è l'AGCOM, quali sono i poteri dell'AGCOM, cos'è giuridicamente una delibera dell'AGCOM scopri il vuoto pneumatico.
Insegno da quasi sette anni. So che il diritto può essere semplificato, ma non banalizzato. C'è una soglia oltre la quale la semplificazione diventa banalizzazione dei concetti e degli istituti. Quella banalizzazione produce l'effetto perverso di indurre il tuo interlocutore a pensare che "ma si, queste sono cose che capiscono tutti, mica bisogna aver fatto giurisprudenza". E ti ritrovi con gli ingegneri che spiegano diritto costituzionale e i giornalisti che offrono ripetizioni di procedura penale.
La Rete dovrebbe offrire, ed in effetti offre, la possibilità di accedere ad un'informazione qualificata. Posso leggere paper dei maggiori studiosi internazionali e, grazie a movimenti come quello dell'Open Access, posso farlo in modo del tutto gratuito.
Informazione non è aprire bocca e dargli fiato. Informazione è sapersi informare e avere l'umiltà e l'apertura mentale per farlo.
Anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere una rettifica...
In questi giorni si fa ungranparlare della presunta estensione indistintamente a tutti i siti informatici del diritto/dovere di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa all'articolo 8, rubricato "risposte e rettifiche".
L'estensione sarebbe il frutto di una norma contenuta nel DDL intercettazioni che riformulerebbe l'articolo 8 sopra citato come segue:
8. RISPOSTE E RETTIFICHE
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto commadi, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore dellarichiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Personalmente ho sempre avuto qualche dubbio sul fatto che la norma così come (eventualmente) modificata potesse trovare applicazione nei confronti dei siti informatici tout court, ma la lettura di questo post di Giovanni Ziccardi mi ha convinto non solo della circostanza che ci siano ottime ragioni per affermare il contrario, ma, altresì, che sia anche un errore strategico sostenere tale indiscriminata applicabilità.
C'è, però, un ulteriore aspetto che mi pare importante sottolineare: il diritto/dovere di rettifica non è uno strumento di censura, ma uno strumento di civilità giuridica ("diritto fondamentale" per usare le parole della corte costituzionale) e questo a prescindere dalla circostanza se, de iure condendo, sia opportuno o meno estenderlo anche a chi fa informazione in Rete a livello amatoriale.
"Prima, però, di tale riscontro, ed allo scopo di apprezzare la pregnanza e la tassatività di quelle prescrizioni, pare opportuno premettere che il diritto di rettifica (che nella remota - ma ancora fortemente attuale - sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come "diritto fondamentale") rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale. Il diritto di cronaca e di critica, infatti, "è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand'anche la pubblicazione non ne offenda l'onore o la reputazione ... L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano" (Cass. sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690)".
A leggere la blogosfera italiana, verrebbe da dire che anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere e ottenere una rettifica.
Ci sono due blog, nati da poco, la cui lettura mi sento di consigliare ai miei trenta lettori (:-): Resistenza elettronica di Giovanni Ziccardi e Sotto un cielo di bit di Massimo Melica.
Gli autori non hanno bisogno di presentazioni per chi si occupa di diritto dell'informatica.
E' tempo di aggiornare il vostro feed reader o la vostra lista dei preferiti ;-)
A tal proposito consiglio la lettura di questo post di Eugenio Prosperetti che spiega molto bene per quale motivo (anche normativo) USA e UE hanno due approcci diversi rispetto ai contenuti immessi in rete.
Infine e con dispiacere: le ultime vicende dimostrano che, almeno in Italia, Internet non è vissuta diversamente dalla televisione. L'approccio è caratterizzato dalla stessa identica passività nella ricezione dell'informazione, solo che invece di dire "Ma come, l'ha detto la TV" si dice "Ma come, non l'hai letto il blog di tizio?".
Andarsi a cercare le informazioni da soli e alla fonte costa fatica e soprattutto richiede competenza (soprattutto quando si affrontano argomenti di una certa levatura): meglio la pappa pronta.
Copiatalia.it - Updated (la collaborazione di massa)
E' stato da poco rilanciato il portale governativo www.italia.it
Nella fretta, però, deve essergli sfuggito qualcosa...
Ad esempio la Basilicata viene confusa con la Campania (UPDATED: dopo le varie segnalazioni l'errore è stato corretto!) e nella sezione "Legal Information" si trova questa chicca (UPDATED: viene indicato che il sito è stato realizzato in collaborazione con l'ACI e che il sito è ospitato sui server dell'ACI)
"Limitation of responsibility
ACI - Automobile Club d'Italia declines any responsibility for any damage, being direct, incidental, consequential or indirect, as well as for any data loss or damage, loss of profits, start up, business or opportunities, resulting from the website access, or from its use, or impossibility of use of the website or of its relative published contents and moreover, of the access to websites by the use of hyperlinks, or by the relative use or impossibility of use of such hyperlinks or of the contents published there.
ACI - Automobile Club d'Italia commits, in any case, to remove with the maximum promptness allowed, following proper reports, the contents considered offending under its own unchallengeable judgement or, anyway, declared offensive by the judiciary authority".
Insomma, ha proprio ragione Michele Ficarra Manganelli, la blogosfera sta fungendo da beta-tester del sito, fornendo suggerimenti su come migliorarlo e segnalando gli inevitabili errorri.
Sulla rete il tempo scorre in fretta e tutto in fretta si consuma. Solo pochi giorni fa si parlava della Proposta di Legge Levi sui Blog, una polemica a mio avviso montata sul nulla o quasi ma che, come aspetto positivo, mostrava la capacità di Internet di funzionare quale cane da guardia del Parlamento (e si sa...i cani da guardia abbiano a tutto ciò che si muove e fa rumore... a una bicicletta come a un ladro) e dell'azione politica.
Ne avevo parlato con Massimo Melica nel corso della registrazione della puntata di Codice Binario che andrà in onda giovedì prossimo. Una puntata per alcuni aspetti superata dagli eventi (Levi ha pubblicamente annunciato che eliminerà dalla sua proposta la parte relativa ai siti), ma che, per altri versi, risulta ancora più attuale alla luce della nuova proposta di legge dell'On. Cassinelli (PDL), presentata alla Camera dei Deputati il 19 novembre u.s.
Mi riservo di tornare sul merito della proposta. Per ora qualche considerazione sul metodo e sull'apertura al popolo della Rete da parte di Cassinelli (che ha un suo blog).
Cassinelli chiede il contributo degli internauti per giungere ad un testo che offra le dovute garanzie affinchè chi ha un blog possa continuare ad informare liberamente, al riparo da aberranti equiparazioni con la carta stampata e le relative formalità.
E' un segnale importante.
La rete ha dimostrato di saper vigilare. Dimostri ora di saper contribuire alla costruzione di regole chiare e giuste.