sabato, ottobre 02, 2010

Cassazione Penale, sez. V, n. 35511/2010: il testo della sentenza

Ho pubblicato su Computerlaw il testo della sentenza della Cassazione con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.

Altro aspetto interessante della sentenza (anche perchè su questo i giudici di merito hanno assunto posizioni assai eterogenee negli anni) è che si dice espressamente che con la Legge 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria.

Infine, non so se sono solo io ad averlo notato, ma mi sembra che la Corte attinga a piene mani dallo scritto di V. Zeno - Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa (n Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1998, pag. 15): segnale che la buona dottrina è in grado di produrre risultati positivi.

E la cattiva dottrina risultati negativi... soprattutto tra i giudici di merito.


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venerdì, ottobre 01, 2010

Cassazione su siti internet e responsabilità editoriale

Su Rainews viene data notizia del pronunciamento con cui la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V, n. 35511/2010) ha annullato senza rinvio (perchè "il fatto non e' previsto dalla legge come reato") una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'articolo 57 c.p. contestato al direttore della testata Merateonline per un articolo a carattere diffamatorio.

L'articolo 57 citato così recita:

Art. 57.
Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

La Cassazione, ribadendo un suo precedente orientamento, ha ritenuto inapplicabile tale disposizione al gestore di un sito internet, sia pure a carattere informativo, rilevando "l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media".

Conseguentemente, secondo la Corte, non possono essere chiamati a rispondere per un'eventuale condotta omissiva i gestori di forum, blog o siti informativi, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento alcun obbligo giuridico di controllo preventivo sugli stessi incombente.

Al contrario, si dice che "la cosiddetta interattività renderebbe probabilmente vano il compito di controllo del direttore di un giornale on-line".

Mi pare, dunque, che al di là di qualche estemporanea pronuncia di merito, la giurisprudenza di legittimità abbia ben chiara la differenza tra una testata giornalistica (anche telematica) registrata e la molteplicità di siti a carattere meramente informativo.



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giovedì, giugno 17, 2010

Dovere di rettifica per i siti informatici: un ottimo emendamento firmato Cassinelli

Ho già parlato della disposizione contenuta nel DDL intercettazioni che, nella versione uscita dal Senato, imporrebbe a tutti i siti informatici il dovere di rettifica con modalità (e sanzioni) simili alla carta stampata.

L'esigenza è, per certi versi, sacrosanta: se si sostiene che la Rete rappresenti la frontiera avanzata della comunicazione, allora si può e si deve pretendere che chi esprime le proprie opinioni in Rete dia spazio alle possibili smentite o richieste di rettifica rispetto a quanto pubblicato.

Il modo in cui tale esigenza è stata tradotta sul piano normativo, tuttavia, suscita al momento perplessità, soprattutto nell'impianto sanzionatorio.

Da questo punto di vista non può che essere accolto con favore l'emendamento presentato dall'on. Cassinelli che, mi pare, risolva (o meglio risolverebbe ove fosse approvato) brillantemente le principali criticità oggi esistenti nella norma approvata in senato.

Fondamentale il distinguo operato tra testate telematiche registrate e semplici siti di informazione, sia sotto il profilo della tempistica per la pubblicazione della smentita, sia sotto quello sanzionatorio in caso di omissione.

Sarebbe buona cosa se, almeno su questo, maggioranza e opposizione votassero insieme.

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domenica, maggio 23, 2010

DDL Intercettazioni e rettifica "siti informatici"

Circa un anno fa gli amici Guido Scorza ed Ernesto Belisario avevano lanciato un'iniziativa volta ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su una norma contenuta nel DDL intercettazioni che avrebbe finito per estendere a tutti i siti tout court l'obbligo di rettifica previsto per i giornali e la carta stampata.

Allora, pur condividendo la preoccupazione, ritenevo (come, peraltro, anche altri giuristi internettiani) che la norma, sia pur scritta male, non potesse avere quell'effetto per la sua collocazione sistematica all'interno della legge sulla stampa.

