martedì, ottobre 12, 2010

E' la legge, bellezza.

Gilioli non perde occasione per ricordarci in quale stato di polizia viviamo.

Questa volta lo fa raccontando la storia capitata al blog "Sul Romanzo" che si è visto rimuovere da Google (il blog è ospitato sulla piattaforma blogger - come questo - di cui google è proprietaria) un paio di post dal presunto carattere diffamatorio a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini in corso per il reato di cui all'articolo 595 c.p. (diffamazione, per l'appunto).

La conclusione del post di Gilioli non lascia adito a dubbi: "E' una schifezza, che ovviamente non si può tecnicamente applicare ai giornali cartacei ma viene usata tranquillamente sul Web, con la complicità dei fornitori di servizi. E questo post è rivolto anche ai molti amici e conoscenti che ho a Google: davvero, ragazzi, non avevate alcuna alternativa a sdraiarvi come zerbini alla prima lettera, anziché aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado?"

Sulla presunta "schifezza" le cose più chiare e tecnicamente corrette le ha scritte Francesco Paolo Micozzi, commentando il post incriminato.

Le riporto di seguito, sperando che chi ha voglia di imparare qualcosa colga l'occasione per farlo:

"Purtroppo non si vede chiaramente il provvedimento di cui si parla però ritengo che non sia un atto particolarmente "strano".

Le ipotesi sono:
1) il PM non è ancora intervenuto e la PG agisce di propria iniziativa. In questo caso si applica l'art. 55 del c.p.p. nella parte in cui si dice che "la polizia giudiziaria DEVE … impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori". Evidentemente la polizia giudiziaria ha ritenuto che – per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze – la pagina "incriminata" (per la quale ritengo si proceda per diffamazione aggravata) dovesse essere rimossa.

2) il PM è intervenuto ed ha delegato alla PG di sottoporre a sequestro probatorio il sito in questione
3) il PM è intervenuto, ha richiesto un sequestro preventivo al GIP che ne ha disposto l'esecuzione mediante la PG.

Escluderei le ipotesi 2 e 3 perché così mi pare di capire dall'articolo.

Ma nella prima ipotesi trova applicazione l'art. 354 c.p.p. secondo cui "in relazione ai dati o ai sistemi informatici o telematici gli ufficiali di polizia giudiziaria adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso"… e provvedono alla "immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".
Probabilmente la PG ha richiesto a BigG (o meglio ha impartito le prescrizioni necessarie) di assicurarne la conservazione ed impedirne l'accesso.

Non è assolutamente detto, quindi, che un blog messo offline non sia ripristinabile o ne sia andato definitivamente perso il contenuto.

A questo punto, se vi è stata attività di iniziativa della PG, sarà il PM a dover convalidare o meno questo "sequestro" entro 48 ore (art. 355 cpp). Se si ha la convalida… solo contro quest'ultimo provvedimento del PM potrà proporsi riesame entro 10 giorni."

Sullo "sdraiarsi come zerbini" di Google & Co, sarebbe utile invece conoscere quanto prescrive l'articolo 16, d.lgs 70/2003:

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Tutto questo giusto per avere un paio di coordinate tecnico-giuridiche.

Etichette: , , , ,

3 Commenti:

Alle 11:10 PM , Anonymous G.C. ha detto...

I provvedimenti prima si leggono e poi (se del caso) si commentano. Comunque i riferimenti giuridici che hai citato mi paiono appropriati. Aggiungerei anche che, in base alle condizioni generali di contratto (accettate dall'utente al momento dell'attivazione dell'account "Blogger"), Google è legittimato ad oscurare i post che a suo insindacabile giudizio possono essere lesivi di interessi e diritti propri e di terzi.
G.C.

 
Alle 11:19 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

...a scanso di equivoci... Mi sono guardato bene dal commentare il provvedimento.. Ho solo stigmatizzato il solito piagnisteo e l'ormai solito qualunquismo del web italiano

 
Alle 12:04 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Sempre ottimo Marco! ;-) e grazie!

Francesco P. Micozzi

 

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]