Norme da importare
Via techdirt apprendo di una vicenda statunitense che dimostra come una buona norma possa evitare tante discussioni e fantasiosi pronunciamenti dei giudici sulla responsabilità dei titolari di siti internet per i commenti diffamatori pubblicati sugli stessi.
La buona norma in questione è quella contenuta nella section 230 del Communications Decency Act che così recita: "No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider".
La vicenda è quella di un ex presentatore, Toni Miles, coinvolto in una vicenda giudiziaria di droga poi rivelatasi infondata che, sentendosi diffamato dai commenti apparsi a corredo di un articolo pubblicato su wlox decide di citare in giudizio proprio wlox per aver permesso "unfiltered online comments which contained false information".
Questo quanto sentenziato dal giudice che ha respinto la richiesta:
"In the present case, Miles alleges that the defendants “ran a news article and subsequently allowed unfiltered online comments which contained false information.” (Compl. at 5). Miles does not allege that the defendants wrote or revised the false comments. In fact, she alleges that the comments were not filtered by the defendants. Furthermore, she complains that the defendants merely allowed the comments, and there is no indication or allegation that the defendants encouraged defamatory comments on their website. As a result, the Court finds that the defendants are immune from liability for the allegedly defamatory third-party comments published on its website pursuant to the Communications Decency Act."
Si potrebbe obiettare che analoga immunità è assicurata dalla direttiva sul commercio elettronico e dal d.lgs 70/2003, ma a me sembre che questa disposizione del Communications Decency Act abbia una portata più ampia sotto il profilo soggettivo e abbia il pregio della chiarezza e della semplicità.
La importiamo?
Si potrebbe obiettare che analoga immunità è assicurata dalla direttiva sul commercio elettronico e dal d.lgs 70/2003, ma a me sembre che questa disposizione del Communications Decency Act abbia una portata più ampia sotto il profilo soggettivo e abbia il pregio della chiarezza e della semplicità.
La importiamo?
Etichette: blog, commenti, communications decency act, internet, responsabilità, sito
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page