giovedì, aprile 21, 2011

...io continuo ad usare YouTube

In rete si legge dell'ennesimo decreto di "sequestro" mediante inibizione disposto dalla Procura di Cagliari questa volta nei confronti di BTJunkie che, infatti, al momento risulta irraggiungibile.

L'accusa è sempre la stessa: concorso nella illecita diffusione e messa a disposizione del pubblico di opere coperte dal diritto d'autore.

In attesa di leggere il provvedimento, io continuo ad usare YouTube per guardarmi i film pirata. Tanto YouTube non lo "sequestra" nessuno.

Due pesi e due misure.

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sabato, marzo 05, 2011

Copyright: arriveremo alla modica quantità per uso personale

Via facebook apprendo della vicenda capitata a Bryan McCarthy (arrestato) e al suo sito channelsurfing.net (messo sotto sequestro).

Il sito in questione si limitava a linkare ad una serie di risorse presenti in rete e che consentivano la visione di spettacoli di intrattenimento e sportivi trasmessi da emittenti americane.

Non ospitava, nè riproduceva alcun materiale.

Per quanto irragionevole possa apparire, è un approccio seguito anche dalla nostra giurispriudenza come insegnano i casi Calciolibero-Coolstreaming (in sede penale) e TV gratis (in (sede civile).

Il problema, a mio avviso, è che (al di là del dato meramente giuridico) la condotta contestata è quella tenuta praticamente da ogni utente della rete: questo blog, ad esempio, ha numerosi link a risorse che sono sul web in modo "abusivo" e non perchè io sia un pericoloso criminale ma solo perchè la normativa in materia di diritto d'autore è così "invadente" da rendere illecito praticamente ogni uso abilitato dalle nuove tecnologie anche in assenza di qualsivoglia offensività economica.

Viene, allora, da chiedersi se tra la punibilità e la non punibilità vi sia un elemento del tutto estraneo alla legge: il numero dei link.

Se ce ne sono troppi, diventi un pirata incallito. Se ne fai un uso modico, nessun problema.

Finirà che i futuri interventi in materia di copyright si ispireranno alla normativa in materia di sostanze stupefacenti.

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lunedì, febbraio 28, 2011

Cass. Sez. V Penale, sentenza 7155/2011: la pagina mancante



Questa è la pagina mancante rispetto al testo della sentenza 7155/2011 della V sezione penale della Corte di Cassazione pubblicato da Il Sole 24 ore.

La sua lettura è fondamentale per comprendere l'iter logico seguito dalla Corte che, a mio avviso, non ha nulla a che vedere con il fatto che oggetto di sequestro preventivo fosse un articolo pubblicato su un blog piuttosto che uno pubblicato su una testata registrata.


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sabato, febbraio 26, 2011

Sempre sul sequestro preventivo di un articolo

Come dicevo ieri, la lettura della sentenza della Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 7155/2011) dava adito a qualche interrogativo sul ragionamento seguito dalla Corte, soprattutto per la ricostruzione operata sulla copertura costituzionale (o meno) del sequestro preventivo della stampa.

Questo articolo di Carlo Melzi d'Eril e Giovanni Negri conferma le mie perplessità.

Scrivono, infatti, gli autori: "La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa".

Infatti, a dispetto di quanto si potesse immaginare, la V sezione della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, non dice che trattandosi di un blog "non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost." (e dunque discostandosi da quanto deciso da altra sezione, sul punto v. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Va oltre e dice (o almeno mi sembra che dica) che quelle garanzie trovano applicazione soltanto rispetto al sequestro probatorio e non a quello preventivo, il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, rimane pur sempre esperibile qualora serva a tutelare un interesse di pari rango costituzionalmente protetto (ad esempio l'onorabilità e la dignità della persona).

Credo se ne parlerà molto.


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venerdì, febbraio 25, 2011

La legittimità del sequestro preventivo di un articolo online (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 7155/11)

Il 13 maggio 2010 il GIP di Milano aveva disposto il sequestro di un articolo dal titolo "Basso impero" apparso sul sito www.societacivile.it/blog limitatamente ad alcune espressioni in esso contenute.Inserisci link
Il provvedimento era stato poi confermato dal Tribunale del riesame.

