Anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere una rettifica...
In questi giorni si fa un gran parlare della presunta estensione indistintamente a tutti i siti informatici del diritto/dovere di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa all'articolo 8, rubricato "risposte e rettifiche".
L'estensione sarebbe il frutto di una norma contenuta nel DDL intercettazioni che riformulerebbe l'articolo 8 sopra citato come segue:
8. RISPOSTE E RETTIFICHE
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto commadi, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore dellarichiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Personalmente ho sempre avuto qualche dubbio sul fatto che la norma così come (eventualmente) modificata potesse trovare applicazione nei confronti dei siti informatici tout court, ma la lettura di questo post di Giovanni Ziccardi mi ha convinto non solo della circostanza che ci siano ottime ragioni per affermare il contrario, ma, altresì, che sia anche un errore strategico sostenere tale indiscriminata applicabilità.
C'è, però, un ulteriore aspetto che mi pare importante sottolineare: il diritto/dovere di rettifica non è uno strumento di censura, ma uno strumento di civilità giuridica ("diritto fondamentale" per usare le parole della corte costituzionale) e questo a prescindere dalla circostanza se, de iure condendo, sia opportuno o meno estenderlo anche a chi fa informazione in Rete a livello amatoriale.
Su questo punto, mi piace riportare un passaggio di una recente sentenza del Tribunale di Napoli:
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto commadi, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore dellarichiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Personalmente ho sempre avuto qualche dubbio sul fatto che la norma così come (eventualmente) modificata potesse trovare applicazione nei confronti dei siti informatici tout court, ma la lettura di questo post di Giovanni Ziccardi mi ha convinto non solo della circostanza che ci siano ottime ragioni per affermare il contrario, ma, altresì, che sia anche un errore strategico sostenere tale indiscriminata applicabilità.
C'è, però, un ulteriore aspetto che mi pare importante sottolineare: il diritto/dovere di rettifica non è uno strumento di censura, ma uno strumento di civilità giuridica ("diritto fondamentale" per usare le parole della corte costituzionale) e questo a prescindere dalla circostanza se, de iure condendo, sia opportuno o meno estenderlo anche a chi fa informazione in Rete a livello amatoriale.
Su questo punto, mi piace riportare un passaggio di una recente sentenza del Tribunale di Napoli:
"Prima, però, di tale riscontro, ed allo scopo di apprezzare la pregnanza e la tassatività di quelle prescrizioni, pare opportuno premettere che il diritto di rettifica (che nella remota - ma ancora fortemente attuale - sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come "diritto fondamentale") rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale. Il diritto di cronaca e di critica, infatti, "è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand'anche la pubblicazione non ne offenda l'onore o la reputazione ... L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano" (Cass. sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690)".
A leggere la blogosfera italiana, verrebbe da dire che anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere e ottenere una rettifica.
A leggere la blogosfera italiana, verrebbe da dire che anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere e ottenere una rettifica.
Etichette: blog, ddl intercettazioni, diritto di cronaca, rettifica
7 Commenti:
Come anticipato sulla pagina fb di Vittorio Zambardino, ho la convinzione che la questione del diritto di rettifica come diritto fondamentale non sia applicabile al blog.
Procederei per passi. Mi pare che il testo della legge non imponga alcun dovere di rettifica a chi parla in privato ad amici tra le mura di casa propria. Se sbaglio mi correggerai.
Ora, poniamo, io ho un blog al quale bisogna registrarsi per potervi accedere. Sto "pubblicando"? E perché allora non sto "pubblicando" (meglio "tenendo un comizio") anche a casa mia, in un ricevimento con un centinaio di invitati?
Il mio argomento è che nel caso di caso un blog con obbligo di registrazione, o anche nel caso di una pagina fb con contenuti visibili agli "amici", la definizione di "pubblicazione" sia quanto meno discutibile. Il che renderebbe discutibile il presupposto stesso del diritto alla rettifica.
Ciao
(PS: chiedo scusa per aver replicato al post sbagliato q, qui sotto).
Sono d'accordo. E' per la stessa ragione che ritengo che quella norma, poichè inserita all'interno della legge sulla stampa, non troverebbe applicazione nei confronti di tutti i siti informatici ma solo di quelli che, in ragione della loro natura (testate registrate, periodici, magazine online), rientrano nel suo campo di applicazione.
Il diritto di rettifica è funzionale alla completezza dell'informazione. Per questo trovo assurdo che la vis polemica di questi giorni l'abbia trasformato in uno strumento di censura.
Con la rettifica io non "censuro" nulla ma aggiungo un pezzo di informazione proveniente da un altro soggetto. Aggiungo una voce, senza eliminarne alcuna.
Se mi rifiuto di rettificare, sarà un giudice terzo a stabilire se avevo o meno quell'obbligo.
Fermo restando che, a mio avviso, quella norma sarebbe inapplicabile alle pubblicazioni non costituenti "stampa" ai sensi della relativa legge.
