sabato, febbraio 26, 2011

Sempre sul sequestro preventivo di un articolo

Come dicevo ieri, la lettura della sentenza della Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 7155/2011) dava adito a qualche interrogativo sul ragionamento seguito dalla Corte, soprattutto per la ricostruzione operata sulla copertura costituzionale (o meno) del sequestro preventivo della stampa.

Questo articolo di Carlo Melzi d'Eril e Giovanni Negri conferma le mie perplessità.

Scrivono, infatti, gli autori: "La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa".

Infatti, a dispetto di quanto si potesse immaginare, la V sezione della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, non dice che trattandosi di un blog "non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost." (e dunque discostandosi da quanto deciso da altra sezione, sul punto v. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Va oltre e dice (o almeno mi sembra che dica) che quelle garanzie trovano applicazione soltanto rispetto al sequestro probatorio e non a quello preventivo, il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, rimane pur sempre esperibile qualora serva a tutelare un interesse di pari rango costituzionalmente protetto (ad esempio l'onorabilità e la dignità della persona).

Credo se ne parlerà molto.


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giovedì, dicembre 09, 2010

Meglio le leggi ad personam

Purtroppo qualcuno l'ha fatto sul serio.

E' stato davvero presentato un ddl per l'inserimento nella nostra costituzione di un articolo 21-bis.

Un articolo bis in una carta costituzionale. La nostra carta costituzionale.

Non credo meriti neppure di essere commentata la proposta, tale è la ferita estetica di quel -bis.

Per fortuna ci sono le leggi ad personam a tenere occupati i parlamentari. In alternativa meglio lo scioglimento anticipato delle Camere.

P.s.: dimenticavo, pare che per la modifica si possa anche televotare da casa. Codice 21... bis.

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domenica, dicembre 05, 2010

Una volta passi, due sono troppe

Se c'è qualcuno che conosce Riccardo Luna e i tipi di Wired può far presente che non tutto può essere ridicolizzato per finalità di marketing?

Già è stato duro doversi sorbire la trovata di Internet for Peace (Internet candidata al Premio Nobel per la pace, una cosa che ti leva i ceffoni dalle mani), ora anche questa roba di Internet come diritto costituzionale: decisamente troppo.

Per carità la proposta arriva da uno dei luminari del diritto, il Prof. Stefano Rodotà (che, per inciso, è ordinario di diritto civile e non un costituzionalista, come scrive, Wired... la differenza non è di poco conto), ma questa non è ragione sufficiente per trasformarla nell'ennesima campagna di marketing che, dopo aver strumentalizzato il premio nobel per la face, finisce per strumentalizzare la nostra Costituzione in nome di qualche copia da vendere in più.

Ci sono cose di fronte alle quali occorrerebbe avere ben altro rispetto: la Costituzione è tra queste.

P.s.: non entro nel merito della proposta di Rodotà: la considero un'utile provocazione ed occasione di approfondimento sulla costituzionalizzazione delle tecnologie da svolgere nelle sedi opportune. Non tutto si presta ad una petizione online.

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