Con sentenza n. 7155/2011 (purtroppo Il Sole 24 ore pubblica un testo in cui manca una pagina, assai importante, ma ho potuto leggere la sentenza integrale - che, tuttavia, non posso riproporre prima di aver oscurato i nomi delle parti - grazie all'amica Adriana Augenti), la Corte di Cassazione, Sez. V penale (la stessa sezione che aveva chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp o di un analogo meccanismo incriminatorio del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.) ha, in buona sostanza, confermato la bontà delle decisioni assunte in precedenza.

Afferma la Corte: "Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate".

Prosegue la sentenza, "occorre quindi che la sua imposizione (l'imposizione del sequestro preventivo, n.d.r.) sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola".

Ci sono degli aspetti della sentenza su cui riflettere, in primis, la copertura costituzionale, ex art. 21 Cost, del sequestro probatorio, ma non di quello preventivo se ho ben compreso il ragionamento.

Ad ogni modo, una cosa mi pare sufficientemente chiara: sulla base del principio enunciato dalla Corte, il sequestro di Savona e Ponente dovrebbe essere immediatamente revocato.

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lunedì, febbraio 14, 2011

"Uccidere Berlusconi" val bene un sequestro?

Slashdot riferisce del sequestro del blog Savona e Ponente che sarebbe intervenuto a causa di un post della giornalista pubblicista, Valeria Rossi, dall'eloquente titolo "Voglio ammazzare Berlusconi".

Il sito è sotto sequestro ma (per capire come la misura si riveli al momento perfettamente inutile) il post può essere tranquillamente letto qui.

Le ipotesi di reato sono diffamazione aggravata, minacce e istigazione a delinquere.

E' un evento che, considerata la "persona offesa", susciterà il solito vespaio di polemiche nella blogosfera italiana.

Purtroppo i blog non godono delle stesse garanzie costituzionali in materia di sequestro previste per la stampa ("I messaggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall'art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost.", Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Forse ci sarebbe davvero bisogno di rimettere mano all'articolo 21, altro che improbabili bis.

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martedì, ottobre 12, 2010

E' la legge, bellezza.

Gilioli non perde occasione per ricordarci in quale stato di polizia viviamo.

Questa volta lo fa raccontando la storia capitata al blog "Sul Romanzo" che si è visto rimuovere da Google (il blog è ospitato sulla piattaforma blogger - come questo - di cui google è proprietaria) un paio di post dal presunto carattere diffamatorio a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini in corso per il reato di cui all'articolo 595 c.p. (diffamazione, per l'appunto).

La conclusione del post di Gilioli non lascia adito a dubbi: "E' una schifezza, che ovviamente non si può tecnicamente applicare ai giornali cartacei ma viene usata tranquillamente sul Web, con la complicità dei fornitori di servizi. E questo post è rivolto anche ai molti amici e conoscenti che ho a Google: davvero, ragazzi, non avevate alcuna alternativa a sdraiarvi come zerbini alla prima lettera, anziché aspettare una sentenza di merito, almeno di primo grado?"

Sulla presunta "schifezza" le cose più chiare e tecnicamente corrette le ha scritte Francesco Paolo Micozzi, commentando il post incriminato.

Le riporto di seguito, sperando che chi ha voglia di imparare qualcosa colga l'occasione per farlo:

"Purtroppo non si vede chiaramente il provvedimento di cui si parla però ritengo che non sia un atto particolarmente "strano".

Le ipotesi sono:
1) il PM non è ancora intervenuto e la PG agisce di propria iniziativa. In questo caso si applica l'art. 55 del c.p.p. nella parte in cui si dice che "la polizia giudiziaria DEVE … impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori". Evidentemente la polizia giudiziaria ha ritenuto che – per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze – la pagina "incriminata" (per la quale ritengo si proceda per diffamazione aggravata) dovesse essere rimossa.