Concordo pienamente. Anche l'argomento "il blog è amatoriale potrei non apriro per più di 48 ore" mi era sembrato tutto sommato risibile.
Il punto più preoccupante non è tanto la normativa, quanto la possibilità di chiudere preventivamente un blog senza che chi ne ha chiesto la chiusura abbia nulla da perdere.
Un esempio che mi viene in mente riguarda un blog che nel 2006 pubblicava dei link a web-TV estere che trasmettevano le partite del mondiale in chiaro. Sky chiese ed ottenne la chiusura del blog.
Perché chiudere il blog? Non si sarebbe piuttosto dovuto filtrare le TV estere? Il problema è che, dato lo "stato dell'arte", a mio parere era la FIFA ad aver venduto la stessa cosa a due esclusivisti in concorrenza truffandoli. La rete cinese trasmetteva su Internet e sul satellite con pieno diritto. Sky aveva l'esclusiva sul territorio itraliano. Insomma sarebbe stato interessante seguire la cosa in giudizio.
Eppure a Sky è convenuto prendersela col blogger: anche se il blogger avesse deciso di andare in giudizio, sarebbe passato il mese dei mondiali e sarebbero terminate le partite. Oltretutto se il blogger avesse avuto ragione Sky non avrebbe pagato nessun danno, perché il blogger non ha avuto alcun danno economico calcolabile (a parte eventuali possibili banner pubblicitari).
Ciò di cui sono convinto è che la "censura" avviene per questa via, e non sulla base del banale diritto di rettifica. In queste situazioni, quando tanti piccoli interessati sono minacciati da grandi enti dotati di mezzi, normalmente si fondano associazioni e sindacati. Forse sarebbe il caso di pensarci.
Questo argomento non mi ha mai convinto fino in fondo già prima della modifica (ivi compresi..), poiché in Italia si usa spesso fare delle leggi per le quali è impossibile controllare se tutti si adeguano, salvo poi rispolverarle per qualche caso particolare.
Poi, nelle aule giudiziarie si vede di tutto e il contrario di tutto, ed è proprio per questo che sarebbe utile che qualche volta il legislatore facesse delle leggi precisando esattamente cosa vuole, senza doversi scervellare per trovare una interpretazione “riduttiva”.
Nel momento in cui si è posto l'inciso ("ivi compresi....") mi è parso che la ratio sottesa alla norma fosse ben chiara, perché se io dico che la rettifica vale per i siti informatici compreso anche i giornali online, quali sono gli altri siti informatici?
Mi pare evidente che l'interpretazione sistematica in questo caso sia riduttiva, e che altresì il legislatore abbia "ascoltato" la rete giusto per realizzare una norma che non consentisse interpretazioni "riduttive".
Per l'articolo di Ziccardi, poi, nessun giurista si sognerebbe mai di partire dalla premessa che web e stampa sono assimilabili, cosa a cui vorrebbe giungere il legislatore, dato che la stampa è "controllabile". Ed è proprio per quello che alcuni giuristi si oppongono ad una norma del genere, primo passo nella direzione della parificazione suddetta, foriero di ulteriori passi in tal senso.
Il pericolo sotteso alla norma è evidenziato anche nella seduta della Commissione giustizia (che è del 27 luglio):
"la formulazione del testo, … non esclude il rischio, … che l'obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo".
Vero è che la rettifica è strumento di civiltà giuridica deputato a correggere una informazione lesiva dell'onore di qualcuno, ma tale esigenza deve avere giusta collocazione e strumenti adeguati a seconda dei soggetti coinvolti.
Nel senso che la rettifica è uno strumento di bilanciamento tra la posizione di un giornale e quella di un privato cittadino che non mezzi per costringere un giornale a rettificare. Può denunciare il giornale, ma le prerogative del giornale, l'incensurabilità (che guarda caso non viene estesa dal famigerato comma 29 ai siti informatici!), non consentono un intervento rapido al fine di evitare una lesione all'onore del soggetto privato, il quale può ottenere una riparazione o tramite un risarcimento danni oppure a mezzo della rettifica.
Questo strumento che incide profondamente nell'ambito del diritto all'informazione come strumento di sovranità popolare (Cass. 16236 del 2010) ha un senso nei confronti della stampa che non ritrova più all'interno di un rapporto tra parti di pari livello quali sono dei privati cittadini. In tale ipotesi più correttamente si applicano le norme civili e penale che consentono una adeguata riparazione dell'onore leso (a mezzo denuncia per diffamazione, sequestro preventivo) senza dover incidere sul diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero più di quanto occorra.
L'istituto della rettifica, infatti, non è affatto ricollegato ad una verifica della fondatezza della notizia data, quanto piuttosto il suo esercizio "è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica" (Cass. 10690 del 2008).
E' vero, quindi, che la rettifica non è tecnicamente una censura, ma lo può diventare nella forma se pone una limitazione eccessiva alla libertà di manifestazione del pensiero di un privato cittadino, dando ad altro privato cittadino il potere di imporre la sua "personale e soggettiva" verità all'altro, nei termini, forme e contenuti da lui insindacabilmente scelti!