Guido, però, informa di un emendamento approvato al Senato che spazza completamente via (almeno così a prima vista) l'interpretazione "benevola" da me prospettata.

Nell'emendamento, infatti, invece di chiarire il concetto di siti informatici si finisce per estenederne enormemente la portata (Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica).

L'inciso "ivi compresi" evidenzia che la categoria dei siti informatici cui l'obbligo di rettifica si applicherebbe è assai più vasta dei soli quotidiani e periodici diffusi per via telematica, come sarebbe stato ragionevole ritenere in virtù, ripeto, della collocazione sistematica della norma.

Visto che il DDL in questione contiene norme discutibili nel suo complesso, la speranza è che il vasto movimento di opinione che si è creato grazie all'iniziativa di tanti intellettuali, gironalisti, attivisti possa portare ad un ripensamento dell'intero disegno di legge.

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venerdì, gennaio 08, 2010

E se fosse successo da noi? (ovvero, l'erba del vicino è sempre più verde)

Leggo sempre con grande interesse il Blog di Stefano Quintarelli.
Qualche giorno fa mi ha colpito questo post: "Chiuderne 4500 per silenziarne 2: Il governo canadese per chiudere DUE siti critici del suo operato ne rimuove altri 4500 in Germania!"
Il governo canadese (evidentemente ci deve essere un rischio democratico anche lì) ha chiesto e ottenuto l'oscuramento di due siti di parodia sull'operato del ministero dell'ambiente.
La ragione della richiesta è sufficientemente inquietante: evitare la confusione su un tema così delicato come quello delle politiche ambientali ("We trust you appreciate the importance of avoiding confusion among the public concerning Canadian governmental affairs and that you will assist us in preventing this hoax from spreading further.").
Vien quasi da tirare un sospiro di sollievo per il fatto che da noi si pensa al massimo ad un codice di autoregolamentazione.

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giovedì, luglio 09, 2009

Mentre si parla dell'obbligo di rettifica (presunto), nubi nere all'orizzionte per i siti delle Associazioni (e non solo)

Salvo sorprese, dovrebbe essere approvato oggi in via definitiva al Senato il Ddl 1441 ter-b, il cui articolo 15, comma 7, lett. c) introduce nel D.lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) l'articolo 25-novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" che così recita:

"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Come scrive ieri Davide Sangiorgio su "Il Sole 24 Ore" sarà interessante verificare "i tentativi di applicazione delle sanzioni a carico degli enti, pur privi di personalità giuridica, cui vada riferita la titolarità di siti Internet che pongano a disposizione degli utenti opere audiovisive illecitamente duplicate"

Sempre Sangiorgio ricorda che "le sanzioni che colpiscono l'ente, emesse dal giudice penale nell'ambito del procedimento a carico dei suoi amministratori o dipendenti, possono essere si di natura economica (sanzione pecuniaria fino a oltre 750mila euro) sia interdittive (ad esempio la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi) fino ad un anno".

L'elemento di maggiore perplessità è che la responsabilità amminsitrativa dell'ente, ricorrendone i presupposti, sussisterà anche rispetto ad un'ipotesi di reato, quale quella dell'articolo 171, comma 1, lett. a-bis), assolutamente minore (tant'è che è punita con la multa fino ad euro 2.065 e sussiste la possibilità di accedere ad una speciale forma di oblazione) e, rispetto alla quale, la sanzione posta a carico dell'ente si configura come del tutto spoporzionata.

Insomma da domani ogni Associazione controlli bene cosa il Presidente carica sul sito... un omaggio alla scomparsa di Micheal Jackson può costare parecchio caro.

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mercoledì, luglio 08, 2009

Urlare per non parlare (ovvero, gli opposti estremismi)

Ieri Il Giornale ha pubblicato questo articolo di Facci.

