lunedì, febbraio 14, 2011

"Uccidere Berlusconi" val bene un sequestro?

Slashdot riferisce del sequestro del blog Savona e Ponente che sarebbe intervenuto a causa di un post della giornalista pubblicista, Valeria Rossi, dall'eloquente titolo "Voglio ammazzare Berlusconi".

Il sito è sotto sequestro ma (per capire come la misura si riveli al momento perfettamente inutile) il post può essere tranquillamente letto qui.

Le ipotesi di reato sono diffamazione aggravata, minacce e istigazione a delinquere.

E' un evento che, considerata la "persona offesa", susciterà il solito vespaio di polemiche nella blogosfera italiana.

Purtroppo i blog non godono delle stesse garanzie costituzionali in materia di sequestro previste per la stampa ("I messaggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall'art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost.", Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Forse ci sarebbe davvero bisogno di rimettere mano all'articolo 21, altro che improbabili bis.

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2 Commenti:

Alle 2:05 PM , Anonymous destralab ha detto...

che ne pensi?

Sì al sequestro preventivo del pezzo on-line

http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=12259937&IdFonteDocumentale=13

 
Alle 3:01 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

L'avevo vista questa mattina.

Purtroppo il testo della sentenza pubblicato manca di alcune pagine (almeno così mi sembra) e, dunque, è saltata la parte in cui la Corte spiega perchè non ritiene applicabili le garanzie costituizionali sul sequestro dello stampato.

Ad ogni modo è la stessa sezione della Cassazione che ritenne non applicabili al direttore del quoditiano online la previsione dell'articolo 57 c.p. perchè la rivista telematica non poteva rientrare nel concetto di stampa.

Immagino che il percorso seguito sia stato lo stesso.

 

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