2) il PM è intervenuto ed ha delegato alla PG di sottoporre a sequestro probatorio il sito in questione
3) il PM è intervenuto, ha richiesto un sequestro preventivo al GIP che ne ha disposto l'esecuzione mediante la PG.

Escluderei le ipotesi 2 e 3 perché così mi pare di capire dall'articolo.

Ma nella prima ipotesi trova applicazione l'art. 354 c.p.p. secondo cui "in relazione ai dati o ai sistemi informatici o telematici gli ufficiali di polizia giudiziaria adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso"… e provvedono alla "immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".
Probabilmente la PG ha richiesto a BigG (o meglio ha impartito le prescrizioni necessarie) di assicurarne la conservazione ed impedirne l'accesso.

Non è assolutamente detto, quindi, che un blog messo offline non sia ripristinabile o ne sia andato definitivamente perso il contenuto.

A questo punto, se vi è stata attività di iniziativa della PG, sarà il PM a dover convalidare o meno questo "sequestro" entro 48 ore (art. 355 cpp). Se si ha la convalida… solo contro quest'ultimo provvedimento del PM potrà proporsi riesame entro 10 giorni."

Sullo "sdraiarsi come zerbini" di Google & Co, sarebbe utile invece conoscere quanto prescrive l'articolo 16, d.lgs 70/2003:

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Tutto questo giusto per avere un paio di coordinate tecnico-giuridiche.

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giovedì, settembre 16, 2010

Il blog non è stampa (e, dunque, può essere sequestrato)

La buona notizia è che, pian piano, si rafforza l'orientamento giurisprudenziale per cui un Blog non può essere equiparato alla stampa. La cattiva notizia è che, in virtù della mancata equiparazione (e dei minori vincoli), non trovano applicazione nei confronti dello stesso i limiti in materia di sequestro previsti per la carta stampata.

Il Tribunale di Milano, XI sez. penale, con ordinanza del 21 giugno 2010 (stando a quanto riporta oggi il Sole 24 ore a pag. 39) ha ritenuto che "all'articolo oggetto del sequestro impugnato potrebbero essere estese le garanzie costituzionali previste in materia di sequestro della stampa, invocate dalla difesa, soltanto qualora l'indagato avesse adempiuto alle prescrizioni sopra ricordate in materia di indicazione di direttore responsabile (senza che ovviamente possa valere quale equipollente la dicitura "sito a cura di .... responsabile", che si rinviene nel blog, la quale non è soggetta ad alcuna verifica e potrebbe essere disconosciuta in qualsiasi momento dall'interessato) e di registrazione".

La pronuncia, inoltre, sempre a quanto si legge nell'articolo, ha ritenuto che l'equiparazione operata dalla legge 62/2001, con relativo obbligo di registrazione, trovi applicazione solo nel caso in cui l'editore intenda avvalersi delle sovvenzioni previste per il settore e disciplinare dalla medesima legge.

Nessun obbligo di registrazione, dunque, per i blog. Solo una facoltà.

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giovedì, agosto 05, 2010

... però sia chiaro... il problema resta la rettifica...

A legislazione invariata...

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mercoledì, febbraio 10, 2010

Se non cambiano le leggi sarà sempre peggio

Ho letto il provvedimento del tribunale del riesame di Bergamo con il quale, dopo la sentenza della Cassazione, è stato confermato il decreto di sequestro di The Pirate Bay.

L'ho già scritto qualche tempo fa: la sentenza della Cassazione ha aperto una breccia particolarmente inquietante.

Se lo schema è The pirate bay + tizio concorrono nel reato di messa disposizione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore (peraltro con fattispecie diverse, in ragione dello scopo di lucro perseguito dal primo e non dal secondo) e, dunque, in ragione di quanto sopra e al fine di limitare il perpetuarsi delle condotte costituenti reato e non potendo materialmente sequestrare i server di The Pirate Bay, se ne inibisce l'accesso attraverso i provider nazionali; se questo viene considerato un normale corollario del sequestro nei procedimenti penali, laddove non ci possa essere materiale apprensione del bene, allora, considerata la rilevanza penale della stragrande maggioranza delle condotte poste in essere in rete per quanto concerne l'utilizzazione da parte degli utenti di opere tutelate dal diritto d'autore, ciò significa che molte delle piattaforme di UGC (YouTube et similia) sono a rischio inibizione se solo i titolari dei diritti decidano di cambiare strategia e, invece di intentare cause civili milionarie, optino per il penale.