Una pronuncia del Pretore di Milano del 6/5/86 chiarisce: “L’istituto della rettifica disciplinato dall’art. 42 legge 416/1981 riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un’informazione non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione della “propria verità”, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria”.
E’ evidente quindi che le rettifiche possono contenere anche falsità, purché la rettifica in sé non costituisca reato, e finiremmo per non poter più dire nulla senza essere costretti a rettificare qualsiasi opinione, pubblicando di seguito l'esatto opposto!
(chiedo scusa se sono andato lungo, ho tagliato qualche parte, ma poi non si capiva nulla, mi sa che so logorroico :-(
Caro Bruno,
grazie come al solito per gli stimoli alla discussione. Provo a dire la mia sui punti principali da te toccati:
1. Diversamente da te, ritengo che quella norma non possa trovare applicazione rispetto a ciò che stampa non è. In primo luogo perchè una disposizione inserita all'interno della legge sulla stampa non può che risentire della collocazione sistematica. Una diversa interpretazione (pur possibile in pronunce di merito) non credo reggerebbe il vaglio della Suprema Corte, che anche di recente (in materia di sequestro) ha evidenziato la diversità ontologica tra i "nuovi mezzi di diffusione del pensiero" e la stampa. Peraltro tu stesso sottolinei come il diritto di rettifica sia intrinsecamente legato alla stampa. E allora perchè una simile disposizione dovrebbe trovare applicazione rispetto a ciò che stampa (sia pure telematica) non è? Non mi dilungo ulteriormente poi su quale errore strategico sia stato sollevare un inutile polverone su questa norma in discussione e su quanto ciò sarà in grado di incidere negativamente sulle eventuali prime pronunce di merito.
2. La rettifica non è uno strumento di censura. Punto. Sostenere il contrario e sostenenrlo con modi decisamente sopra le righe denota ignoranza o mala fede (entrambe presenti nella discussione degli ultimi mesi). L'abuso di un istituto è un'altra cosa. Non sta a me ricordare che pressocchè qualunque istituto giuridico si presta a potenziali abusi. Ci sono strumenti giuridici e metagiuridici per evitare che ciò avvenga. Sono gli stessi strumenti che hanno consentito e consentono ad un ordinamento di funzionare.
3. De iure condendo dovremmo forse cominciare a discutere di quale rapporto possa esistere (e dunque quali rimedi approntare) tra informazione amatoriale e dignità della persona. La rettifica ha la finalità di affiancare un'altra verità (su questo la Cassazione si è espressa più volte, proprio nel senso da te indicato), non di ripristinare LA VERITA' rispetto ad uno strumento, la stampa, particolarmente invasivo.
Ora, mi pare innegabile che analoga invasività ce l'abbia oggi (e sempre di più domani) una certa informazione amatoriale.
Per intenderci oggi incide di più sulla rappresentazione che di un individuo ha la sua comunità di riferimento un post sul Blog di Beppe Grillo letto da milioni di persone o un aritcolo su Il Fatto quotidiano letto forse da 50.000 persone? La rettifica, allora, come istituto giuridico dove ha più senso?
Ciao Marco,
eh, mi sa che siamo su posizioni molto distanti allora. :-)
Brevemente:
1) non comprendo allora che senso ha una norma che prevede un obbligo già previsto dalla legge 62/2001 che ha esteso alle pubblicazioni telematiche gli obblighi di quelle cartacee.
2) Per me la rettifica è uno strumento, per cui è soggetto ad abusi specialmente perchè non sfocia sempre e necessariamente in un controllo giurisdizionale. Infatti, se io per un qualsiasi motivo non rettifico, non potrò mai avere un controllo ex post di un giudice sulla rettifica. In tale caso non esiste alcuno strumento che evita l'abuso già avvenuto (con possibili ricadute ai sensi del 24 Cost).
La rettifica è una forma di autotutela che se si inserisce in un rapporto tra pari cittadini (i blog molto seguiti, Gilioli, Grillo, Sofri, sono un eccezione rispetto alla norma, ma le leggi devono normare la generalità dei fatti) creano un disequilibrio, in sostanza dando ad un privato cittadino il potere di decidere cosa è giusto e cosa non lo è e di imporre la sua decisione ad un altro cittadino. Questo sarebbe foriero aumentare i conflitti sociali, più che ridurli, e quindi lo ritengo inopportuno, per gli stessi motivi che esistono alla base degli art. 392 393 c.p.
3) concordo che si deve discutere e ripensare un po' di norme (specialmente una definizione più precisa di testata editoriale), speriamo in futuro si possa fare, fermo restando che per me il problema della tutela della reputazione delle persone è un problema non tanto di norme (che si sono e sono efficati), quanto di mezzi e risorse della magistratura e dell'autorità di polizia (ma questo è un problema politico non giuridico).
Buone vacanze!
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page