Premesso che reputo Facci un buon giornalista, con uno stile tagliente e politicamente scorretto, mi pare che l'articolo pecchi dello stesso estremismo, sia pur di segno opposto, di cui Facci accusa i blogger (forse dovrei dire "noi" blogger, ma rispetto alla protesta in questione io ho posizioni decisamente minoritarie o, per dirla come Daniele Minotti, "Io penso differente").

Il riferimento è alla giornata di protesta proclamata per il prossimo 14 luglio, contro quella disposizione del disegno di legge sulle intercettazioni che imporrebbe (ci sono più che valide ragioni per ritenere che non sia così) il dovere di rettifica indiscriminatamente a tutti i "siti informatici".

Facci lancia il suo "chi se ne frega dei blogger". Ma si, in fondo, chi se ne frega, se non fosse che l'origine di quella protesta è (e resta) sacrosanta: quella norma è scritta male, con un linguaggio approssimativo e che, dunque, presta il fianco ad interpretazioni fuorivianti.

Tuttavia, l'articolo di Facci è sintomatico di come avere delle buone ragioni (e per questo sentirsi legittimati a gridare a piè sospinto il tramonto della libertà di espressione in Rete) finisca per produrre risultati paradossali.

La protesta, nata per chiedere una revisione chiarificatrice di quella disposizione, ha finito per produrre il risultato opposto, ovverosia accreditare proprio quell'interpretazione che si cercava di evitare.

Tant'è che tutto l'articolo di Facci si basa sul presupposto la norma in questione trovi applicazioni indiscriminatamente per tutti i siti informatici e non solo per quelli di testate giornalistiche registrate!

E dove si sarà formato questo convincimento il buon Facci? ;-)

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giovedì, giugno 18, 2009

Li "firmiamo"?

Con qualche giorno di ritardo, riprendo l'inziativa cui gli amici Guido Scorza ed Ernesto Belisario stanno lavorando in queste ore e che attiene il DDL Intercettazioni, di recente approvato alla Camera e che ora aspetta il passaggio al Senato.

Nel disegno di legge in questione c'è, tra le altre cose, una norma suscettibile, per il modo in cui è scritta, di critica da parte di chiunque abbia a cuore la spontaneità dell'informazione in Rete. Si prevederebbe (uso il condizionale perchè personalmente non sono d'accordo con questa interpretazione) un'estensione dell'obbligo di rettifica (con annesse sanzioni) a tutti i "siti informatici".

Nel dubbio direi... "firmiamoli"! ;-)







Sign for No alla rettifica per tutti i "siti informatici"


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domenica, marzo 08, 2009

L'emendamento D'Alia è già legge... dal 2003

Ne avevo già parlato qui.

Poi leggendo l'articolo "Caccia alla streghe su Internet" su Wired.it, ho scoperto che il Sen. Vincenzo Vita (PD) la pensa esattamente come me (“Non ho votato l'emendamento perché nonostante originasse da buone intenzioni, la sua scrittura era tecnicamente pericolosa. Non c'è bisogno di nuove leggi, c'è troppa enfasi normativa in questi settori. Con le leggi attuali già oggi se c'è un'indagine che accerta responsabilità definite, il sito può essere oscurato. L'emendamento D'Alia, oltre che dannoso per la sua ampiezza e indeterminatezza avrebbe delle conseguenze profondamente inutili, di tipo censorio”).

Completo il ragionamento con questo raffronto... ditemi voi se il combinato disposto dell'articolo 14, comma 3 (che riporto qui sotto) e 16, comma 3 (citato in un precedente post), D.lgs 70/2003 non può portare ad affermare (forse un pò provocatoriamente) che l'emendamento D'Alia è legge dello Stato... dal 2003.

Comma 1 dell'Emendamento D'Alia, nel testo approvato al Senato:



Art. 50-bis.
(Repressione di attivita` di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)



1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita` di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attivita` indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.


Vs.


Articolo 14, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70


Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)


1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

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