E' evidente che il sistema rischia di collassare, salvo riaffermare a livello comunitario e con maggior forza il principio di irresponsabilità degli intermediari in modo che anche realtà ibride come i nuovi portali alla YouTube (non rientranti a pieno nella definizione di Hosting Provider puro, ma neppure in quella di Broadcaster puro) possano beneficiare con sicurezza di tale garanzia.

Non buttiamo via il meglio di Internet per colpa di qualche brano di Britney Spears.

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mercoledì, giugno 17, 2009

Chi difenderà il sito cinese?

Oggi Punto-Informatico dà notizia di un nuovo caso The Pirate Bay.

Solo che questa volta si tratta di un sito cinese che vende merce che si sostiene essere contraffatta.

Il provvedimento emesso dal GIP di Treviso è in tutto e per tutto identico a quello che suscitò indignazione e polemica nel caso The Pirate Bay: un sequestro attuato tramite inibizione all'accesso dall'Italia, chiamando in causa i provider e chiedendo loro di rendere inaccessibile il dominio in questione, www.belstaffuk. com (al momento ancora raggiungibile).

Chissà se huang jianhai (il nome che si legge nel whois) troverà analogo supporto nazionale e internazionale (e ce ne sarebbero di motivi, considerato lo sfruttamento umano che si nasconde dietro le produzioni delocalizzate delle grandi firme), oppure una borsa finto Gucci mostrerà di avere meno "appeal" della copia pirata di Kung Fu Panda.

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giovedì, settembre 25, 2008

The Pirate Bay: sequestro annullato

Come si può leggere nel provvedimento qui accanto, il Tribunale di Bergamo ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1 agosto u.s. nei confronti di The Pirate Bay.

Un provvedimento che aveva fatto assai discutere sia con riferimento alla sua adozione che con riferimento alle modalità attuative. Non ritorno sul punto visto che sul blog di Daniele Minotti potete trovare tutto quello che c'è da sapere sull'argomento.

E' una vicenda, tuttavia, che va oltre il singolo caso concreto ed impone qualche ulteriore riflessione.

C'è bisogno, in sede di riforma della direttiva comunitaria sul commercio elettronico, di una disposizione che offra precise garanzie per i c.d. information location tools, possibilmente in maniera più ampia di quanto avviene nel DMCA statunitense. In assenza si corre il rischio, come nel caso di specie, che un'altra disposizione di garanzia, quella a tutela dell'attività di "mere conduit" finisca per essere utilizzata con finalità totalmente distorsive, per avallare improbabili provvedimenti di sequestro.

C'è bisogno, al contempo, di decidere da che parte stare: the pirate bay non può essere un simbolo di libertà, perchè con la libertà di espressione non c'entra nulla. Aiutare nella ricerca di file torrent di Kung Fu Panda mentre mi si invita a "meet girl from your area" (uno dei tanti banner pubblicitari che appaiano sul sito) non c'entra proprio nulla con la libertà di espressione.

Si può condurre una personalissima battaglia contro l'attuale gestione dei diritti degli autori, si può ritenere che alcune condotte rappresentino una sorta di autotutela messa in campo contro lo strapotere delle major (magari però tiriamo via i banner ammiccanti), ma se si ha davvero a cuore la libertà di espressione si dica che gli attentati alla stessa albergano altrove, nelle migliaia di video rimossi da you tube perchè in sottofondo si sente questo o quel brano, o perchè compaiono frammenti i cui diritti sono detenuti da questa o quell'altra casa cinematografica.

Il rischio è apparire ipocriti e scrocconi. Non è una bella immagine.

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